Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16350 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Capua il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/06/2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 giugno 2023 con la quale la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza emessa, in data 23 giugno 2022, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 667,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 629 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 629 cod. GLYPH pen. GLYPH nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato.
La condotta del COGNOME non sarebbe idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di estorsione in considerazione del fatto che il ricorrente
non avrebbe usato alcuna violenza o minaccia come peraltro riferito dalla stessa persona offesa nel corso della sua deposizione.
La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare e confutare le doglianze attestanti il ruolo di mero intermediario svolto dal COGNOME il quale, senza alcun tornaconto personale, si sarebbe determinato ad aiutare la persona offesa ad ottenere la restituzione del trattore rubatogli.
L’estraneità del COGNOME dal giro di furti ed estorsioni oggetto di giudizio, sarebbe desumibile dal fatto che il ricorrente, il quale svolge regolare attività lavorativa presso l’azienda agricola familiare, sarebbe coinvolto esclusivamente in uno dei diciassette furti commessi dal COGNOME.
Il ricorrente, inoltre, non sarebbe stato a conoscenza del luogo ove era occultato il trattore sottratto al NOME e, come riferito dal teste NOME COGNOME, avrebbe continuato a frequentare serenamente la persona offesa, in occasione di pranzi e cene, anche dopo la conclusione della vicenda, circostanze logicamente incompatibili con l’ipotizzato coinvolgimento nella condotta estorsiva.
Il ruolo di mero intermediario svolto dal ricorrente troverebbe conferma anche in quanto dichiarato dal figlio NOME il quale ha chiarito che l’imputato non voleva assolutamente essere coinvolto nella vicenda e che si è determinato ad aiutarlo a causa delle continue pressioni del NOME, senza peraltro guadagnare nulla dal suo intervento.
Le intercettazioni in atti dimostrerebbero, inoltre, come il ricorrente, non avesse alcuna autonomia decisionale nel corso della trattativa e si sia determinato a chiedere al COGNOME di abbassare il prezzo richiesto alla persona offesa, circostanze logicamente incompatibili con l’ipotizzato concorso nel reato di estorsione.
La difesa ha, altresì, precisato che l’utilizzo del “plurale” da parte del ricorrente non sarebbe rilevante ai fini della decisione in quanto, nel momento in cui è stata intercettata tale espressione, il COGNOME non era più estraneo alla vicenda in quanto coinvolto dalla stessa persona offesa.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa.
La Corte territoriale, omettendo di valutare le prove a discarico evidenziate dalla difesa, avrebbe affermato in modo apodittico l’attendibilità del NOME senza tenere conto del fatto che le sue dichiarazioni sarebbero contraddittorie e fondate su un evidente interesse all’accusa.
Quanto affermato dal COGNOME in ordine alle modalità di ritrovamento del trattore (asseritamente rinvenuto in campagna dalla persona offesa e da NOME COGNOME) non sarebbe compatibile con quanto riferito dal teste di p.g. COGNOME, il quale ha riferito che la visione delle telecamere di sorveglianza escluderebbe la presenza di due persone nel frutteto in occasione del ritrovamento del trattore.
Il comportamento della persona offesa sarebbe opaco ed ambiguo in quanto lo stesso, dopo il furto, non si è rivolto alle forze dell’ordine ma si è determinato a chiedere aiuto ad esponenti del sottobosco criminale, scelta che lo avrebbe successivamente indotto a mentire per occultare tale scelta agli inquirenti.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che non fosse necessario alcun riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui laddove esistano elementi logicofattuali in grado di porre in dubbio la genuinità del narrato della persona offesa è necessario fondare la decisione su elementi probatori a riscontro di tali dichiarazioni accusatorie.
Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione.
La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna su elementi probatori privi di univocità e coerenza senza tenere conto delle ipotesi alternative prospettate dal ricorrente e senza spiegare i motivi per escluderle pur in presenza di plurimi elementi idonei a sostenere la fondatezza di tali ipotesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Collegio intende ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui colui che conduca le trattative rivolte a far ottenere al derubato la restituzione della refurtiva contro il pagamento di una somma, ben può ritenersi responsabile di estorsione, ovvero di concorso in essa, quando agisca anche nell’interesse del ladro, contribuendo in tal caso con la sua condotta all’opera di pressione nei confronti del derubato oppure allorquando sia intervenuto nelle trattative per lucrare una somma di danaro.
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Ne discende che non risponde di concorso in estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, si metta in contatto con gli autori del reato, per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270723 – 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269117 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 6329 del 13/12/2023, COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello non fornisce elementi che, al di là di ogni ragionevole dubbio, possano far ritenere il COGNOME responsabile del delitto di concorso in estorsione.
Se, per un verso, vi è la certezza che COGNOME si sia adoperato per far restituire il trattore al derubato, per altro verso, i giudici di merito non hann motivato adeguatamente in ordine al fatto che l’imputato abbia agito anche per trarre un utile personale ovvero al fine di fare raggiungere all’autore del furto il risultato voluto, concorrendo di conseguenza nel delitto di estorsione.
I giudici di secondo grado non hanno preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive, né sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della correttezza logica, sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con un’esauriente analisi delle risultanze agli atti.
La motivazione delle sentenze di merito ha affermato la responsabilità dell’imputato, senza dare conto delle deduzioni difensive che, riprendendo per intero la ricostruzione del fatto della persona offesa, puntavano a descrivere un comportamento di semplice e disinteressato ausilio della stessa, e non anche un indispensabile ponte tra la medesima persona offesa e l’estorsore.
In primo e in secondo grado è stato così ritenuto che sussistessero nel COGNOME la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito dall’autore del furto, e poi della pretesa illecita, senza che sia stata presa adeguatamente in considerazione la tesi secondo cui il suo intervento avrebbe avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana
La non chiarita ambiguità del ruolo svolto dall’imputato emerge sia dalla deposizione testimoniale resa dal teste NOME COGNOME, il quale ha riferito che il ricorrente non voleva essere coinvolto nella vicenda e di come abbia ceduto alle pressioni della persona offesa solo perché impietosito dalla disperazione manifestata dal parente sia dalla deposizione dello stesso COGNOME il quale, oltre a confermare di essersi spontaneamente recato
dall’imputato per chiedere il suo aiuto, ha escluso che questi abbia mai fatto pressione su di lui ovvero abbia utilizzato espressioni dal contenuto minaccioso.
Tali convergenti dichiarazioni sono stato di fatto ignorate dai giudici di appello, i quali si sono limitati a fare riferimento, in modo del tutto apodittico, ad una “evidente pressione psicologica” cui sarebbe stato sottoposto il NOME, senza chiarire adeguatamente gli elementi fondanti tale affermazione.
3.1. Sempre dalla deposizione del teste NOME COGNOME è emersa una evidente contraddittorietà logica tra l’ipotizzato concorso del ricorrente nella vicenda estorsiva ed il comportamento tenuto dal COGNOME nel periodo successivo al pagamento della somma pretesa dal COGNOME; in particolare la persona offesa ha continuato a frequentare il ricorrente senza manifestare alcun risentimento nei confronti di un soggetto che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, avrebbe agevolato il suo estorsore, contraddittorietà che non è stata adeguatamente valutata e risolta dai giudici di merito con conseguente vizio di motivazione sul punto.
3.2. Ulteriore elemento di prova che si pone in contrasto logico con la tesi di accusa è costituito dal comportamento tenuto dal ricorrente nel corso della trattativa: l’istruttoria ha dimostrato, infatti, che il COGNOME è riuscito ad ottenere dal COGNOME uno “sconto” del prezzo preteso per la restituzione, condotta che appare difficilmente conciliabile con una volontà di tipo estorsivo e che, diversamente da quanto avvenuto, andava valutata e adeguatamente spiegata dai giudici di merito.
I Giudici del merito non hanno, peraltro, enunciato la prova del profitto ottenuto dal ricorrente e non hanno logicamente argomentato in ordine alla dimostrazione di una chiara volontà del COGNOME di agire nell’interesse del COGNOME, senza tenere conto, peraltro, del rapporto di parentela che lega il ricorrente al COGNOME e senza indicare elementi probatori univocamente diretti a dimostrare un accordo di tipo concorsuale tra il COGNOME e l’imputato.
Va dato atto, in proposito, che, come dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata non chiarisce le ragioni per cui le conversazioni intercettate tra il COGNOME ed il COGNOME costituirebber conferma del contributo illecito del ricorrente, facendo generico riferimento al tono confidenziale utilizzato dagli interlocutori ed all’utilizzo della forma verbale plurale da parte del ricorrente, elementi che appare necessario rivalutare con modalità più approfondite e coerenti con l’intero compendio probatorio.
Appaiono, in conclusione, fondate le censure sull’illogicità e la carenza di motivazione in merito alla insussistenza del ragionevole dubbio per escludere la
plausibilità della chiave di lettura alternativa dei fatti prospettata dalla difesa nell’atto di appello.
Alla luce delle precedenti considerazioni si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame del materiale probatorio, finalizzato a verificare – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito- l’esistenza di elementi, fattuali o logici, idonei a dimostrare la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo del fatto tipico contestato.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso il 22 febbr,o 2024
Il Consiglier estensore
Il Presidentf