Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41472 Anno 2025
In nome del Popolo italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41472 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Sent. n. sez. 1421/25
Composta da
NOME NOME
Presidente –
NOME COGNOME
Relatore –
UP Ð10/12/2025
NOME COGNOME
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
NOME COGNOME, nato a Taurianova (Reggio Calabria) DATA_NASCITA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per lÕinammissibilitˆ dei ricorsi; udito AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e che chiede la condanna degli imputati alla rifusione delle spese, come da nota scritta che produce; udito AVV_NOTAIO COGNOME, difensore d NOME NOME, che ha concluso per lÕaccoglimento dei motivi di ricorso.
Con la sentenza del 11 dicembre 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo emessa il 7 giugno 2021 nei confronti di NOME COGNOME e, in accoglimento del concordato proposto da
COGNOME NOME, ha rideterminato la pena al medesimo inflitta in nove anni di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Con la sentenza del Tribunale di Bergamo, COGNOME e NOME sono stati ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento seguito da incendio di cui agli artt.110 e 424 cod. pen. e di estorsione tentata di cui agli artt.56, 110, 629, co.2, cod. pen. loro ascritti ai capi A) e B), in concorso con altri (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), con lÕaggravante del metodo mafioso, relativamente ad un attentato incendiario eseguito la notte del 6 dicembre 2015 nella rimessa ove erano parcheggiati 14 autoarticolati di proprietˆ della RAGIONE_SOCIALE che riportavano gravi danni, con la completa distruzione delle cabine di sei mezzi, provocando un incendio di vaste proporzioni, per costringere NOME COGNOME, socio e amministratore della predetta RAGIONE_SOCIALE, a non porsi in concorrenza con le attivitˆ commerciali della RAGIONE_SOCIALE, in particolare a non accettare le commesse lavorative dei clienti di detta RAGIONE_SOCIALE.
AllÕesito del giudizio di primo grado i predetti sono stati condannati anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Con la pronuncia della Corte di appello di Brescia emessa in data 30 maggio 2022 la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata, con lÕassoluzione dei predetti dal reato di tentata estorsione di cui al capo B) perchŽ il fatto non sussiste.
La Corte di cassazione con la sentenza del 28 giugno 2023, in accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO Generale, annullava la sentenza limitatamente allÕassoluzione disposta per il reato di tentata estorsione ascritto al capo B), con rinvio per nuovo giudizio, dichiarando inammissibili i ricorsi degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Con la sentenza del 11 dicembre 2024 la Corte di appello di Brescia, in sede di giudizio di rinvio, decidendo sullÕappello di NOME ha confermato lÕimpianto accusatorio del primo giudice anche in relazione al capo B) ed ha accolto la richiesta di concordato avanzata dagli altri imputati COGNOME NOME (non ricorrente) e COGNOME NOME.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati NOME e COGNOME, in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui allÕart. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, con il primo motivo deduce violazione della legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza a titolo di concorso nel delitto di tentata
estorsione di cui al capo B), per lÕassenza di elementi di fatto dimostrativi della conoscenza da parte dello NOME della finalitˆ sottesa allÕattentato incendiario e dellÕidentitˆ del mandante, giˆ al momento della consumazione del reato di danneggiamento di cui al capo A), per il quale la condanna è divenuta definitiva.
A tale riguardo censura la motivazione della sentenza che sulla base di meri argomenti congetturali, incentrati sullÕassunto che lÕincendio Ò
Ó sarebbe allÕevidenza una tipica azione estorsiva di carattere mafioso, ha poi desunto dalle intercettazioni svolte nel maggio-giugno del 2016, a seguito della convocazione da parte delle forze dellÕordine dei primi sospettati (COGNOME), la piena conoscenza delle ragioni dellÕattentato incendiario al medesimo commissionato non direttamente dal COGNOME ma da COGNOME, sebbene non fossero emersi elementi di prova certi per ritenere che COGNOME lo avesse previamente informato, allorchè lo incaric˜ di reperire la manovalanza per eseguire lÕattentato incendiario, sul nome del mandante e di quali ne fossero le ragioni.
In breve, secondo le doglianze del ricorrente, sono state considerate prove idonee alla dimostrazione della consapevolezza delle finalitˆ estorsiva dellÕattentato le iniziative assunte circa sei mesi dopo lÕattentato dallo COGNOME nei confronti del COGNOME per pretendere da COGNOME che si facesse carico delle spese legali per la difesa delle persone (COGNOME e COGNOME) che lo stesso COGNOME aveva reclutato per lÕazione di danneggiamento su incarico ricevuto da COGNOME, sebbene il COGNOME si rifiutasse di farlo, negando di essere stato lui il mandante.
Anche lÕintermediazione di altri soggetti, tutti di origine calabrese, presumibilmente inseriti nella Ô (NOME e NOME), tramite i quali NOME ha cercato un sostegno per ottenere dal COGNOME il pagamento delle spese legali rappresenta secondo la difesa un dato neutro.
Analoghe considerazioni vengono ripetute rispetto allÕincontro dello NOME con COGNOME NOME, commercialista di COGNOME, che, sebbene riferito ad altra vicenda, è stato considerato un indice della esistenza di interessi comuni tra COGNOME e NOME e dunque della conoscenza delle attivitˆ commerciali svolte da COGNOME e, di conseguenza, delle ragioni sottese allÕattentato.
In tal modo, la sentenza non avrebbe dato riposta alla censura principale della difesa che attiene al tema della esatta individuazione del momento in cui NOME ha avuto conoscenza della finalitˆ estorsiva sottesa allÕattentato incendiario realizzato con il suo concorso in danno di COGNOME.
Nel ricorso si passano in rassegna gli elementi indiziari valorizzati nella sentenza impugnata per evidenziare il salto logico e lÕassenza di conseguenzialitˆ tra i fatti stessi e le conclusioni che ne sono state tratte, in assenza di prove che potessero dimostrare che COGNOME avesse informato il COGNOME del nome del
mandante e soprattutto di quando questa ipotetica informazione gli sarebbe stata fornita, prima dellÕattento o solo dopo, allorchè sono iniziate le indagini nei confronti dei primi sospettati e NOME si è curato di richiedere il sostegno legale per i suoi complici.
Tale illogicitˆ viene ravvisata con specifico riferimento alle conclusioni che hanno comportato il travisamento della deposizione resa da COGNOME NOME, il commercialista della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha negato di aver parlato di COGNOME con NOME e COGNOME.
3. NOME COGNOME (ricorso AVV_NOTAIO).
3.1. Con unico motivo deduce lÕassenza di motivazione in ordine allÕaccertamento della finalitˆ estorsiva dellÕatto incendiario commissionato dal COGNOME ai danni del COGNOME e sulla sussistenza dellÕaggravante del metodo mafioso.
Nonostante la sopravvenuta rinuncia ai motivi di appello conseguenti al concordato sulla pena intervenuto nel giudizio di rinvio, il ricorrente si duole dellÕassenza di una verifica del profilo devoluto con la sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio, attinente alla prova della finalitˆ estorsiva dellÕattentato incendiario, in assenza di minacce esplicite rivolte alla persona offesa, che per nulla intimidito ha prontamente denunciato il fatto e cercato la protezione in ambienti criminali ÒcalabresiÓ a lui evidentemente noti.
Innanzitutto, va rilevata lÕinammissibilitˆ del ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME perchŽ la rinuncia ai motivi di appello correlata al concordato ex art. 599cod.proc.pen. non consente di valutare le questioni dedotte e poi rinunciate per effetto della preclusione che deriva dallÕapplicazione del principio devolutivo, che non trova deroghe neppure con riferimento al giudizio di rinvio che faccia seguito allÕannullamento disposto nel giudizio di legittimitˆ.
La rinuncia ai motivi di appello conseguente al concordato sulla pena intervenuto nel giudizio di rinvio impedisce alla Corte di prendere cognizione del profilo devoluto con la sentenza rescindente attinente allÕaccertamento della finalitˆ estorsiva del danneggiamento.
é pacifico, infatti, che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dallÕart. 599cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimitˆ, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez.
5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Neppure vi sono preclusioni nel giudizio di rinvio rispetto allÕammissibilitˆ del concordato sulla pena previsto dall’art. 599cod. proc. pen. quando residuino margini di discrezionalitˆ nella decisione del giudice imposti dall’art. 627 cod. proc. pen., come nel caso di specie, essendo stata devoluta una nuova valutazione della responsabilitˆ riferita al tentativo di estorsione (vedi, Sez. 2, n. 46283 del 12/10/2022, De Witt, Rv. 283999), e considerato, altres’, che la questione della compatibilitˆ dellÕistituto con il giudizio di rinvio, in ragione delle sue finalitˆ deflattive, non è stata dedotta con i motivi di impugnazione.
