Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12398 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 29771/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: NOME nato a PATERNO’ il 29/07/1993 NOME COGNOME nato a PATERNO’ il 31/12/1987 NOME nato a PATERNO’ il 06/07/1963 NOME COGNOME nato a PATERNO’ il 24/08/1980 NOME nato a PATERNO’ il 30/09/1968 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore avv.to NOME COGNOME per COGNOME NOME e
COGNOME NOME che ha insistito nei motivi e chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 12 dicembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Catania del 24-6-2021, riduceva le pene inflitte a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME ed COGNOME NOME ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed € 4.000,00 di multa ciascuno in ordine al reato di concorso in estorsione loro ascritto.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l’avv.to COGNOME nell’interesse di Pedalino, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27 e 111 Costituzione; la Corte di appello aveva omesso di effettuare il rigoroso controllo della credibilità intrinseca dei dichiaranti costituiti parte civile, essendo i COGNOME portatori di interessi contrari; a seguito dell’ammissione al rito abbreviato condizionato erano stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
di COGNOME NOME senza però che degli stessi i giudici di merito avessero compiuto alcuna valutazione ai fini della attendibilità intrinseca; peraltro, alcuna argomentazione era stata fornita in ordine alla assenza di spontaneità nelle dichiarazioni dei COGNOME che erano ben consapevoli di essere sottoposti ad intercettazione così che la pronuncia di condanna non poteva fondarsi sulle dichiarazioni dei medesimi;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen., motivazione manifestamente illogica, carente e contraddittoria, travisamento delle prove circa l’avvenuta consegna delle somme di denaro; la corte di appello aveva escluso fondatezza alla possibile ricostruzione alternativa delle difese travisando il contenuto delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e NOME NOME, genitori di COGNOME NOME e NOME, che avevano smentito il narrato dei COGNOME; peraltro, il vizio di motivazione si ravvisava anche nella interpretazione delle immagini video che ritraevano il solo Messina consegnare una busta al Cunsolo;
violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione dell’art. 629 cod.pen. e dell’art. 192 comma 2 cod.proc.pen. in riferimento alla interpretazione delle intercettazioni captate; la corte di merito aveva omesso di verificare i caratteri di chiarezza, decifrabilità e spontaneità delle conversazioni; si lamentava in particolare come dalle intercettazioni nulla fosse emerso in ordine alla supposta estorsione e ciò benchØ le persone offese fossero consapevoli di essere intercettate;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla determinazione della pena ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche in assenza di qualsiasi motivazione.
2.1 Nell’interesse di COGNOME Rosario l’avv.to COGNOME deduceva analoghe doglianze ai motivi nn. 1, 3 e 4 del ricorso; con il motivo n. 2 lamentava, inoltre, violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen., motivazione manifestamente illogica, carente e contraddittoria, travisamento delle prove circa l’avvenuta consegna delle somme di denaro; la Corte di appello aveva escluso fondatezza alla possibile ricostruzione alternativa delle difese, travisando il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME che smentivano il narrato dei COGNOME ed avevano escluso la causale degli alterchi e delle discussioni tra imputato e le parti civili; peraltro, il vizio di motivazione, si ravvisava anche nella interpretazione delle immagini video che ritraevano il solo Messina consegnare una busta al Cunsolo senza che risultasse da alcun elemento che il Cunsolo medesimo fosse percettore di somme illecite.
2.2 Nell’interesse di COGNOME NOME l’avv.to COGNOME deduceva analoghi motivi al ricorso Pedalino ai numeri 1, 2 e 4; con il terzo motivo lamentava, invece, violazione di legge e dei canoni interpretativi della prova costituita dalle intercettazioni richiamando in particolare una conversazione tra il ricorrente, i COGNOME ed il COGNOME che escludeva qualsiasi coinvolgimento dello stesso COGNOME Filippo nei fatti.
2.3 L’avv.to COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, deduceva con distinti motivi qui riassunti:
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di concorso in estorsione posto che alcun coinvolgimento del ricorrente nelle richieste formulate ai COGNOME era emerso; l’imputato era intervenuto soltanto su richiesta delle vittime ed aveva agito nell’esclusivo intesse delle stesse e ciò emergeva palesemente anche dal contenuto delle intercettazioni;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale anche in relazione all’art. 195 cod.proc.pen. posto che la supposta condotta intimidatoria del ricorrente era stata solo indirettamente riferita dal COGNOME NOME; invero, secondo la ricostruzione delle pronunce di merito, le minacce sarebbero state rivolte da Messina all’indirizzo dei familiari del COGNOME ma non allo stesso e gli stessi familiari, tuttavia, non avevano mai denunciato simili episodi; si era quindi attribuito valenza a dichiarazioni apprese de relato senza che fossero state escusse le fonti di
riferimento delle notizie e ciò benchŁ l’ammissione al rito abbreviato fosse stata condizionata proprio all’escussione di COGNOME NOME e NOME COGNOME la cui audizione era stata respinta con ordinanza immotivata; sussisteva, pertanto, un caso di non utilizzabilità della testimonianza indiretta posto che i due testimoni erano stati richiesti e la loro mancata audizione comportava la violazione della disciplina dettata dall’art. 195 cod.proc.pen. con conseguente non utilizzabilità delle dichiarazioni;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che non aveva evidenziato gli effetti favorevoli ai Mannino dell’intervento del ricorrente il quale aveva ottenuto una dilazione dei pagamenti e la riduzione degli importi;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 5 cod.pen. del fatto doloso della persona offesa; nel caso in esame invero era innegabile la condotta dolosa dei COGNOME che aveva costituito una causa determinatrice dell’evento;
violazione dell’art. 133 cod.pen. quanto alla determinazione della pena.
2.4 L’avv.to COGNOME nell’interesse di Amantea NOME lamentava:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 e 629 cod.pen. per inosservanza delle norme sul concorso di persone nel reato; difetto di motivazione circa la responsabilità penale del ricorrente a titolo di concorso nel reato in assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso che l’COGNOME avesse assunto il solo ruolo di intermediario ad esclusivo supporto della vittima che doveva farlo ritenere non punibile;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto al riconoscimento dell’aggravante delle persone riunite pur in assenza della dimostrazione che la persona offesa avesse ricevuto l’intimidazione da piø soggetti, dovendosi considerare che il COGNOME si avvaleva dell’intervento sia di Amantea che di Messina;
violazione di legge e difetto di motivazione in punto negazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen. ed analogo vizio anche in relazione alla negazione delle generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi appaiono proposti per motivi manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso COGNOME, va segnalato come la Corte di Appello di Catania non ha omesso la valutazione della attendibilità delle persone offese ma vi ha dedicato ampio e non censurabile approfondimento; ed invero, con le osservazioni svolte alle pagine 4 e seguenti della motivazione, la corte di merito ha riportato i principi giurisprudenziali di riferimento circa la valutazione della dichiarazione della persona offesa e la sua valenza probatoria e, poi, comunque sottolineato come le dichiarazioni delle vittime risultassero pienamente riscontrate dai servizi di osservazione, di videoripresa ed intercettazione, che vedevano tutti coinvolti i coimputati nelle richieste e nel successivo ritiro di somme estorte ai due COGNOME. Sul punto va ricordato come in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato Ł questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo ” id quod plerumque accidit “, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01). Orbene, nel caso in esame, non si ravvisa alcuno dei vizi radicali richiesti dalla predetta giurisprudenza di legittimità nella motivazione della pronuncia di appello che appare esente dalle lamentate censure avendo sottolineato anche i
riscontri oggettivi acquisiti rispetto alle convergenti dichiarazioni delle due vittime.
1.2 Il secondo motivo propone una lettura alternativa di mezzi di prova non consentita nella sede di legittimità; il giudice di appello, non incorrendo in alcun travisamento, ha ampiamente esposto alle pagine 7-9 della sentenza impugnata le ragioni della condanna del COGNOME, individuato proprio come colui che aveva aggredito inizialmente COGNOME NOME, colpendolo anche con una frusta e chiedendo senza alcun titolo legittimo il pagamento di somme di denaro per riparare un presunto ‘sgarro’ in precedenza consumato da parte della stessa vittima a seguito del furto di alcune armi. Così ricostruiti i fatti, l’intervento del ricorrente COGNOME nei fatti e la non decisività delle prove dichiarative rese dai testi COGNOME e COGNOME COGNOME risulta ampiamente argomentata dai giudici di appello che hanno stigmatizzato il giudizio di scarsa attendibilità, peraltro già formulato dal giudice di primo grado, quanto alla ricostruzione dei fatti esposta da detti soggetti. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
1.3 Il terzo motivo, propone anch’esso una inammissibile lettura alternativa di mezzi di prova ed in particolare delle conversazioni intercettate; il giudice di appello non ha omesso di valutare, così come dedotto, la chiarezza, decifrabilità e spontaneità delle conversazioni, ma ne ha esposto il contenuto a pagina 9 della motivazione, sottolineando come dalle stesse risultassero quelle operazioni che vedevano i correi Messina, COGNOME e COGNOME coinvolti nella ricezione di una busta contenente denaro.
Anche le doglianze in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena appaiono manifestamente infondate avendo il giudice di secondo grado esposto adeguati argomenti a pagina 9 della motivazione, riferiti alle gravi modalità dei fatti ed alla negativa personalità dell’imputato che poneva a base delle decisioni su entrambi i punti.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al ricorso dell’avv.to COGNOME nell’interesse di Cunsolo Rosario; i motivi esposti ai punti nn. 1, 3 e 4, essendo del tutto analoghi ai motivi avanzati nell’interesse del Pedalino, trovano confutazione negli argomenti già esposti ai punti precedenti riguardanti la trattazione della suddetta posizione. Deve essere ribadito che sia la valutazione di attendibilità della p.o., l’interpretazione del significato delle conversazioni e la negazione delle attenuanti generiche, sono tutte valutazioni collegate a precisi argomenti in fatto ed in diritto esposti dalla impugnata sentenza al termine di un’accurata analisi dei molteplici elementi di prova, consistiti non soltanto nella valutazione delle dichiarazioni provenienti da due distinte persone offese pur legate da vincoli di parentela ma, anche, dall’interpretazione di conversazioni intercettate e dal contenuto di video riprese che confermavano proprio la assiduità degli incontri tra i coimputati e le vittime, finalizzati alla escussione delle somme illecitamente domandate in pagamento ai COGNOME.
2.1 In relazione, poi, al secondo motivo del ricorso nell’interesse del predetto COGNOME NOME, va segnalato come la tesi alternativa sostenuta dalla difesa Ł stata approfonditamente vagliata e disattesa dalla sentenza di appello che con gli argomenti esposti alle pagine 12-14 ha proprio sottolineato come l’individuazione di una causale alternativa e lecita dei richiesti pagamenti trovi smentita nel ‘costante monitoraggio degli eventi’ che ‘conferma la versione dei Mannino e smentisce quella degli imputati’; a tale conclusione la corte di merito Ł pervenuta al termine di un
giudizio fondato non soltanto sulla valutazione delle coincidenti dichiarazioni delle due persone offese bensì, anche, in considerazione dei pregnanti elementi di riscontro emersi all’esito del monitoraggio dell’incontro del 21 giugno 2021 tra le due vittime (i Mannino), COGNOME e COGNOME Filippo. Così che il giudizio di responsabilità in doppia conforme Ł ancorato ad una completa valutazione degli elementi utilizzabili nel giudizio abbreviato interpretati in assenza di qualsiasi illogicità manifesta. Peraltro, va ricordato che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non Ł quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.
Quanto al ricorso di COGNOME NOME, vanno richiamate tutte le conclusioni in precedenza esposte nella declaratoria di manifesta infondatezza e reiteratività dei motivi proposti ai punti nn. 1, 2 e 4 del ricorso COGNOME. Il terzo motivo deduce una inammissibile interpretazione alternativa di intercettazioni non consentita nel giudizio di legittimità; secondo il costante indirizzo della Corte di legittimità in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01); e si Ł anche recentemente affermato come in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui si Ł svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un’affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01).
Nel caso in esame, la corte di merito, si Ł diffusa nella valutazione delle conversazioni e dei servizi di osservazione rilevanti individuando proprio detto ricorrente come il soggetto che riceveva una busta contenente parte della somma estorta (p.11) e prima consegnata al Messina con l’intermediazione di Amantea.
Così che l’individuazione del preciso ruolo svolto dall’imputato appare esente dai lamentati vizi non essendo la corte di appello incorsa in alcuno dei vizi censurabili avverso l’interpretazione di comunicazioni intercettate.
I ricorsi avanzati nell’interesse degli imputati COGNOME ed COGNOME deducono entrambi questioni in tema di concorso punibile nell’estorsione nei confronti dei soggetti che siano intervenuti a titolo di intermediari anche su sollecitazione delle vittime; sul punto deve essere ricordata la costante interpretazione della Corte di legittimità secondo cui ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione Ł sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento
abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270723 – 01); tale asserzione trova fondamento in quel precedente secondo cui colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest’ultimo, non risponde di concorso nel reato solo se agisce nell’esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti contribuendo la sua opera alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferendo un suo apporto causativo all’evento (Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, COGNOME, Rv. 240701 – 01). Proprio applicando i suddetti principi, la corte di appello, con le osservazioni svolte a pagina 18 per l’Amantea ed a pagina 20 della impugnata pronuncia per Messina, ha proprio sottolineato quei precisi elementi di fatto sulla base dei quali escludere che entrambi detti soggetti potessero ritenersi essere intervenuti nell’interesse delle sole vittime, avendo, anzi, essi stessi, posto in essere precise condotte di rafforzamento del proposito criminoso e dell’intento intimidatorio in particolare, così da porre in essere quelle azioni dirette alla pressione morale e coazione psicologica in danno della vittima che la giurisprudenza in precedenza richiamata ritiene proprio elementi costitutivi il concorso di persone nel delitto di estorsione. Il Messina, poi, viene individuato quale soggetto che riceve la somma estorta, mentre, Amantea, risulta essere stato individuato sulla base di un’accurata ricostruzione come colui che aveva assunto proprio la gestione della vicenda estorsiva facendo ripetutamente da tramite tra le parti. Così che la condotta degli stessi Ł spiegata non solo in termini di concorso morale ma, soprattutto, evidenziando precise condotte attive dirette alla realizzazione dell’evento illecito integranti un effettivo concorso materiale.
4.1 Quanto al secondo motivo del ricorso avv.to COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, in alcun modo nel presente giudizio abbreviato può invocarsi la violazione dell’art. 195 cod.proc.pen.; posto infatti che le richieste di abbreviato condizionato all’escussione di soggetti venivano respinte dal G.U.P. (vedi pagina 2 sentenza G.U.P. di Catania del 24 giugno 2021) va fatta applicazione di quella regola secondo cui la testimonianza indiretta Ł pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato “incondizionato”, operando l’inutilizzabilità prevista dall’art. 195, comma 7, cod. proc. pen. solo nell’ipotesi in cui l’imputato abbia subordinato l’accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall’assunzione del teste indiretto e se, nonostante l’audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell’informazione (Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Lamonaca, Rv. 278371 – 01; Sez. 3, n. 29236 del 17/02/2017, D.b., Rv. 270258 – 01). Ne deriva pertanto che anche tale motivo Ł manifestamente infondato.
In relazione alle ulteriori doglianze nell’interesse del Messina va ancora affermato che:
le osservazioni svolte dalla corte di merito confutano la tesi difensiva degli effetti favorevoli dell’intervento del ricorrente posto che lo stesso assicurava la realizzazione dell’evento illecito nonchØ la sostenuta applicabilità al caso in esame della attenuante di cui all’art. 62 n. 5 cod.pen., in assenza di un fatto doloso imputabile con adeguata precisione ai COGNOME, ed alla attenuante di cui all’art. 62 n. 1 cod.pen.;
la negazione delle attenuanti generiche Ł anch’essa fondata su argomentazioni prive dei lamentati vizi.
I rimanenti motivi proposti nell’interesse dell’COGNOME appaiono manifestamente infondati posto che:
il riconoscimento dell’aggravante delle persone riunite trova fondamento nella individuazione di una precisa attività posta in essere da piø soggetti riuniti che tutti insieme cooperavano nella realizzazione dell’evento illecito perseguito su mandato del Pedalino; peraltro la corte di appello sottolinea come (vedi pagina 18) in occasione dell’incontro del 16 giugno piø imputati, tra cui anche il ricorrente COGNOME, avessero agito in presenza della persona offesa così che risulta con certezza
integrato l’elemento costitutivo la maggiorazione di pena per effetto del maggior risultato intimidatorio ottenuto;
priva di vizi appare la negazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen. che il collegio di appello collega a quegli argomenti esposti a pagina 19 ove viene evidenziato il ruolo certo fondamentale svolto dal ricorrente nella consumazione del delitto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME