Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19190 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME uditó
COGNOME
Ore ha concluso chiedendo 3 L.L, GLYPH o GLYPH Q/1 I vl 1’=
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 3 marzo 2023, ha confermato la sentenza resa dal GUP di Pisa che ha condannato NOME COGNOME, in concorso con altro soggetto qui non ricorrente, per il delitto di furto in appartamento.
Il difensore dell’imputato affida il proprio ricorso a due motivi, qui riportati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio e alla qualificazione della condotta quale concorso nel reato di furto in abitazione anziché favoreggiamento personale.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione eccessiva della pena e alla negata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo, il ricorrente, pur deduc:endo l’illogicità e contraddittorietà della sentenza, sostanzialmente, censura, peraltro in modo assertivo e, quindi, aspecifico, la valutazione da parte della Corte distrettuale delle risultanze istruttorie e sollecita un’ inammissibile rivalutazione in ordin alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova così dimenticando che siffatt giudizio è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta da questi compiuta, con riguardo alla prevalenza di taluni elementi probatori rispetto ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente, logica e per nulla contraddittoria, si sottrae al sindacato legittimità. La valutazione della prova è, come si è detto, questione di fatto riservata, in via esclusiva, al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione, salvo che il giudice sia incorso in palesi contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, COGNOME, Rv. 262575-01) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’ id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur min plausibilità». (Sez. 4, n. 10153 dell’ 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01).
Orbene la sentenza di primo grado, da leggersi congiuntamente a quella conforme della Corte d’appello che si salda alla prima in quanto espressione un unico percorso argomentativo, indica con chiarezza le univoche circostanz fr
di fatto su cui si fonda la responsabilità dell’imputato (descrizione di que parte del teste COGNOME COGNOME ha visto il predetto rimanere fuori dal can dell’abitazione mentre veniva perpetrato il furto e, quindi, accompagna all’altro correo non appena questi usciva dall’appartamento con la refurtiv circostanza che, nel sentiero in cui i due si erano incamminati, mentre l’ concorrente si liberava del portafogli rubato, l’odierno imputato gli da proprio giubbotto nascondendo nel proprio zainetto quello indossato dal corr in modo da rendere così più difficile l’individuazione propria e del complic totale assenza di qualsiasi spiegazione alternativa da parte del COGNOME ragioni per cui si era recato sul luogo del delitto e aveva atteso fuori il c mentre si introduceva all’interno dello stabile). A fronte di siffatte indi richiamate anche dalla sentenza di appello il ricorrente non specifica q aspetto, decisivo, delle sue deduzioni sarebbe stato di fatto pretermes mostra di confutare solo genericamente la motivazione della Corte distrettua senza evidenziare alcuna illogicità o manifesta contraddittorietà d motivazione. La ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito po dunque, alla logica conclusione della partecipazione sotto entrambi i prof materiale e psichico, dell’imputato al delitto di furto dovendosi dunque rit priva di ogni fondamento la richiesta, peraltro non formulata in appello qualificazione della condotta alla stregua del disposto di cui all’art. 378 co posto che il favoreggiamento personale presuppone che il reato sia stato g commesso e che il favoreggiatore non vi abbia concorso.
3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso giacché l censure relative alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento favore dell’imputato delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in sed legittimità. Il giudice di merito, infatti, al fine di ritenere o es circostanze attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tr elementi indicati dall’articolo 133 cod. pen, quello che ritiene prevalente e a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un sol elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549) e il diniego del riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche può giustificarsi anche sulla sola base d gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell’imputato (Sez. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269). La quantificazione della pena, poi, pu essere sindacata in sede di legittimità solo quando sia stata effettuata in superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica poiché la determinaz concreta della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e / b di un giudizio analitico su vari elementi offerti dalla legge. L’obbligo
motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi, dunque compiutamente osservato quando egli, accertata l’applicazione della pena tra minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessi poiché, in tal modo, egli ha considerato globalmente tutti gli aspetti in nell’articolo 133 cod. pen. e anche quelli specificatamente segnalati con i mo d’appello. A tali principi si è uniformata la Corte territoriale correttamente individuato nel “curriculum” criminale dell’imputato e nella s capacità a delinquere elementi sufficienti per escludere il riconoscimento d attenuanti generiche e congruo e non eccessivo il trattamento sanzionator applicato in primo grado. Tanto basta per ritenere correttamente asso l’obbligo della motivazione.
In conclusione, dunque, alla luce della ritenuta inammissibilità ricorso, il ricorrente essere condannato al pagamento delle spese processual della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024
Il c9nsigliere est nsore
Prepidknte