Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22060 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22060 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
NOME COGNOME
CC – 04/06/2025
R.G.N. 12914/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERAMI il 14/05/1961 avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, Sezione per il riesame, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza resa il 30 gennaio 2025 dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, con cui Ł stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG, nella veste di indagato in ordine ai reati di estorsione pluriaggravata in danno di COGNOME e di violenza privata in danno di COGNOME,ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen.in relazione a quest’ultimo reato, contestato al capo G dell’incolpazione, e ha confermato la misura cautelare applicata.
Si addebita all’indagato di avere partecipato all’estorsione in danno di COGNOME NOME e di averlo costretto a concedere i terreni di sua proprietà a NOME COGNOME per il pascolo ad una somma forfettaria di 1.000 euro, con l’aggravante del metodo mafioso, nonchØ di avere intimato a COGNOME NOME di non recarsi con il bestiame nei terreni di proprietà della società che gestisce RAGIONE_SOCIALE pronunziando minacce nei suoi confronti.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME deducendo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva nonchØ travisamento delle prove in ordine alla condotta estorsiva contestata al capo F in quanto l’ordinanza impugnata non ha fornito adeguata motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente , quale partecipe dell’estorsione contestata anche al fratello NOME e, per superare le censure difensive, fa ampio rinvio alla motivazione dell’ordinanza di custodia cautelare, senza considerare cheda tale provvedimento emergono circostanze e fatti diversi da quelli posti a base della decisione impugnata.
Secondo l’assunto difensivo la condotta estorsiva in danno della persona offesa COGNOME sarebbe stata realizzata esclusivamente dal fratello dell’odierno ricorrente, NOME COGNOME che ha imposto la sua volontà anche al congiunto, come emergerebbedall’ordinanza cautelaree dal tenore della intercettazione, posta a fondamento del provvedimento impugnato; nel corso di questa
conversazione con il fratello NOME, l’odierno ricorrente gli chiede di fingere di avere concordato con lui la decisione di imporre l’affitto in favore del Galati Sardo,al fine di evitargli una brutta figura con quest’ultimo; tale richiesta dimostra la sua estraneità al reato.
Osserva inoltre il ricorrente che non Ł stato NOME COGNOME a individuare il beneficiario del contratto di affitto e ad imporre il prezzo da corrispondere, in quanto dalle informazioni e dalle indagini difensive emerge che il prezzo Ł stato fissato da COGNOME e risultava dettato dalla esigenza di chiudere la trattativa sul pascolo.
Rileva inoltre che Ł stato del tutto omesso e travisato l’esame delle dichiarazioni rese dal COGNOME e oggetto delle indagini difensive, il cui contenuto peraltro coincide con quanto riferito dalla persona offesa nella denunzia, e da cui non emerge alcun riferimento al coinvolgimento di NOME COGNOME nella condotta illecita.
2.2 Motivazione apparente dell’ordinanza in ordine alla ritenuta aggravante di cui all’art. 416 bis.1 codice penale in relazione alla condotta estorsiva contestata al capo F, per essersi avvalsi della forza intimidatrice esercitata sul territorio da NOME COGNOME in quanto nessuna effettiva motivazione Ł stata resa sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso Ł fondato e rende superfluo l’esame del secondo.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato si concentra nel ricostruire la vicenda estorsiva e il ruolo rivestito da NOME COGNOME, esponente di spicco del sodalizio mafioso operante sul territorio, senza tuttavia approfondire il contributo reso dall’odierno indagato nella vicenda per cui Ł giudizio.
In particolare non chiarisce e non indica le circostanze da cui ha desunto che NOME COGNOME avesse concorso nel coartare la volontà della persona offesa e che, in accordo con il fratello NOME, avesse contribuito ad agevolare la condotta estorsiva, diretta a costringere COGNOME acedere in affitto per il pascolo i suoi terreni a Galati Sardo per l’importo complessivo di 1000 euro.
In tema di misure cautelari personali, la valutazione di gravità indiziaria, anche nelle ipotesi di compartecipazione nel reato, che pure può estrinsecarsi nelle forme piø varie e differenziate, presuppone necessariamente l’addebito, in concreto, di una specifica e determinata condotta riferita alla singola persona indagata, nonchŁ il concorso di elementi che lo suffraghino. (Sez. 1, n. 14684 del 28/02/2014, COGNOME, Rv. 259603 – 01)
Dopo avere esposto il tenore del compendio indiziario a carico del fratello NOME,il Tribunale Ł pervenuto alla conclusione che l’indagato ha condiviso la decisione estorsiva del congiunto, valorizzando una conversazione intercorsa tra i due germani, nel corso della quale l’odierno ricorrente invitava NOME a esporre falsamente al Galati Sardo, beneficiario dell’estorsione, che la decisione della persona offesa era frutto di un accordo anche con lui e non solo con il suo interlocutore, a tutela della propria immagine.
La circostanza che NOME COGNOME nei rapporti interni con il fratello dimostri di accettarela decisione di quest’ultimo, non Ł sufficiente a renderlo partecipe della condotta estorsiva, in quanto l’avere condiviso la decisione del fratello nei dialoghi con lui non Ł idonea ad integrare il concorso, se non si risolve in un rafforzamento dell’intento dell’autore, che nel caso in esame non sembra ricorrere, ose non si esplicita all’esterno, dando luogo ad uncontributo materiale agevolativo del reato o ad una qualche forma di pressione nei confronti della persona offesa.
Di contro, il Tribunale afferma a pag. 7 che, dopo l’intervento del fratello NOME,NOME COGNOME si disinteressava dell’assegnazione del fondo conteso, per il quale aveva in corso una trattativa con il COGNOME, limitandosi a rappresentare al fratello di voler essere riconosciuto come
partecipe della decisione, per non sfigurare agli occhi del COGNOME; questo passaggio della motivazionesembra porsi in contraddizione logica con la ricostruzione di un suo fattivo coinvolgimentonella condotta estorsiva in danno del COGNOME, che non trova esplicita conferma in altri elementi concreti.
Deve inoltre convenirsi con il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato omette di valutare il portato dichiarativo della persona offesa COGNOME assunta in sede di indagini difensive, le cui sommarie informazioni risultano essere state trasmesse nella data dell’udienza di riesame e sono depositate in atti.
L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276199 – 03)
Nel caso di specie la mancata valutazione di un elemento di prova dedotto dalla difesa integra un travisamento per omissione.
Per queste ragioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta che rinnoverà il giudizio di gravità indiziaria alla stregua dei principi suindicati.La censura relativa all’aggravante del metodo mafioso risulta assorbita dall’accoglimento del primo
motivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così Ł deciso, 04/06/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME