Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3956 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3956 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 32/2026
NOME COGNOME
UP – 13/01/2026
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Andria il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO NOME COGNOME – di fiducia
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari nel procedimento a carico di:
NOME, nata a Andria il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita AVV_NOTAIO COGNOME Ð di fiducia avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte di Appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
letta la memoria difensiva nell’interesse di COGNOME NOME del 23/12/2025; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo lÕannullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame;
udito il difensore delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso associandosi alla richiesta del Sostituto Procuratore generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, sostituto processuale delAVV_NOTAIO. NOME COGNOME difensore della parte civile Comune di Andria, che ha concluso associandosi alla richiesta del Sostituto Procuratore generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dellÕimputato COGNOME NOME, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; udito il difensore dellÕimputata COGNOME NOME, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso riportandosi alle note difensive scritte e chiedendo lÕinammissibilitˆ o il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
1. Con sentenza del 28 aprile 2025, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 12 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, assolveva NOME COGNOME dai reati a lei ascritti di estorsione aggravata, tentata estorsione aggravata e usura aggravata mediante l’uso del metodo mafioso perchŽ il fatto non costituisce reato, revocando nei suoi confronti l’interdizione dai pubblici uffici e le statuizioni civili; nei confronti di COGNOME NOME, dichiarava lÕinammissibilitˆ dei motivi di ricorso dei quali era intervenuta la rinuncia e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., rideterminava la pena e confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado.
Dalla sentenza impugnata emerge che la persona offesa NOME COGNOME, nel mese di aprile 2023, aveva chiesto una somma di denaro in prestito, pari ad euro 23.000,00, a due soggetti, identificati in NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti inseriti all’interno del gruppo criminale di NOME COGNOME e NOME COGNOME, appartenenti alla famiglia COGNOME a capo dellÕomonimo RAGIONE_SOCIALE (ovvero RAGIONE_SOCIALE la cui esistenza è accertata da sentenze irrevocabili), ossia i soggetti che, di fatto, avevano fornito la somma di denaro al richiedente.
Alla scadenza del prestito, mediante l’uso di violenza e minacce, costoro avrebbero preteso la corresponsione della restituzione del denaro oggetto del prestito, nonchŽ di interessi aventi natura usuraria, per complessivi euro 40.000,00.
Attraverso pressioni, minacce e aggressioni avrebbero dato vita ad una “vera e propria criminosa” che culminava con le violenze inflitte a NOME COGNOME e NOME COGNOME (zii della vittima), nonostante NOME COGNOME (madre della vittima), al fine di adempiere agli impegni assunti, avesse alienato un immobile di sua proprietˆ, devolvendo parte del ricavato ai fratelli COGNOME; inoltre, avendo ricevuto la somma pretesa (euro 40.000,00) con un ritardo di venti giorni (il 20 giugno anzichŽ il 31 maggio come convenuto nello studio della NOME), gli imputati avrebbero avanzato una pretesa aggiuntiva di ulteriori euro 20.000,00.
Per quanto riguarda la posizione della COGNOME, dagli atti era emerso che NOME COGNOME si rivolse alla predetta, in qualitˆ di avvocato, per ottenere un incontro con i fratelli COGNOME, al fine di invocare una dilazione dei termini di pagamento e la cessazione delle condotte minacciose e violente nei confronti di NOME COGNOME, da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME. NOME COGNOME, a seguito delle richieste della RAGIONE_SOCIALE, preoccupata per la situazione debitoria del figlio della NOME e delle condotte intimidatorie da parte del COGNOME e del COGNOME, avrebbe contattato NOME COGNOME e NOME COGNOME, invitandoli presso il proprio studio, dove organizzava un incontro, anche con la NOME, per poter interloquire con i COGNOME e richiedere il differimento del termine di consegna del denaro e la fine delle minacce e delle aggressioni ai danni di NOME COGNOME.
Nella sentenza di primo grado, si assume che la COGNOME assunse un ruolo da protagonista nella vicenda, attuando una condotta attiva, individuando una “soluzione” alla vicenda drammatica che affliggeva la famiglia di NOME COGNOME, rivolgendosi ai fratelli COGNOME, soggetti di rilevante calibro della RAGIONE_SOCIALE, senza ricorrere all’ausilio delle istituzioni. La stessa avrebbe fornito un importante contributo causale anche attraverso l’accelerazione della vendita dell’immobile, avvenuta il 21 luglio 2023, contribuendo cos’ a concludere un’operazione decisamente svantaggiosa per NOME COGNOME ed i suoi figli NOME COGNOME e NOME COGNOME (come risultava dalle valutazioni fornite dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero).
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che non fosse emerso alcun sentimento solidaristico o umanitario dalla condotta della NOME, in quanto l’unico suo interesse sarebbe stato quello di contribuire a far conseguire ai soggetti agenti l’illecito profitto derivante dalle condotte illecite ed estorsive.
La Corte di appello, non condividendo la decisione del giudice di primo grado, affermava che la COGNOME, tradendo il suo ruolo di avvocato, in termini deontologici, e di cittadino, in termini etici, ritenne di ÇaiutareÈ l’amica intermediando, l’8 maggio 2023, con i COGNOME, la cui caratura criminale era nota sia a lei che alla COGNOME, per ottenere una dilazione del pagamento e la garanzia che a NOME COGNOME non sarebbe stato Òtorto un capelloÓ, anche perchŽ, in qualitˆ di legale, si stava interessando dei debiti della COGNOME e della cessione di un immobile di quest’ultima; ci˜ fece anche perchŽ legata da uno stretto rapporto di amicizia con la COGNOME, desumibile da tutti i dialoghi tra le due donne, in cui si manifestavano reciprocamente affetto e preoccupazione.
Secondo la Corte di appello, le azioni della NOME, pur censurabili eticamente e deontologicamente, ricadevano nella figura dell’intermediario non concorrente
nel reato, di colui, cioè che Çabbia avuto la sola finalitˆ di perseguire l’interesse della vittima e il cui contributo sia stato dettato da motivi di solidarietˆ umanaÈ.
Ne conseguiva l’assoluzione della COGNOME per carenza dell’elemento psicologico del reato, con conseguente revoca nei suoi confronti dell’interdizione dai pubblici uffici e delle statuizioni civili ad essa riferibili.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato NOME COGNOME, deducendo:
2.1. Vizio di manifesta illogicitˆ della motivazione derivante da errore percettivo dei fatti processuali avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto rinunciati anche i motivi di ricorso inerenti al riconoscimento delle circostanze aggravanti, mentre la rinuncia depositata il giorno dell’udienza specificava che tali motivi non erano stati rinunciati e, erroneamente, il verbale di udienza non riportava in termini corretti l’oggetto dei motivi rinunciati.
2.2. Vizio di violazione di legge con riferimento agli articoli 122 e 589 cod. proc. pen. deducendo che la procura speciale rilasciata ai difensori non comprendeva la facoltˆ di rinuncia ai motivi di gravame ritenuti rinunciati dalla Corte di appello.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza anche il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, deducendo con riferimento all’assoluzione di NOME COGNOME dai reati a lei ascritti perchŽ il fatto non costituisce reato:
3.1. Vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al concorso di persone nel reato di estorsione.
3.2. Mancanza, contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’elemento psicologico dei reati di estorsione e usura contestati a NOME COGNOME al capo 2 di imputazione.
Nella trattazione congiunta dei motivi si deduce l’erroneitˆ della decisione assunta dalla Corte di appello che era pervenuta a giudizio di assoluzione dell’imputata COGNOME da entrambi i reati a lei contestati applicando erroneamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitˆ con riferimento alla configurabilitˆ del concorso nel reato di estorsione da parte dell’intermediario tra gli estorsori e la vittima; in particolare, la Corte di appello ha assolto la COGNOME in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che la stessa avesse agito esclusivamente con finalitˆ di ausilio alla vittima e che la sua azione fosse dettata da motivi di solidarietˆ umana.
