Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25059 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
lAVV_NOTAIO si riporta ai motivi e chiede l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.NOME, tramite patrocinio abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avvers l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Salerno, che – decidendo a seguito di annullament con rinvio disposto dalla prima sezione della Corte di Cassazione ed in accoglimento dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. presentato dal pubblico ministero cont
l’ordinanza del G.I.P. presso il medesimo Tribunale, che aveva rigettato la richiesta applicazione della misura cautelare custodiale formulata nei suoi confronti in relazione ai c dell’incolpazione provvisoria sub a) – omicidio aggravato, in concorso con COGNOME NOME (l’unico raggiunto dall’ordinanza di custodia in carcere) e COGNOME NOME, di COGNOME NOME commesso in Eboli il 29 settembre 2022 – e sub b) – detenzione e porto illegale, nel medesime circostanze, di arma da fuoco – ha disposto a suo carico la misura coercitiva più severa.
1.2. La sentenza dei giudici di legittimità aveva cassato l’ordinanza del medesimo Tribunal del 30 marzo 2023, a sua volta di accoglimento dell’impugnazione cautelare del pubblico ministero, non ritenendo adeguato l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato in punto di illustrazione dei gravi indizi di colpevolezza ivi affermati a riguardo della realiz di un comportamento concorsuale, perché l’azione dei fratelli COGNOME, bensì di risposta n confronti del “gruppo” dei COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME che il giorno prima avevano sparato colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della casa della madre dei NOME e contro il medesimo COGNOME NOME, avrebbe potuto ritenersi compatibile, come sostenuto dal g.i.p. con l’ordinanza di reiezio dell’istanza cautelare, anche con un’azione intimidatoria; che le grida del ricorrente NOME, dal balcone della propria abitazione verso i fratelli, che si trovavano sulla str cospetto di COGNOME NOME e COGNOME NOME – “ECCOLI, ECCOLI” oppure “VAI,VAI ECCOLI, ECCOLI” – avrebbero potuto essere interpretate come un moto di avvertimento di un pericolo sopraggiungente, l’autovettura con a bordo i famigliari dei citati COGNOMENOMECOGNOME, tra i la vittima COGNOME NOME, colpito da uno degli spari materialmente esplosi dalla pist brandita da COGNOME NOME. La sentenza rescindente aveva poi registrato un vizio della motivazione anche con riferimento alla reputata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, esclusa dal g.i.p., che non aveva rilevato evidenza di previa programmazione e pianificazione dell’evento ed aveva, anzi, valutato come improvviso l’intervento del NOMEe e dei suoi complici sul luogo della discussione tra i NOME, da una parte, e NOME, dall’altra. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha dunque dato atto dell’ammissibilità produzione, da parte del pubblico ministero appellante, del verbale di interrogatorio reso altro procedimento penale da NOME NOME ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., i contenuti hanno implementato la piattaforma indiziaria rispetto al quadro investigati esaminato dalla pronuncia rescindente di questa Corte ed ha ribadito la fondatezza del gravame promosso dall’organo dell’accusa.
2.11 ricorso per cassazione si è affidato a due motivi, di seguito richiamati nei l strettamente necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. p pen., dal momento che l’ordinanza impugnata non avrebbe rispettato le direttive impartite dal giudizio rescindente; avrebbe fatto proprie le dichiarazioni di COGNOME NOME, prodotte dal p tardivamente, dopo il deposito della lista testimoniale della difesa nel dibattimento in cor
perciò inutilizzabili ai sensi dell’art. 430 bis cod. proc. pen. perché la lista difensiv COGNOME NOME come teste a discarico; in ogni caso il COGNOME sarebbe un teste de relato ed avrebbe reso dichiarazioni non affidabili, non sottoposte al vaglio di credibilità soggetti attendibilità intrinseca; avrebbe riferito di aver appreso della vicenda dell’omicidio di NOME da NOME fuori città il giorno 29 settembre 2023, circostanza non veridica perché NOME sarebbe rimasto sempre ad Eboli, in quanto lungamente soggetto ad attività di perquisizione e di rilievi tecnici a seguito della sparatoria; avrebbe reso dichiarazion maggio 2023, contrastanti con quelle rilasciate il 24 maggio successivo; avrebbe offerto notiz di pubblico dominio e, comunque, le sue dichiarazioni renderebbero nebuloso l’esito della perizia balistica; le intercettazioni effettuate non fornirebbero elementi sulla partecipazi COGNOME NOME e COGNOME NOME all’azione delittuosa; lo stesso COGNOME NOME, pur armato di pistola, ragionevolmente mosso dagli accadimenti del giorno prima, non ha tentato di fare irruzione nell’abitazione dei coniugi NOME e tanto renderebbe incerto il suo int omicidiario; non sarebbero state svolte indagini accurate sugli occupanti del veicolo all’int del quale si trovava COGNOME NOME, anche perché le dichiarazioni di COGNOME NOME vi hann incluso COGNOME NOMENOME il quinto uomo; la perizia balistica collocherebbe COGNOME NOME sul sedile posteriore e non in quello anteriore, dove tutti l’avrebbero visto e dove anc avrebbe individuato il medico legale; in definitiva, la perizia non avrebbe considerat concreta possibilità che il colpo mortale provenisse dal sedile posteriore; ancora, sarebbero state adeguatamente valutate le dichiarazioni di NOME, che si trovava alla guida del veicolo, che avrebbe riferito che le due persone notate sulla strade er “incappucciate”, con evidenti ricadute sull’attendibilità degli NOME testimoni che hanno acc i fratelli NOMENOME NOME, in particolare, alla posizione di COGNOME COGNOME, l’ordinanza impugnat avrebbe considerato la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, ovvero che il pred intendesse soltanto avvisare i fratelli di un imminente pericolo; a suo carico non potre essere valorizzata la commissione del furto nell’abitazione dei COGNOME, come già sottolinea dalla sentenza di annullamento della Cassazione; non sarebbe stata accuratamente ponderata la tesi difensiva che ha sostenuto che l’ arrivo inaspettato del veicolo dei familiari dei NOME potrebbe, al più, aver causato una reazione improvvisa e certamente non premeditata di NOME NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e dell motivazione a riguardo dell’affermata sussistenza della circostanza aggravante dell premeditazione, in quanto non sarebbero emerse evidenze “di un’attività di programmazione e pianificazione di un’azione violenta architettata nei confronti del NOME NOME“; sare trascorso un tempo esiguo tra l’aggressione subita dai NOME il 28 settembre 2022, nel corso della qual giornata sono stati svolti i complessi accertamenti di polizia giudiziaria, e l’azi costoro posta in essere la mattina successiva; l’operazione del 29 settembre non sarebbe stata preparata e le modalità esecutive non sarebbero sintomatiche di premeditazione; la condotta di NOME potrebbe essere semplicemente interpretata come cautela difensiva, a tutela
dell’incolumità dei fratelli; le dichiarazioni di NOME NOME con riferimento ad una pre iniziativa di NOME, armato di mitra, al cospetto dell’abitazione dei COGNOMENOME sarebbero solo generiche.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è ai limiti dell’inammissibilità ed è nel complesso infondato.
1.1. Deve essere premesso che, nella sostanza, i motivi di ricorso si dolgono di un difetto motivazione dell’ordinanza impugnata, perchè il pur enunciato vizio di cui all’art. 606, comm primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanz (ossia, la sua inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto ( dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sot fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della l in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denuncia sotto l’aspetto del vizio di motivazione (sez. 5, n.47575 del 10 novembre 2016, COGNOME). D’al canto, entro tali limiti avrebbe dovuto essere delineato il perimetro tracciato dalla sent rescindente, che ha ravvisato un profilo di globale illogicità della motivazione dell’ordin annullata.
1.2. Costituisce ormai ius receptum che “allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verific in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso inerisc il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruen della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni d logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (se n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).
2.Ebbene, l’ordinanza impugnata, che si è profusa in una articolata ricostruzione probatori della vicenda, fondata non soltanto sugli apporti della prova rappresentativa -arricchita da verbale d’interrogatorio reso da COGNOME NOME il 24 maggio 2023, la cui acquisizione, peralt nella sede incidentale della cautela, non interferisce con il divieto di cui all’art. 430 proc. pen., perché assunta nell’ambito di un diverso procedimento penale ed in epoca antecedente al deposito della lista testimoniale della difesa nel dibattimento di primo gr (pagg. 42 e 43 del provvedimento impugnato) ma anche sulla pregnanza invero consistente del materiale intercettivo, ha fornito ampia contezza del contesto di grav
indiziaria sintomatico della precostituita volontà dei fratelli NOME – tra i quali il ric attentare all’incolumità fisica dei componenti del gruppo rivale come forma di rappresaglia quanto accaduto il giorno prima.
