Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26311 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 128)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto ascritti è inammissibile, perché contenente censur
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento
sanzioNOMErio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, i giudici di merito hanno motivatamente accertato la responsabilità dell’imputato in ordine agli episodi di furto
oggetto di contestazione, sulla scorta dei video acquisiti, da cui è stato accertato che, seppure la materiale asportazione dei beni sia avvenuta ad opera del fratello dell’odierno prevenuto, ciò è avvenuto con la evidente collaborazione di COGNOME NOME, il quale in una occasione si adoperava distraendo la commessa e comunque si trovava nelle immediate vicinanze assumendo un atteggiamento singolare e subdolo. L’aggravante della violenza sulle cose è stata motivatamente applicata sulla base della condotta accertata, che non può essere rimessa in discussione in questa sede. Quanto al bilanciamento in prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., i giudici l’hanno motivatamente escluso alla luce de caratteristiche intrinseche dei beni oggetto di furto.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025