Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12485 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12485 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 14/02/1977
avverso l’ordinanza del 24/05/2018 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
Udito l’avv. NOME COGNOME che espone le doglianze mosse all’ordinanza a sostegno della sua richiesta di accoglimento del ricorso.
Udito l’avv. NOME COGNOME che illustra il contenuto del ricorso di cui ne chiede l accoglimento.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, giudicando in sede di riesame personale, con ordina 24 maggio 2018 ha confermato il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP di c cautelare in carcere) nei confronti di COGNOME NOME, classe 1977.
La contestazione cautelare nei confronti del COGNOME concerne il concorso nell’ commesso in danno di Corigliano NOME NOME, fatto avvenuto in Mileto in da agosto 2013 .
2. Gli elementi di prova raccolti a carico di COGNOME NOME sono, in sintesi, i
a) in data 17 luglio 2013, circa un mese prima dell’omicidio Corigliano, veniva uc sette colpi di arma da fuoco COGNOME NOME (verosimilmente tra le 17.30 e le morte del Corigliano è ritenuta dagli inquirenti una ‘vendetta’ per il fatto an virtù di una serie di dati informativi che indicano il Corigliano come autore fatto di sangue, ritenuti convergenti dal Tribunale;
b) a base della connessione tra i due episodi sono poste le dichiarazioni r collaboratrice di giustizia, tal NOME COGNOME, persona legata sentimentalmente NOME. Costui è cugino di COGNOME NOME, ritenuto elemento di vertice d cosche di ‘ndrangheta operanti in zona. Sono stati acquisiti, inoltre, elementi a s della ipotesi di una immediata attivazione dei COGNOME al fine di identificare autori del primo omicidio – aspetto questo che coinvolge COGNOME NOME NOME – mediante la visione di una videoregistrazione relativa ai fatti avv serata del 17 luglio 2013. COGNOME è gestore di una attività commerciale u pressi del luogo ove si è consumato l’omicidio di Mesiano NOME;
c) si accertava, inoltre, che il giorno prima di quello dell’omicidio del COGNOME aveva danneggiato la porta di ingresso dell’abitazione dei Corigliano;
d) gli spostamenti di Corigliano NOME NOME (vittima del secondo omicidi pomeriggio del 17 luglio (momento del primo omicidio) tracciati attraverso suppor e uso del cellulare, erano compatibili con la sua presenza nei luoghi prossim dell’omicidio di Mesiano NOME;
e) l’attività di investigazione svolta, di fatto, dai Mesiano per identif dell’omicidio del COGNOME NOME veniva asseverata da una captazione di convers intercorse il 23 luglio del 2013 nel luogo di detenzione di Mesiano NOME (ri alle telecamere di ‘COGNOME, soprannome di COGNOME NOME), da cui si deduce, in t di accusa, l’esito positivo della verifica svolta presso il Ventrice;
f) la cessione del supporto informatico, da parte del COGNOME ai Mesia occultamento della possibile prova, non consegnata alle forze dell’ordine ulteriormente asseverata da esiti di captazioni di coinversazioni ambientali COGNOME ed al coindagato NOME (si vedano in particolare gli stralci riportati a
del provvedimento impugnato ) nonchè dall’esame dei tabulati relativi alle ut Ventrice e dell’Elia, da cui si desumeva che dopo le ore 20.00 del giorno dell Mesiano l’Elia si era recato in Mileto (v. pag. 2/3 della decisione impugna deposizione resa da COGNOME (pag. 6 del provvedimento impugnato) ;
g) in sede di sopralluogo, subito dopo l’omicidio del Corigliano NOME COGNOME accertava che costui girava armato (di pistola semiautomatica con colpo in canna)
h) NOME, dopo l’omicidio del figlio COGNOME NOME NOME, rif contrasti insorti tra costui e COGNOME NOME, dovuti anche al fatto che intendeva realizzare una ritorsione verso Corigliano NOME (lontano parente di NOME) gestore di un supermercato che aveva interrotto il rapporto commerc fornitura del pane da parte dei Mesiano (costoro hanno un panificio). Corigliano A sarebbe rifiutato di prendere parte a tale spedizione punitiva ed aveva ma preoccupazione per le conseguenze di tale scelta;
i) tali preoccupazioni venivano confermate dal fratello della vittima, COGNOME quale riferiva circa il timore del fratello verso Mesiano NOME e Corso Vincenzo
I) COGNOME NOME, padre della vittima, veniva tratto in arresto per deten fucile a canne mozze in data 7 novembre 2013;
m) nelle conversazioni captate in carcere tra Corigliano NOME e i congiunti la piena consapevolezza del fatto che l’omicidio di COGNOME NOME era o COGNOME, con intenti vendicativi.