Si assume, in particolare, che, la Corte di appello, senza confrontarsi adeguatamente con le valutazioni del giudice di primo grado e senza operarne una
confutazione, avrebbe operato un travisamento del fatto, ricavandone un fatto diverso da quello accertato dal giudice di primo grado, e non avrebbe quindi adeguatamente considerato:
che NOME COGNOME conosceva i COGNOME (anche se uno dei due forse non personalmente) giˆ prima dell’incontro presso il suo studio dell’8 maggio 2023;
che tale incontro costitu’ il primo contatto tra gli estorsori e le vittime;
che la COGNOME aveva individuato i COGNOME come coloro da cui proveniva lÕestorsione in corso nei confronti di NOME COGNOME e di sua madre NOME COGNOME, prima che lo facessero le due persone offese, e non sulla base delle indicazioni di costoro;
che la COGNOME aveva l’ÇautorevolezzaÈ per convocare i due Çcapi-mafiaÈ davanti a sŽ per assumere il ruolo di intermediario nella vicenda;
che la COGNOME aveva prestato la sua attiva ed essenziale collaborazione affinchŽ le illecite pretese andassero a buon fine, nella piena consapevolezza della loro assoluta illiceitˆ, ma soprattutto nella consapevolezza di cagionare un grave danno patrimoniale alle vittime, agevolando l’operazione di vendita della casa ad un prezzo molto più basso del suo valore;
che la COGNOME sicuramente non aveva agito con l’esclusivo fine di aiutare le due vittime di usura ed estorsione per mera solidarietˆ umana con la COGNOME ma anche al fine di contribuire al buon esito dell’affare delittuoso degli usurai/estorsori e di dimostrare la sua ÇaffidabilitˆÈ nelle attivitˆ criminose;
che l’apporto della COGNOME all’illecita trattativa (curando la vendita della casa della COGNOME, convincendo quest’ultima che non vi erano altre strade possibili per liberarsi del ricatto e dalla paura di subire danni gravi alle persone; inducendo le persone offese a pagare lÕenorme interesse usurario richiesto) si era rivelato indispensabile alla conclusione dell’affare per i COGNOME e i loro accoliti.
1. I ricorsi sono entrambi fondati.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, articolato con due motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto implicanti il richiamo ai medesimi principi di diritto, è fondato per le ragioni qui illustrate.
2.1. In tema di rinuncia alla impugnazione da parte dell’imputato, essa deve essere fatta personalmente dalla parte privata, oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale, che, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., deve, tra
l’altro, contenere la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (Sez. 5, n. 6948 del 18/05/2000, Sclavini, Rv. 216368-01).
La rinuncia all’impugnazione cd. parziale, che riguardi cioè quelle parti dell’impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l’annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato, non è solo espressione di una attivitˆ concernente l’aspetto strettamente tecnico del diritto di difesa, e come tale rientrante nella discrezionalitˆ professionale del difensore, ma costituisce atto abdicativo di diritti e facoltˆ processuali giˆ acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale; ne consegue che essa non pu˜ essere effettuata dal difensore, di fiducia o di ufficio, privo di procura speciale, in quanto non ricompresa nella discrezionalitˆ tecnica del difensore, a differenza della mera rinuncia ad una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti dell’impugnazione relative ai diversi capi impugnati; inoltre, il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o imputato, non munito di procura speciale non pu˜ effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266245-01).
2.2. Nella fattispecie, risulta dalla procura speciale rilasciata ai due difensori di fiducia che il ricorrente non ha rinunciato ai motivi di ricorso inerenti alla contestazione delle circostanze aggravanti ed al trattamento sanzionatorio (Çinsisto nelle censure afferenti alle circostanze dei reati contestatimi, nonchŽ in quelle che concernono il trattamento sanzionatorioÈ) e che, dunque, erroneamente la Corte di appello ha ritenuto rinunciato tale motivo facendo riferimento a quanto verbalizzato in udienza.
Deve, invero, ritenersi che i difensori erano sforniti di procura speciale ai fini della rinuncia parziale ai motivi di ricorso afferenti alle circostanze dei reati e del trattamento sanzionatorio, in quanto non oggetto di rinuncia da parte dellÕimputato.
Il riferimento a quanto verbalizzato in udienza non sarebbe, comunque, sufficiente ai fini della rinuncia ai motivi di ricorso, esulando dai limiti della procura speciale rilasciata ai difensori ed essendo il COGNOME assente allÕudienza del 28 aprile 2025, alla quale è stato trattato e definito con sentenza il giudizio di appello, perchŽ non pu˜ essere equiparata ad una rinuncia all’impugnazione la mera assenza dellÕimputato per rinuncia a presenziare all’udienza.
2.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio nei confronti di NOME COGNOME che tenga conto che lÕimputato non ha rinunciato ai
motivi di ricorso inerenti alla contestazione delle circostanze aggravanti ed al trattamento sanzionatorio.
Anche il ricorso presentato dal Procuratore generale della Corte di appello di Bari è fondato.
3.1. Va in primo luogo ricordato che questa Corte ha costantemente ribadito la necessitˆ che la sentenza di appello, anche in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di primo grado, si esprima con una motivazione c.d. “rafforzata” che tenga conto non solo degli argomenti esposti nell’atto di impugnazione, ma anche di quelli contenuti nella sentenza di primo grado.
La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La diversa spiegazione di un fatto non pu˜ semplicemente basarsi sulla mera possibile alternativa, disancorata dalla realtˆ processuale, ma deve fondarsi su specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un “iter” logico cui si pervenga senza affermazioni apodittiche ma nelle forme corrette del ragionamento (Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004, COGNOME, Rv. 231136-01; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 2003, Contrada, Rv. 225564-01).
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna pronunciata in primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l’integrale riforma (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327-01). In una situazione del genere, il giudice di appello non pu˜ limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 257332-01).
A tale costante orientamento hanno dato continuitˆ anche le Sezione Unite che hanno affermato che, in caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, anche se il giudice di appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute
decisive ai fini della condanna di primo grado, tuttavia è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 27243001).
3.2. PoichŽ con il ricorso si censura la sentenza della Corte di appello deducendo un vizio di violazione di legge e di motivazione nell’assoluzione della COGNOME da entrambi i reati a lei contestati sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitˆ con riferimento alla configurabilitˆ del concorso nel delitto di estorsione e di usura nella condotta dell’intermediario tra gli estorsori ed usurai e la vittima, occorre richiamare i principi affermati da questa Corte su tali temi.
3.3. Va, al riguardo, evidenziato come la giurisprudenza di legittimitˆ è costante nell’affermare che, per la configurabilitˆ del concorso di persone nel reato, è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore che risulti comunque idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso ovvero – ed è questo il profilo che qui interessa – l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilitˆ della produzione del reato (tra le tante: Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492-01; Sez. 6, n. 1986 del 6/12/2016, COGNOME, Rv. 268972-01).
3.3.1. Per quanto riguarda, in particolare, il delitto di estorsione, è stato affermato che colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest’ultima, non risponde di concorso nel reato solo se agisce nell’esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietˆ umana, altrimenti la sua opera contribuisce alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferisce un suo apporto causativo all’evento (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254298-01; Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, NOME, Rv. 240701-01; Sez. 2, n. 5845 del 16/02/1995, COGNOME, Rv. 201334-01).
EÕ stato inoltre chiarito che, ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontˆ di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalitˆ di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietˆ umana (Sez. 2,
n. 6824 del 18/1/2017, COGNOME, Rv. 269117-01; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, COGNOME, Rv. 253714-01).
Tale principio è stato ribadito anche nel caso di intermediario nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, che risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalitˆ di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietˆ umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 27072301).
3.3.2. I medesimi principi sono stati ribaditi ed applicati anche al concorrente nel reato di usura, affermando che chi mette in contatto l’usuraio con l’usurato, benchŽ su richiesta di quest’ultimo, che gli abbia rappresentato la propria necessitˆ di ottenere un prestito, risponde del reato di usura qualora conosca le condizioni alle quali la pattuizione dovrˆ essere conclusa; sul versante oggettivo, infatti, la condotta si pone quale causa efficiente della conclusione dell’accordo usurario e, sul versante soggettivo, l’intervento non è fondato su uno slancio solidaristico della persona offesa realizzato nell’interesse esclusivo di questa, dal momento che l’agente – quand’anche stimolato dalla richiesta di aiuto della persona offesa – crea consapevolmente le condizioni per la soggezione della vittima all’obbligo di pagare interessi del tutto (Sez. 5, n. 2425 del 31/10/2024, dep. 2025, Barbato, Rv. 287496-01).
3.3.3. Non ostano i princ’pi di diritto sopra richiamati allÕaffermazione secondo la quale chi mette in contatto l’usuraio con l’usurato, benchŽ su richiesta di quest’ultimo, anche nel caso in cui il prestito sia stato giˆ ottenuto, risponde del reato di usura qualora conosca le condizioni alle quali la pattuizione è stata conclusa; anche in questo caso, infatti, pu˜ dirsi che la condotta si pone quale causa efficiente della esecuzione dell’accordo usurario giˆ concluso e che, sul versante soggettivo, l’intervento non è fondato su uno slancio solidaristico della persona offesa realizzato nell’interesse esclusivo di questa, dal momento che l’agente – quand’anche stimolato dalla richiesta di aiuto della persona offesa – crea consapevolmente le condizioni per la soggezione della vittima all’obbligo di pagare interessi del tutto
3.4. Tenuto conto dei princ’pi affermati da questa Corte, si tratta quindi di verificare se la condotta dellÕintermediario, invece di realizzare un interesse delle persone offese, risulti finalizzato a dare corso alla vicenda estorsiva, consentendo agli autori della minaccia di ricevere l’ingiusto profitto usurario; se si sia trattato non di mero ausilio nellÕinteresse esclusivo della vittima, ma di assecondamento nell’esecuzione dell’ ; se la condotta dellÕintermediario, lungi dal risolversi in un comportamento di semplice e disinteressato ausilio per la persona offesa, si sia in concreto tradotta in un indispensabile collegamento tra la
medesima persona offesa e gli usurai/estorsori, affinchŽ questa soddisfacesse le illegittime pretese di questi, in ci˜ realizzando appieno, attraverso la propria condotta “atipica”, la figura del concorrente nel delitto di estorsione e di usura materialmente ascritto ai correi.
3.4.1. Nella fattispecie, pur avendo la Corte di appello ritenuto dimostrato che lÕapporto della NOME all’illecita trattativa si era rivelato indispensabile alla conclusione dell’affare per i COGNOME e i loro accoliti, ovvero per fare ottenere la somma di 40.000,00 euro a fronte di un prestito di 23.000,00, con interessi pari a 17.000,00 euro, affermando che, in tal modo, sostanzialmente consent’ agli usurai/estorsori di raggiungere il proprio scopo, ha escluso il concorso della COGNOME nei reati di estorsione ed usura per carenza dellÕelemento soggettivo in quanto la stessa avrebbe ottenuto per la COGNOME Òcondizioni di favoreÓ, quali lÕesclusione di ulteriori minacce in danno di NOME COGNOME e lÕesclusione di ulteriori interessi usurari, che solitamente si aggiungono in caso di ritardo nel pagamento (circostanza, questÕultima, peraltro inesatta posto che la stessa Corte di appello dˆ atto di come, NOME COGNOME, per il ritardo di venti giorni nel versamento della somma di 40.000,00 euro, pretendeva ulteriori 20.000,00 euro).
3.4.2. In tal modo, la Corte di appello non si è adeguatamente confrontata con tutti gli elementi sui quali si era fondato il ragionamento del giudice di primo grado ed ha apoditticamente ritenuto che la condotta della COGNOME, pur avendo consentito agli usurai/estorsori di raggiungere il proprio scopo, fosse censurabile unicamente dal punto di vista deontologico, omettendo di confutare sulla base di specifici dati fattuali, che rendano verosimile la conclusione del percorso logico cui è pervenuta, le argomentazioni spese in proposito nella sentenza di primo grado, di spiegare per quali motivi le stesse fossero incomplete o non corrette ovvero incoerenti, con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente motivazione.
La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, nei confronti di NOME COGNOME, per un nuovo giudizio, alla luce dei principi fissati e dei rilievi svolti da questa Corte.
Le parti civili si sono costituite anche nel giudizio di cassazione ed hanno chiesto la condanna alle spese di questo grado. In ragione dell’esito del giudizio, che è di annullamento con rinvio, esse non possono ottenerle, potendo le stesse far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrˆ accertare la sussistenza, a carico degli imputati, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all’ordinario criterio della soccombenza (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, COGNOME, Rv. 283987-04; Sez. 5, n. 25469 del
23/04/2014, COGNOME, Rv. 262561-01; Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003, NOME, Rv. 226260-01).
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Riserva al definitivo il provvedimento di liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti civili.
Cos’ è deciso, 13/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME