Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proCOGNOMEi da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato dì cui al capo b) nei confronti di COGNOME NOME e rideterminazione della pena inflitta in anni 8 e la declaratoria d’inammissibilità nel rest del ricorso. Ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di COGNOME NOME.
udito il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli confermato, in punto di affermazione della responsabilità, quella resa i giugno 2022 con la quale il COGNOME per le indagini preliminari della stessa aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dell’omicidio NOME COGNOME (capo a) e del connesso reato d’illecito porto di pistola TARGA_VEICOLO (capo b) utilizzata per commettere detto omicidio.
1.1. Quanto al grave fatto di sangue, agli imputati è specificame contestato di avere concorso, COGNOME con il ruolo di mandante, COGNOME q esecutore materiale, all’omicidio di NOME COGNOME, aggravato anche d metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il gruppo di camorra COGNOME, di quello facente capo a COGNOME era parte integranteponché avverso al gru degli “scissionisti”, di cui faceva invece parte la vittima.
Le acquisizioni probatorie sono costituite dagli atti d’indagine svolte all’ dell’omicidio, dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia questi, i coimputati NOME COGNOME (nei cui riguardi la sentenza è divenuta giudicata per non avere proCOGNOMEo appello) e NOME COGNOME, infine d confessione resa da COGNOME in una lettera manoscritta del 14 aprile 2022.
Il fatto è avvenuto nei pressi dell’abitazione della vittima, dove NOME armato di una pistola TARGA_VEICOLO, aveva atteso COGNOME e, al rientro di q dopo averlo salutato, aveva esploso al suo indirizzo non meno di sei colp arma da fuoco, determinandone la morte.
Il proposito criminoso è stato individuato come insorto nel solco di contr tra gruppi di camorra e, in particolare, nell’intenzione di NOME COGNOME, ve dell’omonimo clan, di eliminare esponenti dell’alleanza “scissionista”, obietti per il raggiungimento del quale egli aveva richiesto l’appoggio del gruppo face capo ad NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME
Si è, inoltre, ritenuto accertato che, una volta deliberato l’agguato, esecuzione era stata preceduta da un’accurata predisposizione di uomini mezzi.
Si apprende, invero, dalla sentenza di primo grado (p. 39 e s.) che gruppo di fuoco comCOGNOMEo da più soggetti (oltre a COGNOME e COGNOME, vi e NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME) si era trasferito nell’Oasi Buon Pastore per colpire un esponente del gruppo degli scissionisti. Fu prop COGNOME, affiliato a COGNOME e COGNOME, a indicare COGNOME quale obiettivo, era colui che svolgeva il ruolo di “vedetta” nelle azioni del gruppo “scissionisti”. Lo stesso COGNOME fu, dunque, individuato quale esecut materiale dell’omicidio poiché conosceva la vittima cui, invece, egli era
esclusivamente come “spacciatore” e non come appartenente al gruppo avverso. Il giorno dell’agguato COGNOME, per averlo appreso da tale NOME, avvi complici della presenza di COGNOME nei pressi della sua abitazione, quindi ac l’incarico di esecutore materiale che in quel momento gli fu conferito da COGNOME.
1.2. Il primo COGNOME, unificate le condotte ai sensi dell’art. 81 cod avuto riguardo alla diminuente per il rito abbreviato prescelto, aveva condann COGNOME alla pena dell’ergastolo e COGNOME, cui era riconosciuta l’attenuant “dissociazione attuosa”, a quella di dieci anni di reclusione.
La Corte di assise di appello, disattese tutte le obiezioni mosse dalle di delle quali si darà conto nell’esposizione dei motivi di ricorso per cassazio ribadito la sunteggiata ricostruzione degli accadimenti, confermando modali esecutive, movente e paternità dell’efferato crimine, nonché il connesso reat porto dell’arma utilizzata per commetterlo. Ha, altresì, confermat sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e di quella di all’art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), quindi n entrambi gli imputati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generi Infine, quanto a COGNOME, ha avallato la decisione di primo grado con riferi alla misura della pena, mentre ha escluso la recidiva per COGNOME, la cui p stata pertanto rideterminata in trent’anni di reclusione.
Avverso la sentenza di COGNOME grado NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione e deduce motivi di ricorso.