3.Va evidenziato che la collaborante COGNOME ha affermato, nel corso della collabo che l’omicidio di Corigliano venne posto in essere da COGNOME NOME e t NOME. Il delitto sarebbe stato ordinato da COGNOME NOME, vertice del g assecondare la volontà dei COGNOME, dato che il genero della vittima, NOME COGNOME componente del gruppo COGNOME (.. lo abbiamo fatto perchè lo dovevamo ad NOME.., questa la dichiarazione che la COGNOME sostiene di aver ricevuto da COGNOME NOME).
4. Inoltre, secondo il narrato di Corigliano COGNOME era effettivamente sorto un nel 2011, tra i Mesiano e il gestore del supermercato in Santa Domenica – di c parlato la COGNOME – in riferimento alla fornitura del pane. Le dichiarazioni de sono riportate a pag.12 del provvedimento impugnato.
5. Le valutazioni del Tribunale.
5.1 I! Tribunale, in via preliminare, respingeva l’eccezione di nullità del tit introdotta dalla difesa sul tema della assenza di ‘autonoma valutazione’ da par (con le argometazioni di cui a pag. 12 del provvedimento impugnato).
In parte strettamente valutativa il Tribunale, in sintesi :
– ritiene provata l’attivazione dei Mesiano presso il Ventrice al fine d videoregistrazione di quanto avvenuto nei pressi del luogo dell’omicidio di NOME. Si tratta di un dato, in tesi, altamente indicativo della volontà
della famiglia COGNOME, una volta individuato l’autore del fatto. Tramite la col del tecnico NOME si afferma che il supporto video venne consegnato dal COGNOME ai come emerge sia dalle conversazioni captate presso il carcere di Palmi il 23 2013 che dai contenuti delle captazioni ambientali, specie quelle relative ad E emerge altresì la ‘caratura mafiosa’ delle persone che avevano operato la dell’hard disk, il che sconsigliava di porre in essere un diniego (.. .. che sì in effetti sono venuti, però questi sono mafiosi, se vengono e non gli dai una cosa di.. questi ti fan dispetti, punto..) ;
– ritene assistita da congruo supporto logico la tesi che ricollega, nel breve mese, tale prima condotta alla morte del Corigliano, atteso che le stesse di della Oksana consentono di affermare che l’omicidio del Corigliano, pur eseg persone non appartenenti al nucleo familiare del Mesiano, fu commesso al assecondare la volontà di vendetta dei Mesiano.
Si afferma pertanto che «..COGNOME NOME ha consapevolmente corso il risch soggetti mafiosi che gli avevano chiesto le registrazioni si attivassero per morte del proprio congiunto, in quanto perfettamente consapevole dello scopo veniva chiesto il DVR, accordandosi con NOME per far prelevare il DVR e consegn NOME..».
Si ritiene, pertanto, sussistente la gravità indiziaria per il concorso nel delit con rigetto della tesi difensiva, essenzialmente basata sulla negazione del fat (l’avvenuta consegna del supporto informatico).
La finalizzazione della condotta alle esigenze di riaffermazione della suprema cosca COGNOME (art. 7 1.203 del 1991) viene desunta dalle affermazioni della Oksa
Quanto alle esigenze cautelari, si ritiene sussistente sia il pericolo per l’acq prova che il pericolo di reiterazione; qualo alla adeguatezza si rappresenta ch delle esigenze cautelari impone il mantenimento della custodia in carcere.
6. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo dei di COGNOME NOME, articolando distinti motivi. Vi è stata, inoltre, produzio motivi in data 6 novembre 2018.
6.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni di l regolamentano l’esercizio del potere cautelare, violazione dell’art. 110 cod.pen motivazione.
Si contesta la motivazione in punto di ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza
La condotta del COGNOME, pur ammettendone la sussistenza, non sarebbe inquad come condotta concorsuale, essendosi manifestata in un momento dell’azione in c vi era alcuna progettualità omicidiaria.
Non potrebbe, dunque, la consegna del DVR accedere in chiave causale al succe fatto di omicidio. Si contesta la validità logica della ritenuta ‘consapevolezza Ventrice, del possibile effetto della consegna del supporto informatico. In tale argomentativo, secondo la difesa, si nasconde una mera congettura.
In ogni caso, risultano illogicamente superate le obiezioni circa l’avvenuta co supporto informatico. I contenuti delle captazioni sono influenzati dalla circ fatto per cui NOME sapeva di essere intercettato. Peraltro in alcuni passaggi e stesso NOME ad affermare, pure intercettato, che il DVR era guasto. La valu attendibilità della teste COGNOME è mancata.
Sarebbero dunque manifestamente violati i parametri di legge di cui all cod.proc.pen., che impongono la prognosi di qualificata probabilità di condanna .
6.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante della finalità di agevolazione dell’avvenuto impiego del metodo mafioso.
Non vi è alcun tangibile elemento sul tema dell’avvenuto utilizzo del metodo ma sede di consumazione del reato di omicidio.
6.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni regolatrici motivazione in riferimento alla ritenuta ricorrenza di esigenze cautel adeguatezza della misura.
La motivazione non valorizza elementi specifici capaci di illustrare la concr pericolo di reiterazione, anche in ragione del decorso del tempo tra l’applicazione della misura.
6.4 Nei motivi aggiunti si insiste sul vizio di motivazione in riferimento ai can che governano il concorso di persone nel reato.
Si ritiene non corretta in diritto la tesi dell’accettazione del rischio in condotta altrui, non dominabile dall’interessato.Non vi è alcun elemento, in p che consenta di ritenere provato un ‘accordo criminoso’ intercorso tra i Mes Ventrice che, al più, avrebbe ceduto alle pressioni dei Mesiano per ottenere i informatico. Si ribadiscono, altresì, i motivi di doglianza sulla ricorrenza de di cui all’art. 7 d.l. n.2013 del 1991.
7. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
7.1 Va premesso che, quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di em conferma del titolo cautelare, il legislatore nel prevedere – all’art. 273 cod che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non su «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «i
nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma valorizzare il significato dell’intera locuzione (indizi. .di ando un doveroso colpevolezza) cre «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esi giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in t qualificata probabilità di condanna, valutata allo stato degli atti.
In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza altro non elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta valutazione incidentale nell’ambito del subprocedimento cautelare e considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 lett. e cod. proc. pen. .
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere l’applicazione della misura, sta dunque a significare che l’esito di tale incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rappo regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.
In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare pe l’obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio progn confrontarsi :
a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazio l’indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa di natura test chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da captazioni di conversazi b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con ne tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontolo
c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procediment grado, ivi compresa quella espressa dall’art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma l’affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dim raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).
Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali e di giud «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautel casi espressamente previsti dal legislatore all’art. 273 comma erto lo sono 1 -bis) ma di c in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata proba condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli el prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, 243, ove si è con COGNOME, rv. 250 chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso – ovviamente regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice d
530, comma 2 e all’art. 533, comma 1, prima parte – è dunque indispensabi dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una certezza di responsabil già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di pos successive acquisizioni e all’esito del contraddittorio..») .
Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronun domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incrimina elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo es convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nel chiave prognostica.
5.2 Se questo è, in sintesi, il compito attribuito al giudice del merito, evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuit della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di rico risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informa realizza attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo regola di giudizio tipica della fase in questione.
Sul tema, resta valido e chiaro l’insegnamento fornito dalla decisione Sez. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui in relazione alla natura del g legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ra l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico del controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimen incidentali de libertate. Infatti, considerato che la richiesta di cui all’art. 309 c. mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento Sez. Un., 8 luglio 1994, ric. v. 198212), deve sottolinearsi che, dal punto di v COGNOME r strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame d conformata al modello delineato dall’art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo c dall’art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all’accertam non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza .
6. Ora, nell’esaminare le doglianze difensive il Collegio evidenzia che l muovono lungo due direttrici, così riassumibili : a) non vi è coerente argoment fatto circa l’avvenuta consegna da parte del Ventrice ai Mesiano del supporto inf nè sulla sua effettiva utilità; b) vi è erronea considerazione, pur se ta
avvenuto, della sua rilevanza in diritto ai fini della integrazione del concorso con dubbi insuperabili circa la ricorrenza del relativo elemento psicologico.
6.1 Ora, è bene sgombrare il campo dal quesito in fatto argomentazioni spese sub a) : le dal Tribunale per giustificare la valutazione di gravità indiziaria circa l’avvenu del supporto informatico sono del tutto logiche e aderenti ai dati istrut risultano insindacabili.
Ciò perchè vi è innegabile coerenza logica nella sequenza conoscitiva rappresen diversi dati informativi, che finiscono con il convergere tra loro secondo il para prova indiziaria : dal contatto COGNOME/NOME la sera del fatto, ai contenuti de di conversazioni avvenute in carcere tra i componenti della famiglia COGNOME ammissioni stragiudiziali fatte da NOME (intercettato) nel corso della conversaz marzo 2015 prima ricordata (.. che sì in effetti sono venuti, però questi sono mafiosi, se vengono e non gli dai una cosa di.. questi ti fanno i dispetti, punto…; se non lo fac mettevo contro di loro).
Non vi è bisogno, della – pur significativa – deposizione della teste COGNOME riportato una ulteriore confessione stragiudiziale dell’Elia, coinvolgente per f l’attuale ricorrente COGNOME) per comporre il mosaico indiziante, fermo resta il riscontro logico a tali contenuti è dato proprio dal perfetto inserimento nel prima ricordata, così come evidenziato dal Tribunale.
Dunque circa tali aspetti il ricorso va ritenuto inammissibile perché tendente a rivalutazione di dati conoscitivi logicamente apprezzati in sede di merito.
6.2 Di maggiore complessità è l’analisi del secondo profilo, sub b.
Va premesso, sul punto, che la condotta del COGNOME e dell’Elia viene posta in momento immediatamente successivo al grave fatto di sangue e si caratterizza p sostanziale ‘adesione’ alle esigenze dei familiari della vittima, in modo molto ma
Ciò perché non soltanto i due (COGNOME ed NOME) consegnano ai familiari della supporto informatico obiettivamente ‘agevolativo’ della identificazione dell’ fatto ma sposano una logica pienamente omertosa, posto che si accordano ci versione da fornire agli ‘inquirenti istituzionali’ nei giorni successivi captazioni di conversazioni dell’NOME tese a manifestare disappunto circa l dichiarativa del COGNOME, non del tutto conforme agli accordi presi, ripo decisione impugnata).
