Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45067 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il 06/05/1985 COGNOME nato a SANT’NOME COGNOME il 20/02/1988
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
visti i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da COGNOME NOME e COGNOME DesiCOGNOME ritenuti responsabili di plurimi episodi di furto aggravati dalla violenza sulle cose e dall’esposizione alla pubblica fede.
Rilevato che gli imputati, nei motivi comuni di ricorso, lamentano quanto segue.
COGNOME NOME
Carenza di motivazione sulla prova della responsabilità penale dell’imputato.
Erronea applicazione della legge penale con riferimento alle norme sulla formazione della prova; erronea applicazione dell’art. 192 cod. pen.
Decolombi Desi
In ordine al furto aggravato, vizio di motivazione e travisamento della prova (capi A, E, F);
Vizio di motivazione con riferimento all’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.
Considerato che i rilievi difensivi proposti da COGNOME Davide nel primo e secondo motivo di ricorso e COGNOME Desi nel primo motivo di ricorso, oltre ad essere genericamente posti, sono palesemente versati in fatto e tendenti a prospettare una non consentita diversa ricostruzione degli episodi per i quali è intervenuta pronuncia di condanna;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso proposto da COGNOME, che la corte di merito ha offerto puntuale risposta alla doglianza riguardante la lamentata insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., ponendo in evidenza come la imputata avesse voluto e contribuito alla realizzazione dei furti commessi sulle auto in sosta, sebbene non avesse partecipato materialmente alle effrazioni, dovendo pertanto rispondere anche della violenza sulle cose (cfr. ex nnultis, Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 2004, Rv. 229375 – 01: «In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. è da considerare “oggettiva”, onde essa, in applicazione della previsione di cui all’art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa»).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
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