Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16382 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16382 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LEVERANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/11/2023 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n 137/2020 e successive modifiche e integrazioni.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25/11/2023 confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 16/10/2023, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché motivazione apparente. Evidenzia che l’ordinanza impugnata risulta illogica e contraddittoria, atteso che – con acritica adesione all’ordinanza cautelare – ha ritenuto il concorso del NOME nell’estorsione posta in essere ai danni di NOME COGNOME, peraltro suo amico, a seguito di un vero e proprio travisamento delle risultanze delle operazioni di captazione telefonica ed
ambientale; che, invero, dai dialoghi intercettati risulta unicamente la mera intenzione di NOME COGNOME, palesata a NOME COGNOME, di “informarsi” tramite il COGNOME in ordine all’affidabilità dello COGNOME, intenzione che, peraltro, rimasta tale; che dalla lettura della intercettazione ambientale del 17/8/2021 emerge che, ove un coinvolgimento dell’odierno ricorrente nella vicenda estorsiva vi sia stato, lo stesso sia stato sollecitato dallo stesso COGNOME, che, legato da un risalente rapporto dii amicizia con il COGNOME, gli chiedeva di fare da tramite con il COGNOME; che, del resto, che l’imputato non intendesse fare altro che quanto richiestogli dallo COGNOME, cioè prelevare personalmente le somme e che, dunque, non intendesse veicolare alcuna richiesta estorsiva per conto del COGNOME, si evince sia dalla circostanza per cui evidenziava la superfluità del suo intervento, sia dalla ritenuta intempestività dello stesso; che anche il contenuto della conversazione tra presenti captata all’interno dell’abitazione del COGNOME in data 23/10/2021 è stato travisato, in quanto da esso si desume come NOME COGNOME prendesse direttamente contatti con lo COGNOME in relazione alla consegna delle somme di denaro; che la circostanza che il COGNOME avesse contattato il COGNOME per informarlo della disponibilità di denaro da parte dello COGNOME è del tutto priva di riscontri; che in ogni caso, ove anche il ricorrente avesse contattato il COGNOME, sarebbe ragionevole ritenere che tanto sia avvenuto su richiesta dello COGNOME; che anche la captazione di cui all’allegato 169, da cui si evincerebbe che il NOME abbia contattato il NOME perché sollecitasse lo COGNOME per il “pensiero” natalizio è priva di riscontri; che, infine, è censurabile che Tribunale del riesame abbia ritenuto irrilevante che lo COGNOME non abbia indicato il COGNOME tra gli estorsori.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, lett. c), cod. pen., nonché motivazione inesistente. Ritiene che il Giudice delle indagini preliminari non abbia motivato in punto di esigenze cautelari con riferimento alla specifica posizione dell’odierno ricorrente, di talchè il Tribunale del riesame non avrebbe potuto colmare la totale assenza di motivazione; che, in ogni caso, anche la motivazione del provvedimento impugnato è carente, posto che i giudici del riesame si sono limitati a richiamare le modalità del fatto ed il precedente penale del COGNOME, senza dar conto delle ragioni per cui le esigenze cautelari debbano ritenersi concrete ed attuali, anche in considerazione del tempus commissi delicti, precedente di oltre due anni l’applicazione della misura.
2.2 In data 15/3/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo, relativo al profilo della gravità indiziaria con riferiment al concorso nell’estorsione in danno di NOME, è manifestamente infondato, in quanto per un verso ripropone le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e per altro verso si limita a prospettare una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dai giudici di merito. Con riguardo a quest’ultimo profilo, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio d motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). In altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (ma il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
Nel caso oggetto di scrutinio, l’ordinanza esaminata risulta avere analizzato singolarmente ed in modo adeguato tutte le doglianze difensive (dettagliatamente riassunte alla pagina 2), che risultano pedissequamente riproposte in questa sede. Dunque, sotto questo profilo il ricorso risulta anche aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come dal tenore delle conversazioni intercettate emerga evidente il contributo causale offerto dal COGNOME per la realizzazione dell’estorsione per cui si procede, che si è prestato a fare da latore delle richieste estorsive alla persona offesa, in considerazione dei rapporti di conoscenza con lo COGNOME. Il Tribunale si è fatto carico di rispondere alle obiezioni difensive con riferimento ad ogni conversazione intercettata; ciò ha fatto con una interpretazione del dato probatorio esente da qualsivoglia vizio logico, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità.
1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
Il Tribunale del riesame – dopo aver rilevato che il Giudice per le indagini preliminari aveva -ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di analoghi reati ed aveva richiamato, con riferimento alla posizione del COGNOME, i plurimi precedenti penali per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 da cui lo stesso risulta gravato, oltre al precedente per estorsione aggravata dal metodo mafioso – ha dato ampiamente conto sia delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, sia dei motivi per i quali ha ritenuto necessaria in p adeguatezza la misura degli arresti domiciliari. In particolare, quanto al p profilo ha valorizzato le modalità allarmanti della condotta criminosa reiterazione della stessa ed il precedente penale da cui il COGNOME risulta gr elementi rispetto ai quali il tempo silente trascorso dalla commissione dei fa stato considerato recessivo.
Quanto al profilo della adeguatezza della misura, ha ritenuto necessario presidio custodiale domiciliare, valutando che, alla luce di quanto pr evidenziato, qualsiasi altra misura cautelare che gli consentisse libe movimento sarebbe inadeguata a salvaguardare le enucleate esigenze di tutela della collettività.
Tale motivazione – che integra quella più contratta del Giudice per indagini preliminari, che, dunque, non può ritenersi inesistente, come sostien difesa -, ad avviso del Collegio, non può ritenersi illogica o merame
apparente, posto che contiene tutti i requisiti per rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 21 marzo 2024.