Tutto ciò, in assenza plicita deduzione di una ipotesi applicativa dell’art. di es cod.pen. (non introdotta in sede di merito) legittima la considerazione, es Tribunale, di una sostanziale adesione morale agli scopi perseguiti dai so ebbero a chiedere la videoregistrazione, atteso che non può negarsi – sul piano visibilità di un effetto di rafforzamento di un proposito criminoso che, stante
quanto appena accaduto, implica l’accettazione di quel rischio di ‘risposta viol parla il Tribunale.
Dunque se da un lato la fase ‘storica’ dell’ausilio prestato – immediatamente a fatto di sangue – potrà determinare, nello sviluppo della cognizione approfondimenti circa la possibile prevedibilità concreta, in quel momento, di p lesivi di risposta (il che aprirebbe ad una valutazione di possibile applic previsione di legge di cui all’art. 116 cod.pen.) è, dall’altro lato, innegabi l’adesione alla richiesta di conoscere – in via esclusiva – l’autore del fatt COGNOME, nel contesto ambientale in cui risultano maturati i fatti, rende non nell’attuale fase procedimentale – la ricostruzione indiziaria del dolo e omicidio, in fatto concorsuale, così come proposta dal Tribunale.
La connessione tra acquisizione del supporto informatico e omicidio del Corigliano restando la necessità di completamento della cognizione sul tema delle m progettuali del delitto – è peraltro basata su una solida catena inferenziale mosse proprio da tale accadimento, che rappresenta l’antecedente caus successivo omicidio (avvenuto dopo soli 32 giorni), sussistendo un obiettivo colle tra le ‘certezze’ in tal modo acquisite da alcuni componenti della famiglia M contenuti narrativi della collaborante COGNOME Oksana che, pur raffigurando la fas della esecuzione afferma, quanto alla genesi, che la decisione dei COGNOME v perchè il Corigliano aveva eliminato NOME COGNOME (.. lo dovevamo ad NOMECOGNOME, coerentemente identificato in INDIRIZZO, genero del COGNOME) .
Il primo motivo di ricorso, anche in riferimento al contenuto dei motivi ag pertanto rigettato.
6.3 Quanto alla ricorrenza, nell’attuale fase procedimentale, della circostanza di cui all’art. 7 I.n.203 del 1991, va ritenuto privo di vizi il provvedimento im perchè le dichiarazioni della COGNOME COGNOME – dotate di sufficiente persuasività oggetto di riscontro positivo in fatto – inquadrano la vicenda in chiave di r solotanto ‘familiare’ (dei Mesiano) ma anche ‘mafiosa’ (del gruppo COGNOME) al eliminazione di COGNOME NOME. Inoltre, l’adesione psichica del COGNOME alle dei Mesiano – ivi compreso il non disvelamento alle forze dell’ordine dell consegna del supporto informatico – si pone oggettivamente su un piano di agevol consapevole di una risposta ‘privata’ al fatto di sangue, in ciò riconoscendo incrementando – l’autorità dell’organismo mafioso.
Su tale punto della decisione il motivo è, pertanto, infondato.
6.4 La ricorrenza di tale aggravante – sul capo oggetto di conferma – determina la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adegua misura in atto, ai sensi dell’art. 275 co.3 secondo periodo, in una con la tipol (art. 575 cod.pen.) su cui si è ritenuta la gravità indiziaria.
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Ciò esclude di poter rilevare vizi della decisione sul tema delle esigenze caute adeguatezza della misura, posto che non sono stati introdotti dati fattua contrastare simile doppia presunzione (sostanzialmente ignorata tanto dal Tribu dal ricorrente), non potendosi ritenere tale il decorso di un – pur consistent temporale durante il quale non vi è stata conceta manifestazione di distacco del dalle logiche omertose che hanno caratterizzato l’interva vicenda.
Al rigetto del ricorso segue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spes ex lege, processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 comma 1 ter cod.proc.pen.
Così deciso il 16 novembre 2018