Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA;
contro
l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21.5.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza del 10.10.2023 il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME ed aveva perciò confermato il provvedimento con cui il GIP, avendo ravvisato a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsione aggravata commessa ai danni di NOME NOME e, inoltre, l’esistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, aveva disposto, nei suoi confronti, la misura degli arresti domiciliari;
contro
la predetta ordinanza aveva ricorso per cassazione lo COGNOME con due ricorsi incentrati, tuttavia, sulle medesime censure; la difesa aveva in primo luogo lamentato che la gravità indiziaria sarebbe stata fondata su una sola conversazione intercorsa tra COGNOME e NOME COGNOME, dal cui contenuto non emergerebbe alcuna condotta estorsiva; era stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. di cui difetterebbero i relativi presupposti sia sotto il profilo dell’agevolazione del sodalizio mafioso che del metodo; con l’ultimo motivo di entrambi i ricorsi, infine, era stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari;
con sentenza del 4.4.2024 la VI Sezione di questa Corte aveva giudicato fondati i rilievi articolati nei due ricorsi in punto di gravità indiziaria ed aveva conseguenza annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale di Catanzaro, con conseguente assorbimento degli altri motivi;
con ordinanza del 21.5.2024 il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ha confermato l’ordinanza del GIP condannando il ricorrente al pagamento delle spese RAGIONE_SOCIALE fase incidentale;
ricorre nuovamente per cassazione NOME COGNOME con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO che deduce:
5.1 inosservanza e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale; manifesta illogicità e/o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione; travisamento RAGIONE_SOCIALE prova sulla ritenuta gravità indiziaria ed elusione delle censure difensive formulate sul capo 22): rileva che nel caso di specie il controllo di legittimità sul provvedimento del Tribunale va operato anche alla luce dei rilievi sollevati dalla sentenza di annullamento con rinvio: con riguardo al capo 22), rileva che l’unico elemento a carico dello COGNOME è rappresentato dalla conversazione del 10.3.2018 già considerata dai giudici RAGIONE_SOCIALE VI Sezione inidonea ad integrare un quadro indiziario dotato RAGIONE_SOCIALE necessaria consistenza ma che il Tribunale, in sede di rinvio,
si è limitato a riprodurre integralmente rendendo motivazione sostanzialmente apparente e di fatto riproduttiva delle considerazioni già svolte nell’ordinanza genetica; ribadisce che dal tenore RAGIONE_SOCIALE conversazione non emerge alcuna minaccia o violenza, elementi tipici RAGIONE_SOCIALE estorsione, essendosi il ricorrente limitato a chiedere a COGNOME, per conto del COGNOME, informazioni sulla possibilità di avvicinare l’impresa COGNOME, appaltatrice di alcuni lavori all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma, in realtà, impossibilitata ad eseguirli perché colpita da interdittiva antimafia; aggiunge che manca, in atti, la prova che l’imprenditore COGNOME sia stato effettivamente raggiunto da una richiesta estorsiva non essendovi in atti riscontri su contatti diretti tra i presunti estortori e la vitti altrettanto evidenzia quanto ai lavori del medesimo imprenditore presso il cimitero di Longobardi e segnala che lo stesso Tribunale, in altro provvedimento, aveva escluso fosse stata acquisita la prova, nemmeno sul piano indiziario, del coinvolgimento del COGNOME; con riguardo all’aggravante “mafiosa”, segnala che il Tribunale non avrebbe potuto in alcun modo ritenere l’aggravante del “metodo” nel momento in cui nessun contatto è stato registrato tra i presunti estortori e la vittima in quanto contigua alla locale di Mileto se non intraneo alla ‘ndrina di COGNOME, con conseguente impossibilità di ipotizzare una estorsione “ambientale”; segnala, inoltre, che il Tribunale ha considerato quale dato certo quello RAGIONE_SOCIALE partecipazione dello RAGIONE_SOCIALE alla locale di Vibo Valentia laddove la sentenza del processo “Rinascita Scott” aveva riqualificato la sua condotta in termini di concorso esterno, con conseguente impossibilità di automatica applicazione dell’aggravante “agevolativa”; di qui, secondo la difesa, anche l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell’art. 628 cod. pen., richiamato dal capoverso dell’art. 629 cod. pen. e l’erroneità delle considerazioni svolte sul punto dal Tribunale; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.2 inosservanza e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale o di altre norme giuridiche da cui si deve tener conto nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale; manifesta illogicità e/o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione agli artt. 192 e 274 cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale ha eluso le censure difensive trincerandosi dietro la presunzione di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., il cui carattere relativo deve essere inoltre messo in relazione con il “tempo silente” che impone un onere motivazionale circa i presupposti per ritenere la necessaria l’adozione di una misura di natura personale, laddove, peraltro, il richiamo alla sentenza del processo “Rinascita Scott” non ha considerato che, proprio in quell’occasione, il ruolo del ricorrente era stato “ridimensionato” in termini di concorso esterno;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo nella declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1 I! Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l’ordinanza con la quale all’odierno ricorrente era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, commessa ai danni di COGNOME NOME; lo COGNOME, contro tale provvedimento, aveva proposto ricorso per cassazione con due distinti ricorsi.