2.1. Con il primo eccepisce l’estinzione per prescrizione del reato in mat di armi.
La difesa lamenta che il COGNOME di appello avrebbe respinto l’eccezione prescrizione di tali reati sulla scorta di un presupCOGNOMEo errato, ovv reputando le dichiarazioni rese dai coimputati COGNOME e COGNOME (rispettivamen data 26 settembre 2008 e 18 aprile 2008) quali atti interruttivi, trascura considerare che le stesse sono state rese nell’ambito del procedimento, relati fatti non costituenti notizia di reato, concernente la loro scelta collaborati già nel presente processo riguardante l’omicidio di COGNOME NOME. A conforto di scelta ermeneutica il ricorrente cita ampia giurisprudenza di legittimità.
Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe individua nell’ordinanza di custodia cautelare in data 31 maggio 2021, il term prescrizionale (di quindici anni dalla commissione del fatto, in data 28 novem 2004) sarebbe spirato in epoca antecedente, ovverosia il 28 novembre 2019.
2.2. Con il COGNOME motivo avversa la motivazione della Corte di assise appello in punto di sussistenza delle aggravanti della premeditazione e di qu di cui all’art. 416-bis 1. cod. pen.
Sotto il primo profilo la difesa lamenta l’insufficienza della motivazione particolare riferimento alla posizione di COGNOME che, siccome esecutore materi per via di un’indicazione casuale, come affermato dal collaboratore COGNOME, avendo partecipato alla fase ideativa ovvero organizzativa, non era consapevo dell’altrui premeditazione.
Analoghe considerazioni varrebbero per l’aggravante “mafiosa”, non essendovi certezza che COGNOME abbia agito con l’esclusivo fine di avvantaggi l’associazione camorristica facente capo a COGNOME e, comunque, che l’omicid s’inserisca in logiche criminali mafiose.
2.3. L’ultimo motivo censura la violazione dell’art. 62-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche, di cui il ricorrente lamenta il diniego sulla dell’asserita strumentalità della confessione, immotivatamente ritenuta realmente indicativa di resipiscenza. Si sarebbe trascurato di valorizzar condotta serbata successivamente alla commissione del reato (…) dovendo considerare la confessione alla stregua di una vera e propria collaborazi giudiziaria». Si sarebbe, infine, omesso di considerare che COGNOME era s coinvolto nella vicenda omicidiaria in via del tutto occasionale, la sua giovan l’assenza di altre condanne (tanto che è stata esclusa la recidiva).
Ricorre per cassazione anche COGNOMECOGNOME COGNOME mezzo dei difensori di fid AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, e con un unico ricorso deduce t motivi.
3.1. Il primo motivo si appunta sul vizio della motivazione in merito mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le ragioni COGNOMEe a fondamento del diniego sono errate, poiché concernent l’attenuante della collaborazione e la riduzione conseguente al rito abbrev ovverosia circostanze non suscettibili di rientrare nella valutazione cui il G di merito è chiamato ai fini della valutazione dell’art. 62-bis cod. pen. Analoghe censure di erroneità e illogicità varrebbero per la parte di motivazione richiama l’assenza di elementi dimostrativi di un «processo di resipisce compiuto e irreversibile», che trascura che la collaborazione di COGNOME è t in corso e che le sue dichiarazioni sono state considerate affidabili e attendi
3.2. Con il COGNOME motivo si lamenta violazione dell’art. 81, comma 2, co pen. relativamente al diniego del vincolo della continuazione tra i fatti og
del presente giudizio e quelli già giudicati con precedenti sentenze già pos continuazione tra loro.
Sussisterebbe – giusta la tesi del ricorrente – l’anticipata u deliberazione di tutti gli illeciti COGNOMEo che l’omicidio di COGNOME all’esigenza da parte del clan COGNOME di mantenere il controllo delle piazze di spaccio messo a repentaglio dagli “scissionisti”; la risoluzione criminosa ch portato alla morte di COGNOME non sarebbe autonoma, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, bensì compresa nel più ampio disegno crimino dell’agente, quale partecipe del gruppo facente capo a COGNOME.
3.3. Con il terzo motivo si eccepisce l’intervenuta prescrizione del p illegale d’arma da fuoco successivamente alla lettura del dispositivo di appe nelle more della redazione della motivazione della sentenza e, segnatamente a data del 18 aprile 2023, ovverosia quindici anni dopo l’ultimo atto interru costituito dall’interrogatorio di COGNOME del 18 aprile 2008.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chie l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, relativamente al delitto di cui al capo b), estinto per prescrizi rigetto del ricorso nel resto. Quanto a COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME la declara d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il ricorso di COGNOMECOGNOME limitatamente al terzo motivo, ment restanti motivi si palesano infondati.
Il ricorso di COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità, per le ragion s’indicano di seguito.
È preliminare la questione COGNOMEa, sia pure con accenti diversi, da entram i ricorrenti, riguardante la prescrizione del reato di porto di arma da contestato al capo b).
2.1. Il primo tema da affrontare è quello COGNOMEo con il primo motivo di rico di COGNOMECOGNOME COGNOME cui – diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merit le dichiarazioni rese dai coimputati COGNOME e COGNOME, rispettivamente in d settembre 2008 e 18 aprile 2008, non potrebbero avere natura di atti interrut perché rese non già nel presente processo, riguardante l’omicidio di COGNOME bensì nell’ambito del procedimento, relativo a fatti non costituenti noti reato, concernente la loro scelta collaborativa.
Questa Corte ha già avuto modo di risolvere detta questione affermando i principio – che qui si condivide e riafferma – COGNOME cui «Le dichiarazioni in sede di presentazione spontanea all’autorità giudiziaria, equivalendo “ad effetto” all’interrogatorio, sono idonee ad interrompere la prescrizione, pu l’indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebi in quanto gli atti interruttivi indicati nell’art. 160 cod. pen. si connotano per essere l’esplicitazione, da parte degli organi dello Stato, della vol esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato a consentirne la conoscenza all’incolpato» (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, d 2014, Citarella, Rv. 257824 che, in motivazione ha precisato che, per valutar coefficiente di specificità della contestazione, deve essere considerato lo svi delle indagini e l’attuale stato del procedimento).
È stato altresì chiarito che l’interrogatorio svolto dal Pubblico Minister confronti di uno soltanto dei concorrenti nel reato interrompe il corso prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti, sempre che abbia a ogge medesimo fatto sub iudice, nella sua consistenza naturalistica e nella sua qualificazione giuridica (Sez. 2, n. 35202 del 02/07/2013, COGNOME Pietra, Rv. 2570 Sez. 4, n. 43971 del 06/11/2009, COGNOME, Rv. 245471); ciò anche per partecipe nei cui confronti l’imputazione sia stata elevata in un mome successivo e formi oggetto di un separato giudizio (Sez. 4, n. 22229 21/04/2016., Serru, Rv. 266973).
In questa cornice ermeneutica, deve ribadirsi la correttezza de motivazione del COGNOME di appello che ha calcolato la prescrizione muovend dalle date delle dichiarazioni (2008) ritenendole atto interruttivo, de irrilevante essendo che le stesse siano state rese in altro ovvero se procedimento.
A fronte di tanto, la deduzione del ricorrente COGNOME la quale ad NOME COGNOME e NOME COGNOME non sarebbe stata elevata una contestazione chiar precisa del fatto addebitato è assertiva, siccome non supportata da alc necessaria allegazione a corredo (ad esempio, dei verbali delle dichiarazion costoro); sicché il relativo motivo, privo di autosufficienza, si inammissibile.
2.2. Ciò chiarito, va altresì premesso che, nel caso che ci occup disciplina della prescrizione più favorevole è quella previgente (perché non op il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati compresi nel catalogo de 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.).
Per COGNOME, avuto riguardo all’operatività dell’aggravante di cui all’art bis 1. cod. pen., con riferimento al reato di cui al capo b), trattandosi d punito con pena nel massimo non inferiore a dieci anni, il termine di prescriz
è quello di quindici anni, che non era spirato alla data della pronuncia sentenza di primo grado, come correttamente rilevato dalla Corte di appello.
A diversa conclusione deve pervenirsi per COGNOME per il quale l’avvenuto riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 8, comma 1, d.l. 13 maggio 1991 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, compo l’elisione automatica dell’aggravante di cui all’art. 7 del medesimo d.I., si essa non deve tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del (Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, dep. 2023, Gallo, Rv. 284407-02 Sez. 1, n. 26826 del 05/05/2011, Greco, Rv. 250795).
La correlata riduzione del tempo necessario a prescrivere il reato in d anni, impone di ritenere che il termine sia spirato prima della sentenza di grado.
Per il reato di cui al capo b) deve, pertanto, essere pronunciata declara di prescrizione nei riguardi di COGNOME, con eliminazione della relativa p due anni di reclusione (già calcolata la diminuente per il rito abbre prescelto), inflitta quale aumento per la continuazione.
Passando allo scrutinio dei restanti motivi di ricorso di COGNOME, il se motivo è, complessivamente, manifestamente infondato.
3.1. Destituite di fondamento sono le censure che attengono all’aggravant della premeditazione, che muovono dall’asserita casualità ovvero occasionali della scelta di COGNOME quale esecutore materiale che non si confrontano c l’ampia motivazione resa nelle sentenze di merito che hanno dato contezza del circostanza – richiamata in premessa nella presente sentenza – che COGNOME colui che indicò al gruppo di fuoco COGNOME quale vittima ideale (sicco “vedetta” per il gruppo degli scissionisti), che riferì al gruppo di fuoc presenza di COGNOME nel quartiere, creando l’occasione propizia, e che acc l’incarico di esecutore materiale, conferitogli per una ottimale ri dell’agguato, proprio perché la vittima lo conosceva, ma non come appartenent al clan avverso, sicché la sua presenza non avrebbe destato sospetti.
Si tratta di motivazione che si pone nel solco della giurisprudenza espre in sede di legittimità COGNOME cui l’aggravante, di natura soggettiva, può e estesa al concorrente, quand’anche egli non abbia partecipato all’origin deliberazione volitiva, ove risulti la conoscenza effettiva e la volontà ade progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare in dell’altrui dolo (Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271952; Sez n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007 Cacisi, Rv. 237866). Si è ancora precisato che «L’aggravante del premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttament
premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che esaurito il proprio apporto volontario all’evento criminoso, l’effettiva conos della altrui premeditazione» (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C, Rv. 285761).
Tale dato emerge in tutta evidenza dalle sentenze di merito, rivel dall’accurata comune preparazione delle modalità esecutive del piano criminoso al punto che può serenamente affermarsi che COGNOME ne abbia acquisito pien consapevolezza precedentemente al suo contributo all’evento e con anticipo ta da consentire la sedimentazione del relativo proposito criminoso e la prevalenza sui motivi inibitori (in ciò consistendo l’essenza dell’aggravan veda, Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271952).
3.2. Del pari inammissibili, siccome reiterative di analogo motivo di appe adeguatamente vagliato dal COGNOME di COGNOME grado, sono le censure che contestano l’affermazione della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 41 1 cod. pen.
Punto di partenza per l’esame della questione è costituito dall’elaborazi della giurisprudenza a Sezioni Unite in tema di criteri di imputazione sogget dell’aggravante in parola e, segnatamente, le Sezioni Unite hanno enunciato principio di diritto COGNOME cui «L’aggravante agevolatrice dell’attività ma prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratteriz dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità» (così Sez. U, n. 8 19/12/2019, dep, 2020, Chioccini, Rv. 278734). In particolare, con riguar all’elemento psicologico del concorrente non animato dalla finalità di agevolar sodalizio di tipo mafioso, si afferma: «La funzionalizzazione della condo all’agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve ess oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elem costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché caso si porrebbe a carico dell’agente un onere informativo di difficile pratica concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grad cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificars seguito dell’estrinsecazione espressa da parte dell’agente delle proprie fina per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali partic rapporti del partecipe con l’associazione illecita territoriale, o di altri el fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, potrebbe negarsi che l’agente, cui si riferisce l’art. 59, COGNOME comma, pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazi dell’illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal
abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell’azione illecita, nelle volute dai concorrenti» (così § 12 del Considerato in diritto).
La motivazione del COGNOME di primo grado (p. 98 a s.) e quella, sintetica adeguata, del giudice di appello (p. 4), si sono mosse nel solco del richia principio di diritto, dando atto, per un verso, della incontestata circostan l’omicidio di COGNOME aveva rappresentato uno dei numerosi fatti di sangue de “prima faida di Scampia”, tesa a ristabilire gli equilibri tra il clan COGNOME, non più egemone, e quello degli scissionisti e, per altro verso, della consapevolezza in capo a COGNOME della finalità perseguita dai correi, c emerge dalle circostanze di fatto già richiamate relativamente al ruolo atti questi svolto nell’intera operazione.
4. A non miglior sorte sono destinati il terzo motivo del ricorso di COGNOME primo motivo del ricorso di COGNOME, che si appuntano sul diniego d circostanze attenuanti generiche.
Quanto a COGNOMECOGNOME la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata nelle sentenze di merito da motivazione esent manifesta illogicità, individuata nell’assenza di comportamenti indicati resipiscenza, tale non ritenendosi la confessione, siccome strumentale. Si tr invero, di motivazione in linea con il principio, consolidato nella giurispruden legittimità, COGNOME cui «È legittimo il diniego delle circostanze atten generiche motivato con l’esplicita valorizzazione negativa dell’ammissione colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da ef resipiscenza. (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 27145 Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione di tali circos favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudi merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e te mendacemente, a scagionare taluni concorrenti).
Siffatta motivazione è, pertanto, insindacabile in questa sede (Sez. 6 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio COGNOME cu non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o com rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutaz molte, Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3 n. 191 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 2, n.3609 d 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).
I richiamati principi si attagliano anche alla censura di COGNOMECOGNOME COGNOME giudici di merito hanno escluso nei suoi riguardi l’esistenza di ele suscettibili di valutazione positiva, valorizzando la gravità dei fatti (p. 1 sentenza di primo grado) e l’intensità del dolo (p. 6 della sentenza di appel evidenziando che il comportamento processuale dell’imputato è stato valutat favorevolmente attraverso il riconoscimento della “dissociazione attuosa”.
Si tratta, ancora una volta, di motivazione affatto rispettosa delle emerg probatorie e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, COGNOME gli elementi valutativi COGNOMEi a fondamento della concessione delle circost attenuanti generiche devono essere sottoCOGNOMEi a un giudizio autonomo rispetto quello riguardante il riconoscimento dell’attenuante a effetto speciale d all’art. 8 del di. n. 152 del 1991 (oggi art 416-bis, commi terzo e quarto pen.)
Ne discende che il riconoscimento della circostanza attenuante a effet speciale prevista dall’art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 non può impli automaticamente, attesa la diversità dei relativi presupCOGNOMEi processual concessione delle attenuanti generiche, fondandosi queste ultime su presuppos differenti, riguardanti la valutazione globale della gravità del fatto e la ca delinquere del colpevole, correttamente non riscontrati dalla Corte di assi appello di Napoli nel caso di COGNOMECOGNOME
5. Il COGNOME motivo di ricorso di COGNOMECOGNOME in punto di negata continuaz tra i reati precedentemente giudicati (unificati tra loro ex art. 81 cod. quelli per cui è processo, è inammissibile perché reiterativo del pediss motivo di appello e aspecifico.
Fermo è nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio COGNOME non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fi programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell’ambito delle attivit sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez 1, n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430; Sez. 5, n. 54509 de 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334).
Alla stregua di tale criterio, è corretta la motivazione della Corte di as appello che ha COGNOMEo a fondamento del diniego l’osservazione che i precedenti c l’imputato fa riferimento, antecedenti di un anno rispetto all’omicidio COGNOME erano meramente indicativi di una carriera criminale nel settore del commerci degli stupefacenti, gestito con modalità camorristiche, laddove l’agguato ogge del presente giudizio era stato determinato dalla circostanza, del
contingente, della necessità di contrastare, per conto di COGNOME, il g avverso degli scissionisti.
È appena il caso di evidenziare come l’arresto citato nel ricorso (Sez 15625 del 10/01/2023, COGNOME, Rv. 284532), COGNOME il quale «L’ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall’o di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimen singoli gruppi di reati commessi all’interno di tale periodo, ove cronologicam prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tip dalle singole causali e dalla contiguità spaziale», non si palesa pertinente a che ci occupa, poiché – come COGNOMEo in rilievo dal COGNOME di appello – l’omici stato commesso non già all’interno dell’arco temporale nel quale sono st commessi i reati già ritenuti avvinti dalla continuazione criminosa, ben distanza di un anno dagli stessi.
Vale, invece, il principio – correttamente applicato nelle sentenze di mer COGNOME cui, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemen decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento d condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri e quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve rit improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, COGNOME, Rv 253664; Sez. 1, Sentenza n. 3747 del 16/01/2009, COGNOME, Rv. 242537).
6. Conclusivamente, quanto a COGNOME, per il reato di cui al capo b) essere pronunciata declaratoria di prescrizione rrrerTlguardi di gr-esteliminazione della relativa pena di due anni di reclusione (già calcola diminuente per il rito abbreviato prescelto), inflitta quale aumento p continuazione. La pena è, pertanto, rideterminata in quella di otto an reclusione.
Quanto a COGNOME, il cui ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, questi condannato, in forza del disCOGNOMEo dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagam delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in manc di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della c d’inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – al versamento somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME relativamente al delitto di cui al capo b) perché estinto per interv prescrizione e ridetermina la -pena in otto anni di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente