Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41155 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41155 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA uditi i difensori AVV_NOTAIO il quale chiede l’accoglimento del ricorso ed AVV_NOTAIOto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME che chiede il rigetto del ricorso. AVV_NOTAIO il quale chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.1 II Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelar personali, con ordinanza in data 24 marzo 2023 respingeva l’istanza di riesame avanzata da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 6 marzo 2023 che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del medesimo in quanto gravemente indiziato del delitto di concorso in estorsione aggravata.
1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.a cod.proc.pen.:
violazione ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla omessa indicazione degli eleme specifici sulla base dei quali ritenere l’attualità delle esigenze cautelari al momento dell’emis dell’ordinanza che risultava pronunciata a distanza di due anni dalla data di consumazione dei fatti;
carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla rit
gravità indiziaria sotto diversi profili riguardanti: l’importo della somma richiesta a titolo e e del debito del COGNOME; il ruolo svolto negli incontri dal coindagato COGNOMECOGNOME l’asCOGNOME di qual intercettazione riguardante l’incontro tra COGNOME COGNOME i calabresi e l’oggetto della eventu discussione, il reale svolgimento di detto incontro del 6 ottobre mai registrato neppure dal tro installato sull’apparecchio cellulare del coindagato COGNOMECOGNOME l’impossibilità di ricondurre l’a aggressiva e le minacce in danno del COGNOME anche al COGNOME, l’asCOGNOME di qualsiasi contatto diretto di questi con COGNOME o COGNOME che si sarebbe assunto il debito, il ruolo di garante credito assunto dal ricorrente, la circostanza che in occasione della successiva trasferta d febbraio 2021 il COGNOME non aveva incontrato i calabresi, l’asCOGNOME di conversazioni intercettate tra COGNOME e COGNOME, l’impossibilità di attribuire all’indagato un ruolo di ve dell’organizzazione criminale operante in Massafra in forza di un giudicato risalente a condott di 25 anni prima; la ritenuta sussistenza della condizione di assoggettamento mafioso;
– violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla qualificazione dei fatti nei dell’art. 629 cod.pen. essendo dimostrato che si era agito esclusivamente per il recupero di un credito di C 85.000 derivante dal precedente fornitura di prodotti alimentari da parte dei calabre in favore del COGNOME;
mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo è infondato; ed invero secondo il prevalente orientamento di questa Corte di cassazione la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e d adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. p ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. p pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sol circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del peric (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 – 02).
2.2 Fondato è invece il secondo motivo; premesso che secondo l’orientamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza del motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logic ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 22/03/2000, Rv. 215828 – 01), deve ritenersi che nel caso in esame sia mancata l’esatta indicazione del materiale indiziario per affermare un concorso punibile del ricorrente nei f contestati. Invero, il tribunale del riesame, nella lunga motivazione ha sottolineato i pl elementi desunti dalle intercettazioni e dall’analisi dei sistemi GPS per ritenere che i coindag
del COGNOME, tali COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME si fossero ripetutamente recati in territorio pugli per ottenere la restituzione di un debito da parte di COGNOME NOME precedentemente contratto per la fornitura di prodotti alimentari. In tale contesto il tribunale sottolinea, ricollegand stessa contestazione riportata a pagg. 1-2, che i tre calabresi avrCOGNOME incontrato il COGNOME per ottenere da questi un’intermediazione mafiosa quale esponente di spicco della criminalità di Massafra diretta ad obbligare il COGNOME al pagamento delle somme dovute. Tuttavia, a fronte della dimostrazione dell’incontro tra il ricorrente ed i tre calabresi, che la difesa pure con la motivazione della ordinanza impugnata, la cui parte motiva decisiva è contenuta alle pagine 27-28, omette di indicare gli elementi specifici sulla base dei quali potere affermare sussistenza di gravi indizi del concorso del ricorrente nel fatto estorsivo commesso da altr mancando qualsiasi specificazione dettagliata idonea a fare affermare che proprio COGNOME, dopo avere incontrato i calabresi, ebbe ad assumere una qualsiasi iniziativa di pressione nei confronti dei debitore COGNOME, sollecitando lo stesso ad effettuare il pagamento, peraltro m avvenuto, e sfruttando il proprio potere intimidatorio derivante dal contestato ruolo criminale
Sul punto, non può omettersi di osservare, che è la stessa contestazione a difettare di specificità posto che si limita a descrivere i contatti che i tre calabresi che agivano p riscossione del credito (COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME con COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME aggiungere circa le successive iniziative di questi tali da potere configurare un concorso punibil
Iniziative che non possono certamente desumersi dalle successive azioni anche aggressive poste in essere dai tre predetti concorrenti, ed alle quali secondo la motivazione d provvedimento impugnato, non risulta avere partecipato direttamente il ricorrente.
Ne discende pertanto che l’impugnato provvedimento deve essere anCOGNOMEto con rinvio limitatamente alla posizione del COGNOME dovendosi in sede di nuovo giudizio di riesame approfondire il tema della sua interlocuzione con la persona offesa diretta a sollecitare/intimi la stessa ad effettuare il pagamento del debito con spendita della propria caratura mafiosa.
P.Q.M.
AnCOGNOME l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309 comma 7 c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen Roma, 28 settembre 2023