1.2 Con il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, aveva dedotto il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, fondata su una sola conversazione intercettata avvenuta tra COGNOME e NOME COGNOME, dalla quale non sarebbe possibile desumere il compimento di atti diretti a commettere il reato di estorsione; gli interlocutori, secondo la difesa, davano atto delle difficoltà economiche in cui versava il potenziale destinatario RAGIONE_SOCIALE richiesta estorsiva che, a seguito di interdittiva antimafia, non aveva ancora ricevuto i pagamenti dovuti per l’esecuzione di lavori pubblici e, quindi, nulla avrebbe potuto versare; si interrogavano in ordine all’individuazione del soggetto che aveva eseguito dei lavori presso il cimitero RAGIONE_SOCIALE frazione di Longobardi, circostanza di per sé dimostrativa RAGIONE_SOCIALE mancata attuazione, neppure mediante la commissione di atti preparatori, del reato di tentata estorsione; aveva pertanto sostenuto che non emergerebbe l’effettivo compimento di condotte estorsive, potendosi legittimamente dubitare del fatto che fossero state avanzate richieste di denaro ai danni RAGIONE_SOCIALE persona offesa laddove, tuttavia, il Tribunale del riesame non aveva fornito alcuna specifica risposta alle sollecitazioni difensive, essendosi limitato a riprodurre la tesi accusatoria a sua volta acriticamente recepita nell’ordinanza genetica.
Con il secondo e terzo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, nonché con il primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, la difesa aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, difettando, ad avviso RAGIONE_SOCIALE difesa, i presupposti sia dell’ipotesi dell’agevolazione del sodalizio mafioso che dell’uso del relativo metodo che il Tribunale del riesame avrebbe confermato limitandosi a sottolineare il ricorso alla carica intimidatoria tipicamente riconosciuta
all’associazione, omettendo tuttavia di individuare in concreto gli elementi dimostrativi RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’aggravante, con riguardo ad entrambe le sue declinazioni, dal momento che, collocandosi la condotta in una fase preparatoria, non risultava neppure che la persona offesa fosse stata effettivamente destinataria di richieste estorsive e, quindi, avesse avuto la percezione RAGIONE_SOCIALE loro provenienza dall’associazione di stampo mafioso; quanto al profilo agevolativo, aveva rilevato che l’aggravante RAGIONE_SOCIALE commissione del reato da persona appartenente a una associazione di stampo mafioso era stata inadeguatamente contestata sul mero presupposto che il ricorrente è imputato, in altro procedimento, del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen..
Con l’ultimo motivo formulato in entrambi i ricorsi, infine, il provvedimento del Tribunale era stato censurato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione di legge e del vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato l’occasionalità RAGIONE_SOCIALE condotta, peraltro commessa nel 2018, nonché il fatto che l’indagato risulta già ristretto in carcere fin dal dicembre del 2019.
1.3 Con la sentenza rescindente la VI Sezione aveva ritenuto fondato il primo motivo e, pertanto, precluso l’esame degli altri.
Aveva nell’occasione osservato che “… la motivazione resa dal Tribunale del riesame che, peraltro, ricalca in gran parte quella recepita nell’ordinanza cautelare, si fonda essenzialmente sul contenuto di un’intercettazione ambientale, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale NOME COGNOME discuterebbe con NOME COGNOME del fatto che NOME COGNOME, imprenditore edile, non avrebbe versato la cosiddetta tassa ambientale” spiegando che “… in risposta a tale affermazione, COGNOME avrebbe detto a COGNOME di riferire al cognato, identificato in NOME COGNOME, che NOME era stato già avvicinato e che non aveva versato quanto dovuto solo perché aveva avuto dei ritardi nel ricevere il pagamento dei crediti maturati per l’esecuzione dei lavori”.