2.1. Con l’incipit del narrato di NOME, che ha riferito del movente dell’azione omicidiari scaturita da una frattura creatasi in seno alla ripartizione delle “piazze” di spaccio del qua di interesse, di una prima iniziativa del “gruppo” dei RAGIONE_SOCIALE che ha condotto al raid dei colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione della madre dei NOME, COGNOME NOME e all’indirizzo di COGNOME NOME (da parte di COGNOME NOME, armato di una pistola fornita da COGNOME NOME) e alla repentina vendetta della “famiglia” COGNOME, confl nell’omicidio di NOME, il Tribunale ne ha illustrato l’intrinseca attendibilità in esterna, in quanto convalidata da plurimi e significativi riscontri estrinseci, di dichiarativo, intercettivo e più latamente investigativo. E’ stato dunque evidenziato: che con annotazione di p.g. del 29 settembre 2022 si ricavasse l’emergenza di un regolamento di conti tra bande di narcotrafficanti; che l’episodio del 28 settembre 2022, relativo all’incur nella zona dei COGNOME da parte dei COGNOME
COGNOME
COGNOME, fosse stato accertato dalla polizia giudiziaria, intervenuta sulla scorta della segnalazione della COGNOME – che av indicato COGNOME NOME tra i responsabili del fatto – e dello stesso ricorrente, che modo concitato, aveva lamentato l’aggressione a colpi d’arma da fuoco in danno del fratello NOME; che in tale circostanza COGNOME NOME, con palese atteggiamento “di sfida” e pur in presenza dei Carabinieri, si fosse fermato dinanzi all’abitazione del COGNOME; che tempestiva reazione del gruppo dei NOME, il giorno dopo, fosse espressione dell’intenzione d punire i nemici, con modalità speculari a quelle adottate contro di loro; che in tal s deponesse la presenza dei medesimi protagonisti, perché COGNOME NOMENOME lo sparatore del 28 settembre, era tra gli occupanti del veicolo sopraggiunto nel momento dell’incedere, di tut evidenza provocatorio, di COGNOME NOME, la potenziale vittima del giorno prima, verso COGNOME NOME, NOME NOME e NOME NOME, padre di NOME NOME della consorte del NOME; che NOME NOME, debitamente armato di pistola carica, potesse contare sul supporto dei due fratelli, NOME NOME appostato all’esterno dello stabile con mansioni di “vedetta” e affiancame – e NOMENOME rimasto sul balcone di casa (perché agli arresti domiciliari), pronto a dare sost in caso di necessità, come in effetti avvenuto una volta avvistato il veicolo degli avversari NOME, infatti, avesse estratto la pistola già nel corso dell’accesa discussione c NOME NOME per colpire costui, come dichiarato da COGNOME NOME – pag. 51 dell’ordinanz impugnata – e come enucleabile dalla conversazione intercettata tra NOME e tale NOMENOME NOME COGNOME NOMENOME NOME al richiamo del fratello NOME NOMENOME,NOME“, la cui l deve essere armonizzata con il comune agire bellicoso, precedentemente organizzato con suddivisione dei ruoli, dei tre fratelli), avesse impiegato l’arma da fuoco immediatamen contestualmente ed indistintamente, contro gli occupanti dell’autovettura sopraggiunta con l finalità di dare “man forte” ai propri congiunti, esplodendo diversi colpi ad altezza d’u attingendo a morte COGNOME NOME. A conferma della robusta cornice di gravità indiziaria, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
provvedimento impugnato ha poi passato in rassegna gli esiti delle captazioni telefoniche ed ambientali ed ha messo in rilievo conversazioni di inequivoca valenza conducente, come – da un lato – lo sfogo di COGNOME NOME con la moglie, volto a giustificare l’azione come autent ritorsione omicidiaria nei confronti del gruppo contrapposto (pag. 47: “poi li uccido’) e dall’altro – le esternazioni di NOME NOME, che parlano di una “guerra” ormai radicata tra rivali e della iniziale volontà di NOME NOME di sparare contro di lui.
Non è dunque necessario, come ampiamente esplicitato dal Tribunale del riesame, interrogarsi se l’intervento dei familiari dei NOME fosse o meno prevedibile o fosse o meno stat previsto, perché l’azione sinergicamente realizzata dai fratelli NOME in occasione dell’eve sfociato nell’uccisione di COGNOME NOME NOME NOME inscritta nel complesso dell’operazione ritor preordinata e consumata in pregiudizio dell’intero gruppo criminale antagonista, nella qual l’uso delle armi da fuoco ne ha rappresentato naturale ed immanente modalità di estrinsecazione.
2.2. Ritiene allora il collegio che la decisione del Tribunale del rinvio -libero di riva compendio delle fonti di prova, come del resto rimarcato dalla pronuncia della prima sezione d questa Corte (pag.10) e con il solo limite di non ripetere il percorso logico censurato giudizio rescindente (tra le tante, sez.5, n. 42814 del 19/06/2014,PG in proc. Cataldo, R 261760) – si sia attenuta alle regole di diritto impartite dal provvedimento di annullamento vizio di motivazione e ne abbia superato i dedotti profili di criticità, che si erano conc sulla possibile connotazione meramente intimidatoria dell’iniziativa dei fratelli NOME, inappagante solidità delle sole informazioni dichiarative e sulla ipotizzata occasiona dell’episodio scatenante che ha condotto a morte il NOME, tale da influire su configurabilità dei reati in capo a NOME NOME.
2.3. NOME alla portata concorsuale del comportamento del ricorrente ai fin dell’integrazione, a suo carico, dei delitti contestati nell’incolpazione, una volta del secondo criteri di logicità e persuasività, il tessuto ricostruttivo della vicenda nella pro di una sua ragionevole, potenziale conferma in sede di giudizio, l’ordinanza impugnata si sottrae a qualsiasi censura di legittimità, perché è evidente che – nell’ambito del forteme verosimile, pregresso concerto tra i fratelli COGNOME – il contributo morale, consapevo determinato, di COGNOME NOME all’efficace realizzazione e conclusione della “spedizione puniti ideata nei confronti della famiglia avversaria, concretizzata nel ferimento mortale di COGNOME NOME, rappresenta una plastica manifestazione di apporto penalmente rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. (Sez.1, n. 28794 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 276820; sez.2, n. 18745 del 15/01/2013, COGNOME e NOME, Rv. 255260). E d’altro canto, depongono in tale convergente direzione di gravità indiziaria – ovvero quella di una consolidata e spregiudica interazione criminale tra i fratelli NOMENOME NOME, con intensità di dolo, al perseguimen medesimo obbiettivo – le operazioni anteatte e successive alla vicenda del 29 settembre 2022, occasioni nelle quali NOME ha dapprima affrontato i coniugi COGNOMENOMENOME armato di un mitra – come riferito da COGNOME NOME – e poi perpetrato un furto nell’abitazion
costoro, addebitatogli al capo d) dell’incolpazione provvisoria, per il quale è stato em provvedimento coercitivo.
A fronte del complesso degli elementi così divisati nel giudizio rescissorio e delle conclus rassegnate dal Tribunale, il primo motivo di ricorso si limita a riprodurre, pressochè in toto, le ragioni di doglianza già opposte nel procedimento cautelare d’appello, senza confrontarsi, i nulla, con le dettagliate riflessioni e con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, in ciò incorrendo in un marchiano difetto di specificità, che lo trascina nell’inammissibilità.
Per altro verso, il coacervo di lagnanze così riproposte – riguardanti le aporìe delle propalaz di COGNOME NOME, l’affidabilità della perizia balistica, l’attendibilità delle testimonianze – si rivela di natura puramente contestativa ed autoreferenziale, anche perché privo del necessarie allegazioni degli atti che il c.d. principio di autosufficienza esigerebbe (sez. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419) e, comunque, orientato a sollecitare la Corte di Cassazione ad una improponibile rivalutazione omnicomprensiva del quadro indiziario, di competenza esclusiva del giudice di merito; deve essere invero riaffermato che il controllo legittimità sui punti devoluti è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato, al verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evid ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez n. 5719 del 2019, Rea, non massimata; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, COGNOME e altro, Rv. 201840).
3.E’ infondato anche il secondo motivo, vuoi perché – replicando le doglianze esposte in sede cautelare ed omettendo di misurarsi con la motivazione della decisione oggetto del ricorso parimenti aspecifico, vuoi perché il discorso giustificativo a sostegno della ritenuta ricor dell’aggravante della premeditazione si mantiene immune da critiche di intrinseca illogicità.
3.1.Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento d natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (sez. n. 337 del 18/12/2008, COGNOME, Rv. 241575), ma è stato anche precisato, con esegesi che il collegio condivide, che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nel 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logic sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invec necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminos quello in cui l’accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari sud
siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in si sostanzia la premeditazione (sez.5, n. 3542 del 17/12/2019,COGNOME, Rv.275415, che richiama sez.5, n. 26406 del 11/03/2014, COGNOME e altro, Rv. 260219).
3.2. L’ordinanza impugnata ha dato congruo risalto, concordemente all’illustrazione del contesto di risalente, profonda ed aspra contrapposizione tra bande di malavitosi dediti al spaccio di droga, ad elementi ricostruttivi di natura investigativa e logica, in virtù de deve ritenersi acclarato che l’intendimento dei fratelli NOME di insidiare, anche con la for compresenza dell’altrui gruppo avverso, fosse da tempo inveterato – e ne costituisce segnale l’intrapresa antecedente di NOME con un’arma da guerra, menzionata da COGNOME NOME – e che l’episodio del 28 settembre 2022 rappresentasse occasione acceleratrice della realizzazione di un progetto cementato da lasso significativo (pag.54 e 55). Così focalizzat l’operazione svolta, perde evidentemente di rilievo decisivo l’assunto difensivo che si appun sul ristretto iato temporale tra quanto patito il 28 settembre 2022 e il contrattacco del g successivo, perché quest’ultimo – alla luce delle proposizioni appropriate e convincen dell’ordinanza impugnata – deve essere considerato come lo sviluppo naturale di un progetto maturato da tempo, pienamente compatibile con il duplice profilo, cronologico ed ideologico, tipico dell’aggravante contestata.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 04/04/2024