Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12483 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12483 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILETO il 30/05/1967
avverso l’ordinanza del 04/05/2018 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
Udito l’avv. NOME COGNOME il quale espone il contenuto del ricorso di cui ne chiede l’accoglimento.
Udito il difensore avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento dei motivi di gravame.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, giudicando in sede di riesame personale, con ordinanza del 4 maggio 2018 ha confermato il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP di custodia cautelare in carcere) nei confronti di NOME COGNOME, classe 1967.
La contestazione cautelare nei confronti di NOME COGNOME concerne il concorso nell’omicidio commesso in danno di Corigliano NOME NOME, fatto avvenuto in Mileto in data 19 agosto 2013 .
2. Gli elementi di prova raccolti a carico di NOME COGNOME, illustrati nel (secondo) genetico, emesso del 18 aprile 2018 (dopo un primo annullamento da parte del Tribunale del Riesame per ritenuta assenza di ‘autonoma valutazione’) sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 17 luglio 2013, circa un mese prima dell’omicidio Corigliano, veniva ucciso con sette colpi di arma da fuoco COGNOME NOME (verosimilmente tra le 17.30 e le 19). La morte del Corigliano è ritenuta dagli inquirenti una ‘vendetta’ per il fatto antecedent virtù di una serie di dati informativi che indicano il Corigliano come autore del p fatto di sangue, ritenuti convergenti dal Tribunale;
b) a base della connessione tra i due episodi sono poste le dichiarazioni rese da una collaboratrice di giustizia, tal NOME COGNOME, persona legata sentimentalmente a COGNOME NOME. Costui è cugino di COGNOME NOME, ritenuto elemento di vertice di una de cosche di ‘ndrangheta operanti in zona. Sono stati acquisiti, inoltre, elementi a sostegno della ipotesi di una immediata attivazione dei COGNOME al fine di identificare i sog autori del primo omicidio – aspetto questo che coinvolge NOME e COGNOME NOME – mediante la visione di una videoregistrazione relativa ai fatti avvenuti ne serata del 17 luglio 2013. COGNOME è il gestore di una attività commerciale ubicata pressi del luogo ove si è consumato l’omicidio di Mesiano NOME mentre NOME è il tecnico informatico che si ritiene autore dell’intervento di rimozione dell’hard disk;
c) si accertava, inoltre, che il giorno prima di quello dell’omicidio del Mesiano qualc aveva danneggiato la porta di ingresso dell’abitazione dei Corigliano;
d) gli spostamenti di Corigliano NOME NOME (vittima del secondo omicidio) nel pomeriggio del 17 luglio (momento del primo omicidio) tracciati attraverso supporti visi e uso del cellulare, erano compatibili con la sua presenza nei luoghi prossimi a quell dell’omicidio di Mesiano NOME;
e) l’attività di investigazione svolta, di fatto, dai Mesiano per identificare l dell’omicidio del COGNOME NOME veniva asseverata da una captazione di conversazioni intercorse il 23 luglio del 2013 nel luogo di detenzione di Mesiano NOME (riferimen alle telecamere di ‘umbecco, soprannome di COGNOME NOME, v. pag. 9 del provvedimento impugnato), da cui si deduce, in tesi di accusa, l’esito positivo de verifica svolta presso il Ventrice;
f) la cessione del supporto informatico, da parte del COGNOME ai Mesiano (con occultamento della possibile prova, non consegnata alle forze dell’ordine) veniva ulteriormente asseverata da esiti di captazioni di cdinversazioni ambientali relativ COGNOME ed al coindagato NOME (si vedano in particolare gli stralci riportati alle 11/13 del provvedimento impugnato ) nonchè dall’esame dei tabulati relativi alle utenze del COGNOME e dell’NOME, da cui si desumeva che dopo le ore 20.00 del giorno dell’omicid Mesiano l’Elia si era recato in Mileto (v. pag. 8 della decisione impugnata) e da deposizione resa da COGNOME
g) in sede di sopralluogo, subito dopo l’omicidio del Corigliano NOME AntonioCOGNOME s accertava che costui girava armato (di pistola semiautomatica con colpo in canna);
h) COGNOME NOME, dopo l’omicidio del figlio COGNOME NOME NOME, riferiv contrasti insorti tra costui e COGNOME NOME, dovuti anche al fatto che il COGNOME intendeva realizzare una ritorsione verso COGNOME NOME (lontano parente di COGNOME NOME) gestore di un supermercato che aveva interrotto il rapporto commerciale di fornitura del pane da parte dei COGNOME (costoro hanno un panificio). COGNOME NOME s sarebbe rifiutato di prendere parte a tale spedizione punitiva ed aveva manifestat preoccupazione per le conseguenze di tale scelta;
i) tali preoccupazioni venivano confermate dal fratello della vittima, COGNOME COGNOME quale riferiva circa il timore del fratello verso Mesiano Giuseppe e Corso Vincenzo;
I) COGNOME NOME, padre della vittima, veniva tratto in arresto per detenzione di fucile a canne mozze in data 7 novembre 2013;
m) nelle conversazioni captate in carcere tra Corigliano NOME e i congiunti emergeva la piena consapevolezza del fatto che l’omicidio di COGNOME NOME era opera de COGNOME, con intenti vendicativi.
3.Va evidenziato che la collaborante COGNOME ha affermato, nel corso della collaborazione, che l’omicidio di Corigliano venne posto in essere da COGNOME NOME e tal COGNOME NOME. Il delitto sarebbe stato ordinato da COGNOME NOME, vertice del gruppo, p assecondare la volontà dei COGNOME, dato che il genero della vittima, COGNOME NOME, era componente del gruppo COGNOME (.. lo abbiamo fatto perchè lo dovevamo ad NOME.., questa la dichiarazione che la COGNOME sostiene di aver ricevuto da COGNOME NOME).
Pacificamente la collaborante non indica NOME quale soggetto coinvolto nella fase esecutiva del delitto.
4. Inoltre, secondo il narrato di COGNOME era effettivamente sorto un contras nel 2011, tra i Mesiano e il gestore del supermercato in Santa Domenica – di cui aveva parlato la Ventrice – in riferimento alla fornitura del pane.
5. Le valutazioni del Tribunale.
5.1 Il Tribunale, in via preliminare, si occupa di numerose questioni in rito proposte d difesa in sede di udienza camerale.
In sintesi :
a) si afferma che non vi è alcuna ricaduta negativa, in punto di inefficacia della misura, virtù della mancata allegazione al fascicolo dei verbali degli interrogatori di garanzia essendovi dimostrazione alcuna della natura di elementi sopravvenuti favorevoli ;
b) si respingono altre questioni relative alla pretesa incompletezza del fascico trasmesso dal PM o alla pretesa tardività della messa a disposizione dei support informatici;
c) si respinge la tesi della inutilizzabilità di alcuni atti di indagine in riferimento di durata massima delle investigazioni, essendo sempre intervenuti i decreti di proroga;
d) si respinge l’eccezione di nullità del titolo cautelare introdotta dalla difesa su della assenza di ‘autonoma valutazione’ da parte del Gip .
5.2 In parte strettamente valutativa il Tribunale :
– ritiene provata l’attivazione dei Mesiano presso il Ventrice, con immedia coinvolgimento dell’Elia, al fine di reperire la videoregistrazione di quanto avvenuto pressi del luogo dell’omicidio di Mesiano NOME. Si tratta di un dato, in tesi, altam indicativo della volontà di ‘vendetta’ della famiglia COGNOME, una volta individuato l’a del fatto. Tramite la collaborazione del tecnico afferma che il supporto video venne lE11 si consegnato dal Ventrice ai Mesiano, come emerge sia dalle conversazioni captate presso il carcere di Palmi il 23 luglio del 2013 che dai contenuti delle captazioni ambien specie quelle relative ad NOME, da cui emerge altresì la ‘caratura mafiosa’ delle pers che avevano operato la richiesta dell’hard disk, il che sconsigliava di porre in essere diniego (.. .. che sì in effetti sono venuti, però questi sono mafiosi, se vengono e non gl dai una cosa di.. questi ti fanno i dispetti, punto».) ;
– ritiene assistita da congruo supporto logico la tesi che ricollega, nel breve spazio d mese, tale prima condotta alla morte del Corigliano, atteso che le stesse dichiarazio della Oksana consentono di affermare che l’omicidio del Corigliano, pur eseguito da persone non appartenenti al nucleo familiare del Mesiano, fu commesso al fine di assecondare la volontà di vendetta dei Mesiano. Nessun rilievo antagonista alla ricostruzione di accusa ha la parte delle dichiarazioni della collaborante in cui c afferma di non conoscere NOME COGNOME posto che la donna è stata posta a conoscenza esclusivamente del segmento esecutivo, realizzato, in tesi, dagli aderenti al grupp COGNOME.
Si afferma pertanto che «.. deve ritenersi che NOME abbia dato un contribut consapevole e volontario alla perpetrazione dell’omicidio di Corigliano NOME NOME posto che ha fornito alla famiglia COGNOME, assetata di vendetta, il filmato in cui v ripreso l’autore dell’omicidio del loro congiunto; .. ed NOME prima di agir rappresentato quali sarebbero state le conseguenze della sua azione perché conosceva con chi aveva a che fare..».
Si ritiene, pertanto, sussistente la gravità indiziaria per il concorso nel delitto di o con rigetto della tesi difensiva, essenzialmente basata sulla negazione del fatto materia (l’avvenuta consegna del supporto informatico).
La finalizzazione della condotta alle esigenze di riaffermazione della supremazia dell cosca COGNOME (art. 7 1.203 del 1991) viene desunta dalle affermazioni della Oksana.
Quanto alle esigenze cautelari, si ritiene sussistente sia il pericolo per l’acquisizione prova che il pericolo di reiterazione; quato alla adeguatezza si rappresenta che l’intens delle esigenze cautelari impone il mantenimento della custodia in carcere.
6. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore NOME COGNOME articolando distinti motivi. Vi è stata, inoltre, produzione di motivi agg
6.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni di legge in tema d regolarità del procedimento incidentale, e vizio di motivazione.
La censura riguarda, essenzialmente, aspetti in rito.
Si afferma che :
a) il Tribunale ha in realtà esaminato la prima ordinanza (quella già annullata p assenza di autonoma valutazione) e non la seconda, pur formalmente’ richiamata in epigrafe;
b) il Tribunale non ha realmente motivato sulla, reiterata, questione relativa alla assen di autonoma valutazione degli elementi di fatto, da parte del GIP, in rapporto a seconda ordinanza;
c) sarebbe erronea la decisione sul punto della ‘assenza di conseguenze’ circa la mancata allegazione alla nuova domanda cautelare di una serie di atti indicati come ‘favorevol (memoria già depositata al precedente riesame in data 12 aprile 2018 e relativi at allegati, atti di indagine difensiva, stessa ordinanza di annullamento del Tribunale, al fotografici mostrati alla COGNOME Oksana, verbali di perquisizione e sequestro); tali sono stati sottratti ,alla valutazione del GIP che ha riemesso la misura e tale aspe determina, in tesi, nullità del titolo cautelare genetico;
d) il Tribunale non ha valutato taluni contenuti della memoria difensiva già prodotta occasione della prima procedura incidentale.
6.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio del procedimento. Non sarebbe intervenuta la proroga delle indagini cui si fa riferimento nella ordinanza. Il procedim a carico di ignoti è stato iscritto il 20 agosto del 2013. La produzione del PM rigua esclusivamente la proroga delle indagini avvenuta nel 2014.
6.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina di cui all’art. cod.proc.pen. e vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Non sarebbe correttamente argomentata da parte del Tribunale l’avvenuta consegna del supporto informatico da parte del COGNOME (con la collaborazione dell’NOME) ai familiar
Mesiano. Si contesta la valenza delle verifiche tecniche operate sui cellulari riferib NOME la sera del primo omicidio, sia in rapporto alla pretesa ‘anomalia’ del cont COGNOME/NOME che sul tema del rilievo della localizzazione, con ampi – e non riproducib riferimenti al fatto e ai materiali istruttori. Si ribadisce l’assenza di valore indizia dichiarazioni rese da NOME COGNOME. Non vi è prova della ‘mafiosità’ dei Mesiano che, al più, si sarebbero determinati a commissionare l’omicidio del Corigliano in base a supposizioni logiche.
La prospettiva difensiva è dunque incentrata sulla negazione della condotta materiale, nel senso che si ritiene incoerente la ricostruzione dell’episodio della consegna della trac informatica.
Si offre diversa interpretazione del contenuto di taluni atti di indagine, tra conversazioni intercettate che vedono come loquens lo stesso NOME.
In ogni caso, si ritiene priva di coerenza logica la ricostruzione del dolo di concorso contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 I. n.20 1991, così come il fondamento delle ritenute esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura.
6.4 Nei motivi aggiunti si insiste sul rilievo delle doglianze in rito già formulate nel principale e si ribadisce l’assenza di gravità indiziarla con ulteriori indicazioni di contraddittorietà argomentativa.
7. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
7.1 Un primo profilo di doglianza si incentra su vizi del procedimento.
I vizi denunziati non sussistono, per le ragioni che seguono:
a) non vi è alcun reale elemento di fatto che convalidi l’ipotesi, sostenuta dalla difes un errore percettivo del Tribunale sulla identificazione dell’oggetto della impugnazione seconda ordinanza emessa dal GIP dopo l’annullamento della prima). La comunanza di argomenti tra il primo e il secondo titolo – aventi ad oggetto il medesimo episodio stor – è un dato del tutto ovvio e da ciò non può certo dedursi, come ipotizzato dalla dife una ‘sostituzione’ di fatto dell’oggetto della impugnazione;
b) il Tribunale motiva ampiamente – senza vizi logici – sulle ragioni per cui la seco ordinanza è immune da vizi di ‘manifestazione tangibile’ dell’autonoma valutazione dei dati indizianti da parte del GIP. Del resto, come più volte precisato negli arresti di q Corte, non è la riproduzione del contenuto delle fonti informative (tra richies decisione) ad essere vietata, quanto la riproduzione testuale delle valutazioni (tra molte, v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, rv 265983-01), cosa che nel caso in esame non è avvenuta;
c) i contenuti della memoria difensiva depositati in occasione del precedente riesame, pur non sottoposti al GIP, sono stati oggetto di valutazione da parte del medesimo Tribunale nella ‘rinnovata’ procedura incidentale partecipata. Ciò determina la impossibilità riproporre la questione di nullità del titolo genetico in sede di legittimità, attes Tribunale, su tale aspetto, ha un potere integrativo e sostitutivo della (manca valutazione del GIP, posto che la nullità con regressione del procedimento, in ambit valutativo, è prevista dalla legge (art. 309 co.9 cod.proc.pen.) solo nel cas constatazione di assenza integrale della motivazione o della ‘autonoma valutazione’ da parte del GIP. Dunque il vizio deducibile in sede di legittimità, in un caso come quello ci occupa, è solo quello di motivazione della ordinanza emessa dal Tribunale;
d) il Tribunale ha compiuto una valutazione completa ed esaustiva dei dati dimostrativi come meglio si dirà esaminando i profili di doglianza riguardanti la gravità indiziaria;
e) non vi è alcuna inutilizzabilità degli elementi raccolti durante le indagini prelim atteso che i due episodi storici (omicidio Mesiano ed omicidio Corigliano) risultano esse fortemente intrecciati sul piano ricostruttivo e pertanto la proroga delle indagini – i momento a carico di ignoti – relativa al primo delitto consentiva la raccolta di element conoscenza anche sul secondo, elementi che hanno successivamente dato luogo in modo del tutto legittimo alla iscrizione nominativa dell’attuale ricorrente nel registr indagati.
8. Un secondo profilo di doglianza riguarda i contenuti argomentativi ed in particolare complessiva coerenza logica della valutazione di gravità indiziaria.
8.1 Va premesso che, quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione conferma del titolo cautelare, il legislatore nel prevedere – all’art. 273 cod. proc. che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inte valorizzare il significato dell’intera locuzione (indizi. .di creando un doveroso colpevolezza) «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito fina giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini qualificata probabilità di condanna, valutata allo stato degli atti.
In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza altro non sono c elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta – sotto valutazione incidentale nell’ambito del subprocedimento cautelare e presi i considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possi l’applicazione della misura, sta dunque a significare che l’esito di tale valutaz incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle
regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.
In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale h l’obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico confrontarsi :
a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad e l’indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa di natura testimonial chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da captazioni di conversazioni) ;
b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del si elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ;
c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di pr grado, ivi compresa quella espressa dall’art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l’affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativ raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).
Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali e di giudizio si «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare (tra casi espressamente previsti dal legislatore all’art. 273 comma a di certo lo sono 1 -bis) m in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi d prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sed tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, v. 250243, ove si è con COGNOME, r chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso – ovviamente esteso a regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito a 530, comma 2 e all’art. 533, comma 1, prima parte – è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una certezza di responsabil già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di pos successive acquisizioni e all’esito del contraddittorio..»)
Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunziarsi su domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incriminante deg elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descr chiave prognostica.
8.2 Se questo è, in sintesi, il compito attribuito al giudice del merito, è altr evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al gi della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, no risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma
realizza attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del perc argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.
Sul tema, resta valido e chiaro l’insegnamento fornito dalla decisione Sez. Unite ri Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui in relazione alla natura del giudizi legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni ch l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indaga controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procediment incidentali de libertate. Infatti, considerato che la richiesta di cui all’art. 309 c.p.p., q mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a control la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’ar c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coerciti Sez. Un., 8 luglio 1994, ric. rv. 198212), deve sottolinearsi che, dal punto di vista COGNOME, strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve esse conformata al modello delineato dall’art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configur dall’art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza .
9. Ora, nell’esaminare le doglianze difensive il Collegio evidenzia che le stesse muovono lungo due direttrici, così riassumibili : a) non vi è coerente argomentazione i fatto circa l’avvenuta consegna da parte della coppia NOME/NOME ai Mesiano de supporto informatico; b) vi è erronea considerazione, pur se tale fatto fosse avvenut della sua rilevanza in diritto ai fini della integrazione del concorso in omicidio, con circa la ricorrenza del relativo elemento psicologico.
9.1 Ora, è bene sgombrare il campo dal quesito in fatto sub a) : le argomentazioni spese dal Tribunale per giustificare la valutazione di gravità indiziaria circa l’avvenuta cons del supporto informatico sono del tutto logiche e aderenti ai dati istruttori, s risultano insindacabili. Il metodo di critica seguito, su tale aspetto, dal ricor puramente in fatto, tendente ad una impropria richiesta di nuova valutazione dell efficacia dimostrativa dei dati istruttori (in particolare per quanto riguarda le v tecniche e le captazioni di conversazioni) che risultano, per converso, logicament apprezzati in sede di merito.
Ciò perchè vi è innegabile coerenza logica nella sequenza conoscitiva rappresentata dai diversi dati informativi, che finiscono con il convergere tra loro secondo il paradigma d prova indiziaria : dal contatto COGNOME/NOME la sera del fatto, ai contenuti delle cap
di conversazioni avvenute in carcere tra i componenti della famiglia COGNOME, all ammissioni stragiudiziali fatte da NOME (intercettato) nel corso della conversazione del marzo 2015 prima ricordata (.. che sì in effetti sono venuti, però questi sono mafiosi, se vengono e non gli dai una cosa di.. questi ti fanno í dispetti, punto…; se non Io face mettevo contro di loro). Si tratta di una espressione – quest’ultima – ai limiti della vera propria autoevidenza, non contrastata sufficientemente nel ricorso.
Non vi è necessità, dunque, della – pur significativa – deposizione della teste COGNOME (che ha riportato una ulteriore confessione stragiudiziale dell’Elia) per comporr mosaico indiziante (ed è dunque irrilevante, nella economia complessiva della ricostruzione, l’omessa verifica di attendibilità di tale dichiarante), fermo restando riscontro logico a tali contenuti è dato proprio dal perfetto inserimento nella seque prima ricordata, così come evidenziato dal Tribunale.
Dunque circa tali aspetti il ricorso va ritenuto inammissibile perchè tendente ad una mer rivalutazione di dati conoscitivi logicamente apprezzati in sede di merito.
8.2 Di maggiore complessità è l’analisi del secondo profilo, olo accennato nel sub b, s ricorso.
Va premesso, sul punto, che la condotta del COGNOME e dell’Elia viene posta in essere ne momento immediatamente successivo al grave fatto di sangue e si caratterizza per una sostanziale ‘adesione alle esigenze dei familiari della vittima, in modo molto marcato.
Ciò perchè non soltanto i due (COGNOME ed NOME) consegnano ai familiari della vittima supporto informatico obiettivamente ‘agevolativo’ della identificazione dell’autore fatto ma sposano una logica pienamente omertosa, posto che si accordano circa la versione da fornire agli ‘inquirenti istituzionali’ nei giorni successivi (si v captazioni di conversazioni dell’NOME tese a manifestare disappunto circa la condott dichiarativa del COGNOME, non del tutto conforme agli accordi presi, riportate n decisione impugnata, rimaste prive di contrasto nell’atto di ricorso).
Tutto ciò, anche in assenza di esplicita deduzione di una ipotesi applicativa dell’art co.3 cod.pen. , legittima la considerazione, espressa Tribunale, di una sostanziale . dal adesione morale agli scopi perseguiti dai soggetti che ebbero a chiedere la videoregistrazione, atteso che non può negarsi – sul piano logico – la visibilità effetto di rafforzamento di un proposito criminoso che, stante la gravità di quanto appen accaduto, implica l’accettazione di un concreto rischio di ‘risposta violenta’ da parte Mesiano, la cui realizzazione è agevolata dalla identificazione .
Dunque se da un lato la fase ‘storica’ dell’ausilio prestato – immediatamente a ridosso d fatto di sangue – potrà determinare, nello sviluppo della cognizione, idon approfondimenti circa la possibile prevedibilità concreta, in quel momento, di più even lesivi di risposta (il che aprirebbe ad una valutazione di possibile applicazione d previsione di legge di cui all’art. 116 cod.pen.) è, dall’altro lato, innegabile che
l’adesione alla richiesta di conoscere – in via esclusiva – l’autore del fatto da par COGNOME, nel contesto ambientale in cui risultano maturati i fatti, rende non illogi nell’attuale fase procedinnentale – la ricostruzione indiziaria del dolo eventua omicidio, in fatto concorsuale, sostanzialmente proposta dal Tribunale.
La connessione tra acquisizione del supporto informatico e omicidio del Corigliano- ferma restando la necessità di completamento della cognizione sul tema delle modalità progettuali del delitto – è peraltro basata su una solida catena inferenziale che prende mosse proprio da tale accadimento, che rappresenta l’antecedente causale del successivo omicidio (avvenuto dopo soli 32 giorni), sussistendo un obiettivo collegamento tra le ‘certezze’ in tal modo acquisite da alcuni componenti della famiglia COGNOME contenuti narrativi della collaborante COGNOME che, pur raffigurando la fase ultim della esecuzione afferma, quanto alla genesi, che la decisione dei COGNOME venne pres perchè il Corigliano aveva eliminato NOME COGNOME (.. lo dovevamo ad NOMECOGNOME, coerentemente identificato in INDIRIZZO, genero del COGNOME) .
Su tali aspetti il ricorso va, pertanto, rigettato.
8.3 Quanto alla ricorrenza, nell’attuale fase procedimentale, della circostanza aggravant di cui all’art. 7 I.n.203 del 1991, va ritenuto privo di vizi il provvedimento impugnat perchè le dichiarazioni della NOME COGNOME – dotate di sufficiente persuasività in quant oggetto di riscontro positivo in fatto – inquadrano la vicenda in chiave di risposta solotanto ‘familiare’ (dei COGNOME) ma anche ‘mafiosa’ (del gruppo COGNOME) all’avvenu eliminazione di COGNOME NOME. Inoltre, l’adesione psichica del Ventrice e dell’Elia a richieste dei Mesiano – ivi compreso il non disvelamento alle forze dell’ord dell’avvenuta consegna del supporto informatico – si pone oggettivamente su un piano di agevolazione consapevole di una risposta ‘privata’ al fatto di sangue, in ciò riconoscen – e dunque incrementando – l’autorità dell’organismo mafioso.
Anche su tale punto della decisione il motivo è, pertanto, infondato.
8.4 La ricorrenza di tale aggravante – sul capo oggetto di conferma – determina di per s la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dell misura in atto, ai sensi dell’art. 275 co.3 secondo periodo, in una con la tipologìa di (art. 575 cod.pen.) su cui si è ritenuta la gravità indiziaria.
Ciò esclude di poter rilevare vizi della decisione sul tema delle esigenze cautelari e d adeguatezza della misura, posto che non sono stati introdotti dati fattuali idone contrastare simile doppia presunzione (sostanzialmente ignorata tanto dal Tribunale che dal ricorrente), non potendosi ritenere tale il decorso di un – pur consistente – inte temporale durante il quale non vi è stata concreta manifestazione di distacc dell’indagato dalle logiche omertose che hanno caratterizzato l’interva vicenda.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
GLYPH 2 O MAR.
‘Roma,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 comma 1 ter disp.at cod. proc. pen. .
Così deciso il 16 novembre 2018