I giudici RAGIONE_SOCIALE VI Sezione avevano osservato che “… si tratta di una interlocuzione che, pur avendo un’indubbia rilevanza indiziaria, si pone quale elemento isolato e che avrebbe meritato un vaglio più approfondito delle ragioni difensive che, invece, non vengono in alcun modo analizzate criticamente” osservando che la difesa aveva sostenuto che “… COGNOME si sarebbe limitato a ricevere informazioni destinate al cognato (COGNOME), senza che emergerebbe il suo diretto coinvolgimento nella vicenda, dubitandosi finanche del fatto che la richiesta estorsiva sia stata effettivamente rivolta a NOME COGNOME“; aveva aggiunto che “… la posizione – apparentemente marginale – assunta da COGNOME emergerebbe anche dal fatto che, nel corso del colloquio avuto con COGNOME, il ricorrente non
individuerebbe neppure con esattezza il presunto destinatario RAGIONE_SOCIALE richiesta estorsiva, facendo confusione tra due imprenditori, NOME e NOME COGNOME che stavano eseguendo lavori diversi (l’uno presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’altro presso il cimitero)”.
Avevano pertanto concluso nel senso che “… le doglianze difensive risultano fondate, posto che il Tribunale del riesame – a fronte di tali contestazioni – non poteva limitarsi a riproporre la motivazione già recepita nell’ordinanza cautelare, bensì avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui si può affermare che COGNOME sia intervenuto nella fase esecutiva dell’estorsione, dovendosi conseguentemente escludere un suo mero interessamento ad una vicenda delittuosa che direttamente riguardava COGNOME e NOME COGNOME” e che “… in definitiva, il Tribunale ha valorizzato un passaggio dell’interlocuzione che, per assumere valenza dirimente ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei gravi indizi, avrebbe richiesto la contestualizzazione dell’informazione data da COGNOME a COGNOME, verificando il contributo causale offerto da quest’ultimo e valutando anche il ruolo che in tale vicenda avrebbe assunto COGNOME che, sulla base dell’interlocuzione, sembrerebbe essere il soggetto direttamente concorrente con COGNOME“.
Di qui, secondo la VI Sezione, la necessità di rivalutare la gravità indiziaria “… esaminando in concreto l’esistenza di elementi idonei a far ritenere non solo che vi sia realmente stata una richiesta estorsiva nei confronti di NOME COGNOME, ma anche di individuare gli autori RAGIONE_SOCIALE stessa e il ruolo concorsuale assunto da RAGIONE_SOCIALE“.
Con il provvedimento qui in verifica, adottato in sede rescissoria, il Tribunale di Catanzaro ha riportato integralmente il contenuto dell’intercettazione del 10.3.2018 tra lo COGNOME ed il COGNOME in cui il primo, parrebbe per conto di COGNOME, chiedeva notizie sull’imprenditore COGNOME che, secondo il COGNOME, non era in grado di corrispondere alcunché perché, in quanto colpito da interdittiva antimafia, non aveva ricevuto alcun pagamento per i lavori eseguiti presso la scuola di RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il Tribunale “… appare del tutto chiaro … che la vittima dell’estorsione … fosse proprio NOME COGNOME …” (cfr., pag. 3 dell’ordinanza) e che la richiesta estorsiva era stata veicolata dal COGNOME a NOME COGNOME che non aveva tuttavia ancora corrisposto nulla.
Si tratterebbe, secondo i giudici catanzaresi, di una “tipica ipotesi di estorsione ambientale” (cfr., ivi) e che, dal tenore complessivo RAGIONE_SOCIALE conversazione fosse evincibile la “condotta concorsuale” dello COGNOME nella fase RAGIONE_SOCIALE riscossione dell’estorsione.
Il Tribunale ha infatti spiegato che “… pur non emergendo alcun elemento in base al quale ascrivere al ricorrente l’avvicinamento dell’imprenditore COGNOME e la formulazione RAGIONE_SOCIALE richiesta di mettersi a posto, il contegno assume rilievo penale quale contributo fattivo, funzionale ad assicurare che al vertice COGNOME pervenisse la quota parte dell’estorsione attivandosi presso il COGNOME … per acquisire le opportune informazioni in ordine al ritardo registrato nel pagamento illecito” (cfr., ivi, pag. 4).
COGNOME, secondo i giudici di merito, era infatti al corrente RAGIONE_SOCIALE richiesta estorsiva nei confronti di NOME COGNOME per i lavori alla scuola di polizia su cui era già stato richiesta il “pizzo” tanto che, a latere del discorso, a stato introdotto il tema dei lavori al cimitero.