Per ragioni diverse deve ritenersi inammissibile anche il ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME.
Secondo l’incontrastata giurisprudenza di legittimitˆ, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimitˆ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilitˆ, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta.
In realtˆ, il ricorrente non evidenzia la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bens’, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede d’indagine di legittimitˆ, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, univocamente evocative della piena conoscenza da parte dello NOME sia del nome del mandante dellÕattentato incendiario, commissionatogli per la ricerca della manovalanza necessaria alla sua realizzazione, e sia delle ragioni e degli scopi cui tale azione violenta era diretta.
La tesi difensiva secondo cui tale conoscenza sarebbe maturata solo in un momento successivo alla consumazione del reato è frutto di una lettura alternativa delle risultanze probatorie, che muove dalla presunzione che la condotta di ausilio, pacificamente prestata dallo NOME per il reclutamento delle persone che dovevano eseguire lÕattentato incendiario, sia avvenuta allÕinsaputa dellÕidentitˆ del mandante e delle ragioni del danneggiamento.
Al contrario, nella motivazione della sentenza impugnata si assume che proprio le modalitˆ con le quali lÕimputato, una volta avuto contezza delle indagini in corso nei confronti dei complici (COGNOME e COGNOME), si è attivato per richiedere al COGNOME di farsi carico delle spese legali necessarie alla difesa degli uomini da lui selezionati per lÕattentato, dimostrano inequivocabilmente lÕimportanza del ruolo svolto quale organizzatore dellÕattentato e, quindi, anche la piena consapevolezza delle finalitˆ ad esso sottese, non più in discussione nella loro oggettiva portata.
In particolare, coerente in questo senso è la valutazione di tutte le iniziative assunte dallo RAGIONE_SOCIALE per convincere il COGNOME ad assumersi lÕonere economico della difesa legale dei suoi più stretti collaboratori, attraverso la mediazione e lÕinteressamento di terze persone, tutte di origini calabresi, come indice certo della conoscenza non solo dellÕidentitˆ del mandante dellÕazione criminosa ma anche delle ragioni del danneggiamento correlate con la concorrenziale attivitˆ commerciale che il COGNOME curava con lÕappoggio del proprio commercialista COGNOME NOME.
Proprio il riferimento allÕincontro avuto da NOME con COGNOME, al di lˆ di quanto riferito da COGNOME nel corso della sua deposizione, è stato coerentemente ritenuto un ulteriore elemento di riscontro della conoscenza da parte dello NOME dellÕattivitˆ economica gestita dal COGNOME nel settore dei trasporti, da cui è stata poi desunta anche la consapevolezza della finalitˆ perseguita attraverso il danneggiamento inferto allÕattivitˆ commerciale svolta dalla persona offesa, quale suo diretto concorrente.
Neppure pu˜ ritenersi censurabile sul piano logico la valutazione operata rispetto alla valenza intimidatoria implicita ravvisata nella distruzione a mezzo di un incendio di vaste proporzioni di un intero parco di autoarticolati, trattandosi di una azione estorsiva che è stata coerentemente ritenuta autoevidente e certamente riconoscibile oltre che nota a chi ha avuto un ruolo organizzativo nellÕattentato, come lÕodierno ricorrente, incaricato di reperire la manovalanza necessaria per la sua esecuzione, tenuto conto anche del ravvisato contesto criminoso collegato ad ambienti mafiosi e della riconosciuta sussistenza dellÕaggravante del metodo mafioso.
Dalle suesposte considerazioni, discende che la sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicitˆ della motivazione che alla stregua dei principi affermati da questa Corte di cassazione pu˜ indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poichŽ pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettivitˆ; nŽ si tratta di una decisione manifestamente contraddittoria, essendo sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da errori nell’applicazione delle regole della logica.
Dalla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
Segue per legge anche la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che si liquidano come in dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 4.500.00, oltre accessori di legge.
Cos’ deciso in Roma il 10 dicembre 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME