Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46100 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46100 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 4/4/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la memoria difensiva;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del P.G., AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello del P.M., applicava a COGNOME NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari con prescrizioni, così riformando il provvedimento dì rigetto del Gip in
data 20/2/23 in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata, provvisoriamente ascritto all’indagato.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 373, comma 2 quater e 90 quater cod.proc.pen. per avere il Tribunale del riesame ritenuto utilizzabili le dichiarazioni della p.o raccolte dalla p.g., nonostante il denunziante dovesse considerarsi persona che versava in condizioni di particolare vulnerabilità, in assenza di documentazione mediante mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica. Il difensore assume che, avuto riguardo alla natura del reato provvisoriamente contestato, riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata, a norma dell’art. 90 quater codice di rito la p.o. doveva essere considerata soggetto vulnerabile con conseguente necessità di video o fono registrazione delle dichiarazioni rese. Ad avviso del difensore la motivazione reiettiva del collegio cautelare è erronea laddove assume che la condizione di vulnerabilità debba essere verificata in concreto e che in ogni caso la disciplina si applichi alle sole dichiarazioni assunte ex art. 363 cod.proc.pen.e non anche alla denunzia orale;
2.2 violazione degli artt. 110, 56,629 e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso dell’indagato nel tentativo di estorsione senza spiegare le ragioni per cui la presenza silente del COGNOME avesse spiegato un effetto rafforzativo del proposito criminoso del coindagato COGNOME NOME. La difesa sostiene che il collegio cautelare ha reso una motivazione elusiva dei rilievi difensivi in punto di partecipazione all’illecito, incorrendo nel travisamento di almeno due circostanze fattuali di rilievo laddove afferma che il prevenuto si sarebbe allontanato con il coindagato dopo la conversazione con la p.o. e che all’ingresso nel bar avrebbe provveduto a chiudere la porta del bar per mantenere riservata la conversazione. Lamentava, inoltre, l’omessa considerazione della memoria difensiva depositata in sede di riesame;
2.3 violazione dell’art. 416b1s.1 cod.pen. e connesso vizio della motivazione in relazione alla estensione al prevenuto dell’aggravante del metodo mafioso, avvenuta sulla scorta di un meccanismo presuntivo, non risultando che il ricorrente fosse a conoscenza delle ragioni dell’incontro e dei relativi antefatti.
CONSIDERATO IN DIRMO
1.11 primo motivo non merita accoglimento siccome infondato.
La difesa sostiene che in ragione del titolo di reato provvisoriamente ascritto, che vede contestata l’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., la persona offesa denunziante doveva essere inscritta nella categoria dei soggetti in “condizione di particolare vulnerabilità” ex art 90 quater cod.proc.pen. con conseguente necessità di documentare le dichiarazioni rese, a pena di
inutilizzabilità, mediante integrale ripresa audiovisiva o fonografica. La Corte ha disatteso l’eccezione difensiva con ampia motivazione confutata a mezzo di rilievi che non possono trovare concordi.
1.1 Le fonti internazionali, tra cui le Convenzioni di Varsavia (2005), di Lanzarote (2007), di Istanbul (2011) e le Direttive europee (per tutte, Direttiva2012/29/UE) al pari della legislazione interna, nella enunciazione dei parametri per l’individuazione delle vittime di reato meritevoli di particolare tutela processuale si ispirano a un criterio misto, coniugando caratteristiche soggettive, da un lato, e tipologia, natura e circostanze del reato dall’altro. In coerenza con detti parametri selettivi l’art. 90 quater cod.proc.pen. ha individuato quali elementi che debbono orientare la valutazione degli operatori giudiziari criteri soggettivi quali l’età, la condizione di infermità o deficienza psichica della vittima e altri d carattere oggettivo, desumibili da natura e modalità dell’illecito. La seconda parte della disposizione, nel recepire l’art. 23 della Direttiva 2012/29/UE, sollecita inoltre l’interprete a tener presente dati di contesto potenzialmente rilevanti in quanto indici di una possibile soggezione della vittima rispetto all’autore del reato, richiamando l’attenzione sui fatti commessi con violenza alla persona, per odio razziale ovvero riconducibili ad ambiti di criminalità organizzata, terrorismo, tratta di esseri umani, con finalità di discriminazione o in danno di chi versi in una condizione di dipendenza affettiva, psicologica o economica con l’autore.
La latitudine della disposizione attesta l’insostenibilità della tesi difensiva di un’automatica applicazione della stessa in presenza del solo dato oggettivo costituito dal titolo di reato in assenza di alcun indice che deponga per la ” particolare” vulnerabilità della vittima, non essendo sufficiente per scelta legislativa (se non in relazione ad alcune categorie quali i minori e gli incapaci ) la sola generica condizione di vulnerabilità per l’accesso alla protezione processuale né risultando legittimo il ricorso a presunzioni sullo stato di soggezione e fragilità del dichiarante se non nelle ipotesi oggetto di espressa previsione al riguardo.
La componente soggettiva della vulnerabilità, che concorre in senso essenziale a definire lo status, e i caratteri che debbono connotarla nel senso di una profonda incisione della sfera di libertà psichica e morale della vittima, risultano estranei alle deduzioni difensive, qualificando come infondate le doglianze difensive.
1.2 Altra questione è quella inerente l’individuazione dei soggetti competenti a verificare la peculiare fragilità della vittima al fine di attivare le tutel normative. Se non appare revocabile in dubbio sulla scorta degli artt. 351, comma 1 ter, e 362, comma 1 bis, cod.proc.pen che le tutele per l’offeso vulnerabile si applicano anche nella fase delle indagini, esito coerente con la portata statica e generale dell’art. 90quater codice di rito, e che quindi sono attivabili anche ad
opera della P.g., è tuttavia necessario che gli indici di vulnerabilità siano percepibili ed apprezzabili dagli inquirenti, tanto più in una fase assai precoce delle investigazioni quale quella della denunzia, versante in ordine al quale non si rinvengono ne risultano allegati elementi a sostegno dell’assunto difensivo.
2. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo che adduce l’insussistenza di alcun apporto concursuale del prevenuto alla condotta illecita, segnalando, altresì, (anche nella memoria depositata) un supposto travisamento delle risultanze investigative. Il ricorrente reitera rilievi che avevano già costituito oggetto di prospettazione in sede di appello cautelare ( pag. 7), correttamente valutati dai giudici territoriali e disattesi con congrua motivazione esente da aporie e manifeste illogicità. Invero, il provvedimento impugnato ha negato decisivo rilievo alle asserite dissonanze tra le dichiarazioni della p.o. COGNOME e il tenore della conversazione registrata, ribadendo l’attendibilità del denunziante e ritenendo la ricostruzione dal medesimo accreditata idonea a fondare il ritenuto concorso dell’indagato nella fattispecie estorsiva. Ha, inoltre, motivatamente escluso che la trascrizione della conversazione eseguita dal consulente della difesa smentisca l’ipotesi d’accusa mentre risulta del tutto assertivo l’assunto circa la portata dirimente dell’imprecisione costituita dall’indicazione dell’allontanamento del prevenuto dal bar unitamente al COGNOME mentre gli stessi, all’atto dell’intervento della p.g., venivano rinvenuti all’interno del locale e congetturale la tesi della mancata chiusura della porta del locale dopo l’ingresso dei coindagati. La difesa trascura di considerare che la linea portante dell’affermato concorso è stata rinvenuta nella scelta del prevenuto di affiancare il COGNOME durante la conversazione con il denunziante, imprenditore locale noto anche per i suoi trascorsi di amministratore comunale, nel corso della quale veniva quantificata la richiesta estorsiva, elemento logicamente incompatibile con l’assenza di consapevolezza delle ragioni dell’incontro dedotta dal difensore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1 L’ordinanza impugnata, dunque, ha dato adeguata ragione delle valutazioni alla base dell’accoglimento dell’appello del p.m., rassegnando una motivazione scevra da illogicità in ordine alla consapevolezza del prevenuto circa l’illiceità della richiesta rivolta dal correo alla p.o. e al significativo apporto causa prestato all’azione delittuosa. Siffatta valutazione è conforme ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di concorso di persone nel delitto di estorsione anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979 – 01; n. 28895 del
13/07/2020, Rv. 279807 – 01). Deve, pertanto, ritenersi che configuri la partecipazione morale e non la connivenza passiva la presenza del soggetto all’atto della richiesta estorsiva quando simile condotta sia obiettivamente e logicamente valutabile come adesione all’altrui azione criminosa, con il correlativo rafforzamento della volontà dell’esecutore materiale. Trattasi di un apprezzamento fattuale demandato al giudice del merito cautelare e non censurabile in questa sede ove sostenuto da congrua motivazione, restando preclusa la possibilità di una alternativa ricostruzione dell’episodio sollecitata dalla difesa.
3.Destituito di fondamento risulta anche il conclusivo motivo che censura la ritenuta sussistenza dell’aggravante ex art. 416 bis.1 cod.pen., avendo il collegio cautelare (pag. 11) delibato le doglianze sul punto in aderenza al principio per cui la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen., in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Rv. 282602 – 02).
Alla luce delle considerazioni che precedono e stante la complessiva infondatezza del ricorso, se ne impone il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 15/9/2023
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