Concorso in Furto: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Il concetto di concorso in furto si estende oltre l’azione materiale di sottrarre un bene, includendo anche chi fornisce un contributo essenziale, come fare da ‘palo’ o da autista per la fuga. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità e, soprattutto, i requisiti di ammissibilità del ricorso, sanzionando la mera riproposizione di argomenti già respinti in appello.
I Fatti del Caso: Il Ruolo dell’Autista nel Furto al Supermercato
Il caso riguarda un uomo condannato per concorso in furto aggravato. Secondo la ricostruzione dei giudici, l’uomo aveva accompagnato in auto la moglie e la cognata da Milano a un centro commerciale nella zona di Pavia. Mentre le due donne sottraevano merce per un valore di circa 600 euro, lui le attendeva in auto. Successivamente, dopo aver caricato la refurtiva, si erano diretti verso un secondo ipermercato con l’evidente intenzione di commettere un altro furto, ma qui sono stati fermati e arrestati.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello che aveva affermato la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Ricorso Apparente
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo non specifico ma soltanto apparente. La ragione principale di questa decisione risiede nel fatto che l’imputato si è limitato a riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già presentate e respinte con motivazioni logiche ed esaustive dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non una semplice reiterazione di doglianze precedenti.
Le Motivazioni sul concorso in furto e l’inammissibilità
La Corte ha spiegato in dettaglio perché la motivazione della sentenza d’appello fosse corretta e perché, di conseguenza, il ricorso non potesse essere accolto.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo punto, di carattere procedurale, è cruciale: il ricorso per cassazione non può essere una copia del ricorso d’appello. Deve affrontare specificamente le ragioni per cui la decisione di secondo grado è ritenuta errata. Ripetere gli stessi motivi, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice d’appello, rende il ricorso ‘aspecifico’ e quindi inammissibile. Questo principio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Cassazione diventi un ‘terzo grado di merito’.
La Ricostruzione Logica dei Fatti da Parte dei Giudici di Merito
Nel merito, la Corte ha sottolineato come la responsabilità dell’imputato fosse stata dimostrata attraverso una serie di elementi logici e convergenti, correttamente valutati dai giudici precedenti:
1. Lo Spostamento Anomalo: La trasferta da Milano a Pavia, non giustificata da altre ragioni, era un forte indizio di un piano premeditato per commettere il furto in un luogo dove si pensava di essere meno riconoscibili.
2. La Sproporzione: La quantità di merce rubata era del tutto sproporzionata rispetto alla somma di denaro che l’uomo sosteneva di aver dato alla moglie.
3. Il Tentativo di un Secondo Furto: Il dirigersi verso un altro ipermercato subito dopo il primo colpo, con la scusa non credibile di dover comprare delle carte da gioco (che avrebbero potuto acquistare nel primo supermercato), dimostrava l’intenzione di proseguire l’attività criminale.
4. Il Ruolo Attivo: L’imputato non è stato un semplice spettatore. Ha guidato l’auto, ha custodito la merce rubata e ha accompagnato le complici verso il secondo obiettivo. Questi comportamenti configurano un contributo consapevole e volontario al piano criminoso, integrando pienamente la fattispecie del concorso in furto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, nel diritto penale, il concorso in furto può essere configurato anche da chi fornisce un supporto logistico, come l’autista, se la sua partecipazione è consapevole e funzionale alla realizzazione del reato. In secondo luogo, dal punto di vista processuale, un ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, evitando di riproporre argomenti già esaminati e confutati, pena una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, a causa della sua colpa nell’aver promosso un’impugnazione inammissibile.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso per cassazione è considerato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a riproporre gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della sentenza impugnata. In tal caso, il ricorso viene ritenuto ‘aspecifico’ o ‘apparente’.
Come si dimostra il concorso in furto per chi fa da autista?
Il concorso in furto si dimostra attraverso una serie di elementi indiziari, logici e convergenti. Nel caso specifico, la responsabilità dell’autista è stata desunta dal suo ruolo attivo: ha condotto l’auto per raggiungere il luogo del reato, ha atteso le complici, ha permesso di caricare la refurtiva e le ha accompagnate verso un secondo obiettivo per commettere un altro furto, dimostrando così un accordo comune e un contributo causale alla riuscita del piano criminoso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Se l’inammissibilità del ricorso è riconducibile a colpa del ricorrente (come nel caso di un ricorso ‘apparente’), la legge prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ ha riconosciu colpevole di concorso nel reato di furto aggravato commesso dalla moglie NOME e dalla cognata NOME, che avevano sottratto merce in un supermercato, per il valore d circa 600 euro.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione responsabilità.
Il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto rip una pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dall Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, in quant omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibi il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinell Rv. 276970 – 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente nel reato contestatogli, rilevando c i coimputati si erano recati insieme presso il centro commerciale ove era stato perpetrato il di generi alimentari; 2) gli imputati erano domiciliati a Milano mentre il centro commerci trovava nella zona di Pavia, sicchè non era spiegabile, se non con l’intenzione di prelevar merce, uno spostamento così considerevole; 3) il quantitativo di merce che era stato collocat nell’auto condotta dal ricorrente era del tutto sproporzionato alla somma di denaro asseritamen consegnata alla moglie; 4) subito dopo il prelievo della merce, i coimputati si erano recati p un altro centro commerciale, ma non era credibile la versione dei fatti fornita all’udien convalida, secondo cui si erano ivi recati per acquistare carte da gioco, posto che le due don non avevano con sé alcuna somma di denaro e per di più non era plausibile che non avessero acquistato le carte presso il primo supermercato; 5) era dunque evidente che lo scopo de secondo spostamento presso il secondo ipermercato, ove era avvenuto l’arresto, fosse stato attuato per commettere un nuovo furto; 6) il ricorrente, che aveva guidato l’auto ove era s riposta la merce rubata nel primo ipermercato ed aveva accompagnato le donne presso il secondo, aveva quindi agito di comune accordo con le due complici. Si tratta di argomentazioni esaustive e non manifestamente illogiche, mentre le censure proposte, meramente reiterative dei motivi di appello, propongono altresì motivi tendenti ad una diversa ricostruzione dei fa riguardanti valutazioni di merito, inammissibili in sede di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/ consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm Così deciso in Roma il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presid nte