Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CASTEL MORRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME ANIELLOche ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME ed il rigetto di quello di NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 4 novembre 2015, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt 56 e 423-bis cod. pen., così qualificato il fatto ascrittogli al capo 2 dell’imputazione, ha conseguentemente ridotto la pena inflittagli per i residui reati ascrittigli ai capi 1) e 3) a quattro anni e dieci mesi di reclusione ed ha, infine, rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, condannato alla pena di cinque anni di reclusione per il solo reato di incendio boschivo contestato al capo 1).
Il procedimento penale nell’ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze concerne è scaturito dal compimento, tra il 18 ed il 28 agosto 2012, di tre successive azioni incendiarie, commesse, rispettivamente, a Casertavecchia, Teano e AVV_NOTAIOlise.
In proposito, la responsabilità di NOME COGNOME in ordine a tutti gli episodi – e, per quanto qui di più diretto interesse, al primo ed al terzo, essendo stato, in relazione al secondo, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione – è stata ritenuta sulla base di un articolato compendio istruttorio, che si giova di cospicua attività di intercettazione telefonica, accompagnata, in un caso, dalle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, oltre che dalle risultanze dei tabulati telefonici e dell’analisi delle celle impegnate dai cellulari COGNOME e COGNOME, e, negli altri, da parallela attività di osservazione pedinamento eseguita dalla polizia giudiziaria.
Per quanto concerne, più specificamente, il ruolo di COGNOME, quale concorrente nel reato consumato il 18 agosto 2012, i giudici di merito hanno valorizzato: i contatti telefonici intercorsi con COGNOME in epoca s immediatamente precedente che successiva al fatto; la riscontrata presenza, nella mattinata, della vettura di COGNOME nei pressi dell’abitazione di COGNOME, ove egli si fermò per quasi due ore e sino al momento in cui si allontanò per dare attuazione al proposito criminoso; le conversazioni intercorse tra i due il 30 ed il 31 agosto 2012, che danno conto dell’accorso siglato dai due in vista del rilascio alle pubblica autorità di dichiarazioni mendaci e tali da fugare i sospetti che gli investigatori già nutrivano nei loro confronti.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta vizio
di motivazione per essere i giudici di merito pervenuti all’affermazione della sua penale responsabilità sul postulato, tra l’altro, che l’incendio è stato innescato gettando, dal finestrino dell’autovettura a bordo della quale egli viaggiava, di una sigaretta accesa, cui erano legati tre fiammiferi, operazione che, stando quanto emerge dalle riprese video, non è stata compiuta attraverso il finestrino anteriore destro.
Con il secondo motivo, COGNOME denuncia il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata sulla mera scorta dell’assenza di indici di resipiscenza e senza il conforto di ulteriori e più approfondite argomentazioni.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge in relazione all’attribuzione, nei suoi confronti, del ruolo d istigatore di COGNOME.
Rileva al riguardo, che la sequenza dei contatti e degli spostamenti non è indicativa dell’intenzione di concordare le modalità attraverso cui NOME avrebbe innescato l’incendio e che la Corte di appello ha omesso di accertare in che modo egli, in occasione dell’incontro con il presunto correo, avrebbe influito, in chiave di causalità psichica, sull’altrui deliberazione criminosa.
Nota, ulteriormente, che, pure ammettendo che il predetto incontro si sia effettivamente verificato, l’impostazione accusatoria è contraddetta da numerosi elementi di segno contrario, quali: la circostanza che egli non si trovasse a bordo dell’autovettura inquadrata dalla telecamera; la frequenza, anche al di fuori della giornata del 18 agosto 2024, delle comunicazioni telefoniche con NOME; il fatto che, il giorno dell’incendio, egli non si sia mosso dalla propria abitazione; l’esito negativo della perquisizione eseguita presso il suo domicilio.
Aggiunge, quanto alle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, che la prima dimostra unicamente che gli imputati si erano incontrati e che egli era a conoscenza del coinvolgimento di COGNOME nella vicenda oggetto di investigazione senza che, per ciò solo, gli possa essere lecitamente addebitato il ruolo di istigatore, mentre la seconda, diretta ad avvisare COGNOME della visita ricevuta quel giorno dai forestali e ad abbozzare una comune linea difensiva anticipando plausibili giustificazioni, è, del pari, priva di attitudine a comprovare che eg abbia posto in essere una qualsivoglia condotta di stimolo o incitamento alla commissione del reato.
