Concorso in Falsificazione: Fornire le Proprie Foto è Prova di Reato?
Un gesto apparentemente semplice, come fornire le proprie fototessere, può integrare una prova decisiva di partecipazione a un reato? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24963 del 2024, ha affrontato un caso di concorso in falsificazione di documenti, stabilendo un principio chiaro: quando un’azione non ha altra spiegazione logica se non quella di contribuire all’illecito, essa diventa una prova schiacciante della colpevolezza. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna, confermata in primo e secondo grado, di un individuo per il delitto di falsificazione di documenti. L’imputato, ritenuto colpevole, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una “manifesta illogicità” nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Secondo la difesa, il ragionamento dei giudici di merito che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità era viziato. L’obiettivo del ricorso era quello di ottenere una riconsiderazione dei fatti, proponendo criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti del processo o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è limitato a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso non evidenziasse un reale vizio logico o giuridico, ma mirasse a una “inammissibile ricostruzione dei fatti”. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la prova del concorso in falsificazione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi delle motivazioni della Corte d’Appello. I giudici di merito avevano fondato il loro convincimento su un elemento specifico: l’imputato aveva fornito le proprie fotografie in formato fototessera. Questo atto, secondo la Corte, era “rivelatore del concorso nel reato contestato”.
La Suprema Corte ha avallato questo ragionamento, definendolo esente da vizi logici e giuridici. Nel contesto specifico, la consegna delle fotografie aveva come unica spiegazione plausibile la volontà di partecipare alla creazione di molteplici documenti falsi, che avrebbero ritratto l’imputato stesso o il suo complice. Il gesto, quindi, non era neutro, ma si inseriva in un piano criminoso condiviso, diventando prova del concorso in falsificazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non si può ricorrere in Cassazione sperando in una “terza possibilità” di valutazione delle prove. L’appello deve essere fondato su vizi specifici della sentenza (illogicità manifesta, violazione di legge).
Dal punto di vista sostanziale, la decisione insegna che anche un singolo atto, se inserito in un determinato contesto e privo di spiegazioni alternative lecite, può assumere un valore probatorio decisivo. La partecipazione a un reato può essere dimostrata non solo attraverso azioni complesse, ma anche tramite contributi che, sebbene apparentemente minori come la fornitura di una fototessera, risultano essenziali per la realizzazione del piano criminale.
Fornire le proprie fotografie a un complice può essere considerato concorso in falsificazione di documenti?
Sì, secondo la Corte, se la consegna delle foto non ha altra spiegazione logica se non quella di contribuire alla creazione di documenti falsi, questo atto è rivelatore del concorso nel reato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un vizio logico o giuridico della sentenza impugnata, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la motivazione del giudice di merito è “esente da vizi logici e giuridici”?
Significa che il ragionamento seguito dal giudice per arrivare alla condanna è coerente, non contraddittorio e correttamente fondato sulle norme di legge, rendendolo non censurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24963 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTEL VOLTURNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stata ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 477- 482 cod. pen.
Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 7: la circostanza che avesse fornito le sue fotografie in formato foto tessera sono rivelatrici del concorso nel reato contestato; la consegna di fotografie aveva in quel contesto come unica spiegazione la formazione, unitamente al complice, di molteplici documenti che ritraevano lui o COGNOME).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024