Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 09/07/1969
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione sotto diversi profili, tutti, comunque, manifestamente infondati: a partire da quello concernente il presunto difetto di motivazione circa il concorso “morale” della ricorrente nella condotta di frode informatica, dal momento che il concorso ascrittole è indubbiamente di natura materiale avendo costei contribuito fattualmente al perfezionamento della condotta delittuosa mettendo a disposizione il conto corrente su cui è confluito il profitto conseguito dalla frode; è d’altra parte appena il caso di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato; detto reato, deve essere considerato l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, COGNOME; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, COGNOME); il contributo causale del concorrente ben può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale, ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l’obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr., tra le tante, Sez. 4, Sentenza n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755, COGNOME; Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101, COGNOME); anche il secondo aspetto dei primo motivo del ricorso è manifestamente infondato poiché, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione Corte di Cassazione – copia non ufficiale
del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr., Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051 – 01) ed alla luce della medesimezza della struttura ttisi del delitto di frode informatica rispetto a quello di truffa, dal quale si differenzi solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (cfr., Sez. 2 – , n. 10354 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 278518 – 01);
che il secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato, in punto di diniego delle attenuanti generiche, sia sulla gravità oggettiva del fatto che sulla personalità dell’imputata, gravata da diversi precedenti penali essendo d’altra parte appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egl faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen. 5, 13.4.2017 n. 43.952, COGNOME; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone); le medesime considerazioni hanno giustificato il disconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo al fatto che il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri d cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., tra le altre, Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018, Milone Rv. 274647 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condannaittricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.