Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38758 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di NAPOLI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/02/2024 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.
137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha annullato, su richiesta dell’imputato, la misura custodiale massima adottata dal GRAGIONE_SOCIALEp. di Napoli nei confronti di NOME COGNOME, riconosciuto dalla persona offesa NOME partecipe di un episodio di estorsione commesso ai suoi danni. Il Tribunale, sull’assunto della mancata attribuzione al ricorrente di una condotta specifica nell’ambito dell’episodio denunciato, ha ritenuto di annullare la misura in corso, disponendo conseguentemente la liberazione dell’indagato.
Con ricorso per Cassazione incentrato su erronea applicazione della legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione il Pubblico Ministero di Napoli ha contestato l’assunto dell’ordinanza, evidenziando che il GLYPH riconoscimento dell’indagato da parte della persona offesa è stato certo e che, sul piano del contributo fornito, non è affatto emerso che alcuno dei soggetti presenti al fatto
fosse uno spettatore occasionale.
Con memorie inviate per PEC, sia il difensore dell’indagato che il sost procuratore generale hanno chiesto la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato poiché la motivazione del provvedimento impugnato s palesa manifestamente illogica, NOME dedotto nel ricorso dei Sostituti Procura di Napoli.
Appare superfluo procedere alla dettagliata ricostruzione della vicenda, rinvenibile nell’ordinanza genetica e ribadita in termini sostanzialmente pedis nel provvedimento di riesame.
Si tratta in sostanza di una vicenda estorsiva gestita dalla manovalanza crimi partenopea (nel caso, appartenente al RAGIONE_SOCIALE del rione Luzzatti) p recupero da un imprenditore edile di importi corrisposti da clienti dello ste relazione a lavori asseritannente non eseguiti o non correttamente completati.
Indiscussa la matrice della azione violenta, portata ad esecuzione da un nu numero di partecipi (tra la decina e la quindicina, si legge nel provvedim impugnato), la presenza dell’imputato all’aggressione (anch’essa in sé incontes essendo stato egli riconosciuto con certezza assoluta dalla vittima) è sta Tribunale derubricata a condotta penalmente non rilevante o, quanto meno, la c rilevanza non fosse allo stato provata, per non essere stato ritagliato alcu specifico nella deposizione della persona offesa in relazione al NOME, l presenza per contro poteva trovare giustificazione nel mero caso, nella curios in altra ragione.
Contestando la soluzione adottata dal Tribunale, il ricorso evidenzia che n narrazione della vittima il ruolo dell’indagato NOME NOME NOME NOMENOME NOME NOME dal riesame, ma ‘caricato’ di un contributo causale costituito dall’atteggiamento di attesa al momento dell’iniziale incontro della vittima gruppo di malintenzionati, che dalla partecipazione all’accerchiamento al moment del pestaggio, facilitando così l’aggressione fisica realizzata dagli altri.
Alla luce degli elementi evidenziati nel ricorso, la motivazione provvedimento, che ipotizza la presenza per curiosità o per mero caso o, anco per altro (si suppone lecito) motivo è manifestamente illogica e pertanto censura ex ad, 606 lett. e), c.p.p..
Costituisce infatti orientamento consolidato l’affermazione per cu partecipazione dell’imputato alla condotta estorsiva compiuta da altri (NOME a a quella semplicemente lesiva) possa essere integrata anche dalla sempl presenza sul luogo dell’evento, ogni qualvolta essa non debba ritenersi merame casuale, essendo essa idonea a rafforzare il proposito criminoso o comunque facilitare la commissione del reato (Sez. 1, n. 4805 del 11/03/1997, Perfetto
207582 – 01 ed in senso sostanzialmente conforme, Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, NOME e altri, Rv. 257979 – 01; Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279807 – 01).
Nel caso concreto, connotato da una azione condotta da un gruppo di individui che per atteggiamento e coordinazione (l’attesa prima, l’accerchiamento poi ed infine il pestaggio) agivano assieme, rende manifestamente illogica, perché non corrispondente ad una massima d’esperienza basata sull’id quod plerumque accidit, l’ipotesi della presenza causale o per altro motivo. Anzi, assodato il collegamento tra il NOME ed il resto dei soggetti presenti, la regola esperienziale induce ad escludere che chi sia intenzionato a recarsi ai giardinetti per commettere una estorsione, consenta di essere accompagnato da un conoscente casualmente incontrato per via o, ancor meno, convocato per l’occasione, per l’evidente interesse a non estendere ulteriormente il perimetro della responsabilità (di cui i capi erano consapevoli: si veda la frase sul “rischio di galera” pronunciata all’esordio dell’incontro da leader della posse illegale).
Il tribunale ha decontestualizzato la presenza del NOME, giungendo a formulare ipotesi alternative sganciate dalla ragionevolezza, meramente speculative ed in un caso addirittura bizzarre (la presenza per curiosità), senza curarsi di ancorare tali affermazioni su un solido substrato indiziario o su una regola di esperienza dotata di forza convincente.
Con ciò, il tribunale del riesanne è scivolato nel congetturale, cioè nella ideazione di qualcosa di sganciato dal concreto, e pertanto manifestamente illogica, destinata a soccombere a fronte di una ricostruzione fondata sulle massime di esperienza sopra esposte.
Per quanto detto, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale per nuovo giudizio, nel quale si terrà conto di quanto sopra esposto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, connma 7, cod. proc. pen..
Così d ciso il 27 giugno 2024
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Il Cons liere e tensore
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NOME
La Presidente
NOME COGNOME