L’ordinanza ha inoltre ritenuto che, in presenza di una estorsione “ambientale”, fosse comunque configurabile l’aggravante del “metodo” come quella RAGIONE_SOCIALE “agevolazione” di cui, peraltro, il ricorrente, “contiguo” alle cosche di Mileto e di Vibo Valentia, era perfettamente consapevole.
Ebbene, va in primo luogo ed opportunamente ribadito che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr., così, ad esempio, Sez. 2 – , n. 45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999 – 01).
Tanto premesso, è vero che, per costante giurisprudenza di questa stessa Sezione, deve rispondere del delitto di concorso nel reato di estorsione e non di favoreggiamento personale colui che sia stato incaricato soltanto RAGIONE_SOCIALE riscossione delle somme dalla vittima, in quanto tale condotta non costituisce un “post factum” rispetto alla commissione del reato ma influisce sull’evento costitutivo dello stesso, contribuendo a conseguimento RAGIONE_SOCIALE coartazione perpetrata nei confronti RAGIONE_SOCIALE vittima e a portare così a temine la condotta delittuosa (cfr., in questi termini, tra le altre, Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, COGNOME, Rv. 271005 – 01; Sez. 2 – , n. 4822 del 15/11/2022, dep. 03/02/2023, COGNOME, Rv. 284389 – 03).
E, tuttavia, tornando al caso che ci occupa, il Tribunale ha tentato di superare le obiezioni difensive circa il ruolo dell’odierno ricorrente riportando il testo integrale RAGIONE_SOCIALE conversazione intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME la cui lettura, tuttavia, non consente di risolvere il dubbio segnalato dalla sentenza di annullamento e condiviso dai giudici RAGIONE_SOCIALE fase rescissoria circa la rilevanza
penale RAGIONE_SOCIALE condotta dello COGNOME il quale risulta essere semplicemente colui che NOME COGNOME aveva incaricato di riferire al COGNOME quanto da egli (ovvero dal COGNOME) appreso circa le verifiche eseguite in ordine all’imprenditore COGNOME sullo stato dei lavori da costui eseguiti presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, interrotti a causa dell’adozione di una interdittiva antimafia con conseguente interruzione anche dei pagamenti.
Pacifica l’assenza di ogni elemento idoneo a configurare una partecipazione dello COGNOME alla richiesta estorsiva (che, d’altra parte, il Tribunale parrebbe ritenere “implicita”, in quanto il COGNOME si sarebbe presentato spontaneamente per mettersi a posto), il contenuto di questa conversazione non consente, tuttavia, di superare le doglianze difensive dal momento che gli stessi giudici del rinvio hanno dato conto del fatto che lo COGNOME sarebbe stato incaricato dal COGNOME di acquisire informazioni dal COGNOME senza tuttavia poter individuare alcun elemento concreto nel senso di un suo fattivo e reale intervento nella fase esecutiva dell’estorsione escludendo, di conseguenza, un suo mero interessamento ad una vicenda delittuosa che riguardava esclusivamente NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In altri termini, la sentenza rescindente aveva assegnato al giudice di rinvio il compito di “risolvere” il quesito sulla natura dell’intervento dello COGNOME ritenendo praticabile, a fronte del suo concorso nell’estorsione, la ipotesi di un suo “mero interessamento” ad una questione, pur di rilevanza penale, ma che interessava soltanto il COGNOME ed il COGNOME.
La integrale riproduzione RAGIONE_SOCIALE conversazione intercettata non ha consentito di risolvere la segnalata alternativa ricostruttiva nemmeno, a ben guardare, alla luce dell’ultima parte del colloquio in cui lo COGNOME sembrava accennare, con il COGNOME, a lavori che il COGNOME avrebbe dovuto eseguire presso il cimitero dei Longobardi.
Ferma restando la difficoltà di ricollegare a questo accenno un ruolo fattivo dello COGNOME nella diversa vicenda relativa ai lavori presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche in tal caso, infatti, si trattava di una questione su cui, ancora una volta, lo COGNOME era stato incaricato dal COGNOME essendosi limitato a riportare al COGNOME le considerazioni di quest’ultimo; lo stesso accenno alla opportunità, segnalata dal COGNOME, che fosse il COGNOME a contattare il COGNOME (“… se gli potete parlare voi …”) su pone, inoltre, in contraddizione con la ritenuta adesione “spontanea” dello stesso imprenditore che è stata ritenuta per quanto riguarda, invece, i lavori alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
4. A fronte di quanto appena segnalato in merito alla insuperata alternativa ricostruttiva, si impone dunque un nuovo annullamento con rinvio al Tribunale di
Catanzaro per nuovo esame, risultando evidentemente precluso l’esame delle altre censure difensive.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 24.9.2024