Concorso in Furto: L’Inammissibilità del Ricorso per Motivi Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di concorso in furto in abitazione, fornendo chiarimenti cruciali sul ruolo del complice e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La vicenda riguarda una giovane donna condannata per aver contribuito a un furto pluriaggravato ai danni di una persona anziana. L’analisi della Corte Suprema offre spunti importanti sulla valutazione del contributo del concorrente e sulla motivazione necessaria per negare benefici come la sospensione condizionale della pena.
I Fatti del Caso: un Furto Aggravato in Abitazione
La Corte di Appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti di una giovane donna, ritenuta colpevole di concorso in furto in abitazione, aggravato da diverse circostanze. Secondo la ricostruzione dei giudici, il suo ruolo non era stato marginale: aveva accompagnato gli esecutori materiali sul luogo del delitto e, successivamente, aveva occultato la refurtiva. La vittima era una donna anziana, raggirata con un’azione ingannevole e insidiosa che le aveva instillato il timore di conseguenze dannose per i suoi familiari.
I Motivi del Ricorso e il vizio del concorso in furto
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, principalmente, un vizio di motivazione e una violazione di legge su tre fronti:
1. Assenza di dolo: Sosteneva di non essere a conoscenza del piano criminoso e, quindi, di non aver agito con l’intenzione di partecipare al furto.
2. Contributo non penalmente rilevante: Affermava che il suo apporto (l’occultamento della refurtiva) si era manifestato solo dopo il completamento del reato, mancando quindi il nesso causale tipico del concorso.
3. Esclusione della sospensione condizionale della pena: Riteneva ingiustificata la decisione dei giudici di merito di negarle il beneficio della sospensione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti fossero generici, non si confrontassero adeguatamente con le argomentazioni della sentenza di appello e riproponessero censure già esaminate e logicamente respinte nel precedente grado di giudizio. La Corte ha ribadito che, per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata, non limitarsi a riaffermare la propria tesi difensiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Entrando nel dettaglio, la Corte ha smontato le argomentazioni difensive. Anzitutto, ha qualificato come manifestamente infondato il motivo relativo alla responsabilità penale. Il contributo offerto dalla ricorrente – accompagnare gli esecutori sul luogo del reato e nascondere il bottino – è stato considerato un supporto concreto e rilevante all’azione delittuosa, pienamente idoneo a integrare la fattispecie del concorso di persone nel reato.
La Valutazione del Trattamento Sanzionatorio
La Cassazione ha inoltre confermato la correttezza della pena inflitta e della mancata concessione dei benefici. La pena era stata commisurata tenendo conto della particolare offensività della condotta: un reato commesso ai danni di una persona vulnerabile, attraverso un’azione ingannevole che sfruttava le sue paure.
La Negazione della Sospensione Condizionale
Infine, è stata ritenuta corretta anche la decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena. I giudici di merito avevano basato tale scelta non solo sulla gravità del fatto, ma anche sul comportamento successivo dell’imputata. La sua totale negazione di ogni responsabilità, priva di qualsiasi segno di pentimento o ‘resipiscenza’, è stata interpretata come un indicatore di una personalità non meritevole del beneficio, che presuppone una prognosi favorevole sulla futura condotta del reo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali del diritto penale e processuale. In primo luogo, qualsiasi contributo che agevoli la commissione di un reato, anche se non consiste nell’esecuzione materiale, può configurare un concorso penalmente rilevante. In secondo luogo, un ricorso in Cassazione, per avere speranza di successo, deve essere specifico e tecnico, attaccando le precise argomentazioni della sentenza impugnata. Infine, la condotta processuale ed extra-processuale dell’imputato, come la mancanza di pentimento, può legittimamente influenzare le decisioni del giudice in merito alla concessione di benefici come la sospensione della pena.
Guidare l’auto per i ladri e nascondere la refurtiva è considerato concorso in furto?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, azioni come l’accompagnamento degli esecutori materiali sul luogo del reato e il successivo occultamento della refurtiva costituiscono un contributo materiale che integra pienamente la fattispecie del concorso in furto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano generici, non contenevano una critica specifica alle argomentazioni della sentenza d’appello e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Per quale motivo è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena è stata negata a causa della particolare gravità e offensività della condotta (un furto con inganno ai danni di una persona anziana) e del comportamento successivo dell’imputata, caratterizzato da una totale assenza di pentimento e dalla negazione di ogni responsabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42043 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di concorso in furto in abitazione pluriaggravato e l’aveva condannata alla pena di giustizia.
La ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità ei suoi confronti assumendo, sotto un primo profilo, l’assenza di un dolo da concorso nel reato, atteso che la giovane non era posta al corrente della ideazione del progetto criminoso; sotto altro profilo si assume vizio motivazionale in relazione al compimento di una condotta tipica di concorso nel reato, atteso che il suo contributo si era sviluppato soltanto dopo il perfezionamento del reato e in assenza del necessario profilo intenzionale; si deduce vizio motivazionale anche in relazione alla esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
3.1 GLYPH Manifestamente infondato è, in particolare, il motivo di ricorso concernente l’affermazione della responsabilità in ragione del riconosciuto contributo offerto dalla ricorrente all’azione delittuosa, consistito nell’accompagnamento degli esecutori materiali sul luogo del reato e nell’occultamento della refurtiva a seguito dell’impossessamento della stessa.
3.2 Il trattamento sanzionatorio è stato regolato sulla base di criteri edittali mediominimi fornendo adeguata motivazione, mediante il richiamo alla particolare offensività della condotta concorsuale realizzata ai danni di una anziana donna, mediante un’azione decettiva e insidiosa consistita nell’ingenerare nella vittima il timore di conseguenze nocive per i propri familiari. Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato escluso con ragionamento congruo fondato sulla gravità ed offensività della condotta e, in particolare, per un comportamento successivo al reato privo di alcun tipo di resipiscenza, ma improntato alla negatoria di ogni responsabilità.
Evidenziato che all’inanrunissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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