COGNOME ascrive, ancora, ai giudici di merito di avere travisato l’espressione utilizzata, in via retorica, con la quale si è chiesto se «uno non possa andare a trovare un amico», così manifestando il timore di essere ingiustamente coinvolto
nel procedimento penale, e quello della frase in cui egli raccomanda all’interlocutore cautela nel parlare dall’utenza a lui uso, che non appare sintomatica, a suo modo di vedere, della volontà di favorire COGNOME il quale, peraltro, ha dimostrato, rendendosi autore, nell’arco dei successivi dieci giorni, di due ulteriori episodi delittuosi, univoca tendenza ad agire in autonomia e, comunque, senza avvalersi del suo ausilio.
Con il secondo motivo, COGNOME eccepisce vizio di motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche, la cui concessione avrebbe dovuto discendere dall’apprezzamento del ruolo vicario ed accessorio da lui svolto nella vicenda e senza assegnare valenza ostativa al comportamento tenuto successivamente al fatto di reato, irrilevante nell’ottica del vaglio della gravità di un apporto, quale quello istigatorio, esauritosi prima della consumazione del reato oggetto di addebito.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con atto del 28 marzo 2024, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME ed il rigett di quello di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate, mentre quello di NOME COGNOME è, invece, infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
COGNOME, con il primo motivo, contesta la legittimità della motivazione della sentenza impugnata attraverso considerazioni che si emancipano da un piano di totale ed insuperabile genericità nella sola parte in cui rammentano che dalle immagini registrate dalla videocamere installate nei pressi del punto in cui, il 18 agosto 2012, sono state appiccate le fiamme, non risulta che qualcuno, sporgendosi dal finestrino anteriore destro della Lancia Dedra dell’imputato, abbia lanciato la sigaretta accesa, cui erano attaccati tre fiammiferi, che ha innescato l’incendio.
Trattasi, è agevole replicare, di obiezioni di marcata fragilità, perché frutto dell’isolamento di uno solo tra la miriade di elementi indiziari raccolti a carico dell’imputato e che, peraltro, la Corte di appello ha debitamente valutato (cfr. pag. 7, terz’ultimo periodo) ritenendolo, sulla base di un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia frattura razionale, inidoneo ad incrinare la solidità del
compendio probatorio, univocamente attestante la primaria, diretta e personale responsabilità di NOME COGNOME nella causazione dell’incendio boschivo.
Il ragionamento sotteso alla decisione impugnata si palesa, d’altro canto, resistente alle censure del ricorrente, imperniate su un assunto stando al quale le videoriprese della telecamera, posizionata in modo da avere la visuale completa della Lancia, escluderebbero «in modo assoluto il lancio della sigaretta dal finestrino anteriore destro» – relativo ad una circostanza che le sentenze di merito rappresentano in termini assai meno radicali e che, in assenza di pertinenti allegazioni, resta affidato alla mera parola dell’imputato.
Il secondo ed ultimo motivo del ricorso di NOME COGNOME ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Al riguardo, l’imputato invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall’ipotizzato travisamento della prova.
Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alla pag. 10 della motivazione della sentenza impugnata, la gravità della condotta e l’assenza di sintomo alcuno di resipiscenza quali elementi preclusivi all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all’interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.
Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso di NOME COGNOME deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Per quanto concerne il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, è utile, innanzitutto, ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che «In tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa» (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258953 – 01; Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, COGNOME, Rv. 234128 – 01).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno tratto argomento, per un verso, dalla successione degli eventi della mattina del 18 agosto 2012, segnata:
da frequenti contatti telefonici, a partire dalle ore 9:04, tra NOME COGNOME, i quali si sono portati, entrambi, nella zona di Casertavecchia, che, qualche ora dopo, sarebbe stata attinta dalle fiamme;
dall’interruzione delle comunicazioni telefoniche sino alle 14:05, orario immediatamente successivo all’attuazione del proposito criminoso;
dalla presenza, priva di plausibile, diversa spiegazione, alle ore 11:50 e, quindi, 13:40, della vettura di COGNOME all’esterno dell’abitazione di COGNOME.
La descritta sequenza di eventi è stata ritenuta dai giudici di merito altamente indiziante in ordine alla stretta cooperazione garantita da COGNOME all’amico, concretatasi nell’accompagnarlo sul luogo del reato e nell’intrattenere con lui un canale comunicativo (in presenza e per telefono) che, nella cornice delineata, è significativo di un contributo che travalica la sfera della connivenza non punibile.
Tribunale e Corte di appello hanno, poi, stimato che il margine di equivocità che residua dagli elementi acquisiti il 18 agosto 2012 sia eliso dal tenore delle conversazioni intercorse tra COGNOME e COGNOME il 30 ed il 31 agosto 2012, la cui trascrizione integrale è stata allegata dall’imputato al ricorso.
Al riguardo, va, in primis, ricordato che l’interpretazione delle intercettazioni, su cui si concentra il dissenso valutativo espresso dal ricorrente, costituisce essa stessa questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (da ultimo, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389); e che il contenuto delle intercettazioni medesime può costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato, senza neppure necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto sempre salvo l’obbligo del giudice di valutarne il significato secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747-01; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257519-01).
Qualora gli elementi a carico, tratti dalle intercettazioni, abbiano natura indiziaria, essi dovranno certamente possedere i requisiti di concordanza, in conformità del disposto dell’art. 192, pen. (Sez. 1, n. 37588 del 2014, COGNOME, citata, Rv. gravità, precisione e comma 2, cod. proc. 260842-01).
Ciò posto, le intercettazioni in discorso sono state oggetto di diffusa, logica ed esauriente disamina da parte della Corte territoriale, non censurabile in questa sede e più che bastevole ai fini dell’integrazione della condotta contestata al capo 1).
Già in occasione del primo dialogo, invero, COGNOME – avendo avuto cura di contattare COGNOME su un numero diverso da quello in uso all’amico che,
dunque, ipotizza possa essere soggetto a captazione da parte dell’autorità – si preoccupa di concertare con l’interlocutore, prima di essere escusso dalla polizia giudiziaria, una versione, da ammannire agli investigatori, mendace perché imperniata sulla negazione dell’incontro del 18 agosto che, invece, risulta aliunde documentato (e, del resto, ammesso dallo stesso COGNOME); in tal modo, secondo quanto logicamente dedotto dai giudici di merito, egli mostra un interesse che, ricostruito alla luce del quadro complessivo testé delineato, può senz’altro riconnettersi al diretto coinvolgimento di COGNOME nell’azione criminosa piuttosto che, come da lui eccepito, alla mera intenzione di alleggerire la posizione processuale dell’interlocutore.
Esente da fratture razionali è, del pari, l’esegesi che i giudici di merito hanno compiuto del colloquio del 31 agosto 2012 – avvenuto, ancora una volta, contattando una utenza che COGNOME ritiene meno esposta al rischio di intercettazioni – che avviene all’indomani dell’audizione del chiamante, il quale si abbandona a commenti alquanto espliciti in ordine all’interesse mostrato dagli investigatori per i movimenti di entrambi e, specificamente, per l’incontro avvenuto a casa di COGNOME e le intercorse comunicazioni telefoniche, circostanze di fatto che, con ogni evidenza, impegnano la responsabilità di COGNOME, oltre che quella di COGNOME, sì da escludere, sul piano logico, che il primo abbia inteso soltanto aiutare il secondo a sfuggire all’accertamento della responsabilità in ordine ad un reato da lui commesso in piena autonomia ed a prescindere da un qualsivoglia contributo morale o materiale di COGNOME.
La combinata e sinergica valutazione delle emergenze istruttorie ha, allora, orientato una decisione che, nel suo complesso, si impernia su robuste basi fattuali e sulla armonica concatenazione di indizi che, nel loro insieme, supportano la conclusione che assegna, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad NOME COGNOME il ruolo di concorrente, quantomeno morale, nel reato materialmente commesso da NOME COGNOME.
Parimenti priva di pregio è la doglianza che COGNOME dedica al rigetto del motivo di appello articolato in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In proposito, richiamate le considerazioni sopra svolte con riferimento alla posizione di COGNOME, va rilevato come il correo, dopo avere, in modo del tutto generico, evocato le proprie condizioni «soggettive ed economiche», che avrebbero inciso sulla commissione del reato, ponga l’accento sulla pretesa minore gravità dell’apporto istigatorio a lui ascritto e sull’impossibilità di trar argomento, in funzione di determinazione del trattamento sanzionatorio, dalla condotta susseguente al reato.
Di tal fatta, egli spende argomenti del tutto inidonei ad attestare l’illogicità, tantomeno manifesta, e la contraddittorietà di una decisione che, peraltro, è giustificata, nei suoi confronti, anche dalla precedente condanna per reato analogo, che gli è valsa l’applicazione della recidiva specifica infraquinquennale e che è espressiva di una elevata capacità a delinquere, incompatibile con l’invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/04/2024.