Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28995 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GIRIFALCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO .
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per essere i motivi addotti gener manifestamente infondati e meramente ripetitivi di quelli spesi con l’impugnazione proposta nell sede di merito e motivatamente rigettati dalla Corte territoriale. La medesima sorte avvince motivi aggiunti, depositati il 22 maggio u.s., nell’interesse di NOME COGNOME, in t sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, riformava quoad poenam la sentenza emessa 1’11 novembre 2022 dal tribunale del medesimo capoluogo, con la quale i ricorrenti erano stati condannati per concorso in più delitti di estorsione aggravate dall’us metodo mafioso.
Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo dei rispettivi dife di fiducia, riproducendo i motivi di gravame spesi per censurare la decisione di merito di pri grado, sia in punto di responsabilità, sia per l’aggravante ad effetto speciale ritenuta in grado, che in tema di trattamento sanzioNOMErio e misura dell’effetto ingravescente
I motivi di ricorso palesano manifesta infondatezza, aspecificità anche per difetto autosufficienza, mera prospettazione di un differente apprezzamento delle prove utilizzabil assunte nel corso del giudizio di merito.
NOME COGNOME.
5.1. Manifestamente infondati e meramente reiterativi degli argomenti spesi nel merito e rigetta dalla Corte territoriale, con congrua e puntuale motivazione, sono i motivi proposti nell’intere dello COGNOME (replicati con i motivi aggiunti di cui si è detto sopra), che censurano la sen impugnata in tema di valutazione della prova, riconoscimento della aggravante e misura dell’effetto ingravescente riconosciuto. I motivi sono meramente reiterativi delle censure merito, rigettate dalla Corte territoriale con diffuse e puntuali argomentazioni con le q ricorrente non si confronta e non possono pertanto trovare albergo nella sede di legittimità. mera presenza consapevole, in funzione di accompagnamento rafforzativo, al coNOME estorsivo rivolto dal complice loquente, costituisce condotta punibile ai sensi dell’art. 110 cod. pen. disciplina l’equivalenza del contributo causale (Sez. 2, n. 20320, del 15/5/2024, Rv. 286426, motivazione: ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è suffici la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dell scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita).
NOME COGNOME,
6.1. A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non ne caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gra abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in form di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro de non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio
probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,.n. 44765 del 22/10/20.13, COGNOME altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). D’altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustific sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimen ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione d elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allo i giudici di secondo grado abbiano esamiNOME le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi pre ed ai passaggi logico – giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanz già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
La Corte territoriale ha argomentato, in fatto, in ordine alla portata decisiva ed essenziale realizzazione del programma delittuoso del contributo offerto dal ricorrente. La differen versione che il difensore vorrebbe accreditare, non solo non appare l’unica prospettabile, ma neanche è accompagnata dal corredo documentale necessario a riconoscere come adempiuto l’onere dell’autosufficienza del ricorso.
Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spes processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.