Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17649 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 9/11/2023 che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, in ordine ai reati di usura ed estorsione, entrambi aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen.
Con tre motivi, la difesa lamenta:
1.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, nonché travisamento, in ordine all’interpretazione che il Tribunale ha dato del contenuto delle intercettazioni telefoniche. In particolare, da una lettura ponderata, unitaria e non parcellizzata dei dialoghi captati, si ricavava uno spaccato completamente diverso da quello ipotizzato a carico dell’indagato, non emergendo alcun elemento atto a dimostrare che il ricorrente avesse in qualsiasi modo svolto, anche quale intermediario, l’attività di procacciatore di clienti a favore dell’attività di usura svolta dai COGNOME, risultando semmai l’indagato stesso vittima di usura, così rendendo del tutto priva di rilievo, a fini concorsuali, circostanza che, in qualche occasione avesse percepito un esiguo compenso.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Si evidenzia come nessun elemento probatorio acquisito deponesse nel senso di ritenere sussistente nella condotta dell’imputato anche i connotati dell’aggravante speciale in entrambe le declinazioni normative, stante anche la natura del rapporto intercorrente tra l’indagato e i COGNOME, di carattere personale e del tutto avulso da qualsiasi logica mafiosa.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. Si lamenta che l’ordinanza impugnata abbia fatto richiamo – a sostegno delle esigenze – alla mera operatività della presunzione legale richiamando l’oggettiva gravità di fattispecie del reato, omettendo sia i necessari riferimenti ad indici fattuali relativi al caso concreto, sia di accertare l’esistenza di occasioni prossime al delitto.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria del 22/03/2024, ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale, facendo richiamo al contenuto delle intercettazioni, ha ritenuto emergesse il ruolo del
ricorrente di procacciatore di clienti per i prestiti usurari, fungendo d intermediario, al quale veniva corrisposta una quota rispetto alle rate pagate circostanza che consentiva di escludere che lo stesso si ponesse come terzo, disinteressato alla vicenda -, attività connesse a quelle estorsive contestate al capo 37 della rubrica provvisoria sul rilievo che l’indagato partecipava alle intimidazioni che gli usurai esercitavano sui loro debitori, al fine di ottenere il guadagno a lui spettante dall’attività usuraria.
A fronte di tale ricostruzione, il primo motivo di ricorso risulta diretto sollecitare una diversa lettura di elementi già oggetto di congrua valutazione da parte del Tribunale che, mostrando di confrontarsi con i rilievi difensivi, ha ricostruito i termini della partecipazione del ricorrente all’attività illecita contes – in relazione sia ai prestiti usurari, sia all’attività estorsiva realizzata al f ottenere il pagamento dei ratei del prestito -, superando la dedotta riconducibilità dei contatti dell’indagato con coloro che prestavano illecitamente il denaro alla circostanza di essere anch’egli vittima di usura e, dunque, di avere agito nell’esclusivo interesse del debitore del rapporto usurario.
La circostanza che il ricorrente percepisse – anche con continuità – un aggio sull’attività di prestito usurario svolta dai COGNOME, la cui misura veniva da quest ultimi stabilita, consente di escludere che lo stesso fosse un mero intermediario mosso soltanto dall’intento di perseguire l’interesse della vittima, per come, peraltro, si ricava dall’esplicito riferimento alla remunerazione che gli sarebbe stata assicurata dall’attività di prestiti usurari in favore di soggetti facoltosi, dal fat sottolineare al debitore la necessità di essere puntuale nei pagamenti, dalla presenza agli episodi minacciosi oggetto di contestazione (in particolare, si citano quelli del 12 novembre e del 22 dicembre 2020) a cui il Tribunale ha conferito, in ragione del complesso delle circostanze di fatto in cui avvengono e in ragione dell’appartenenza dei COGNOME a clan di ‘RAGIONE_SOCIALE, valenza rafforzativa dell’illecita pretesa avanzata dal concorrente COGNOME NOME COGNOME, anche con modalità minacciose e financo evocative, per l’uso del plurale, della forza di intimidazione del clan di RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
Il Tribunale risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità, a mente del quale ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017,
NOME, Rv. 270723 – 01; da ultimo, conforme Sez. 2, n. 6329 del 13/12/2023, dep. 2024, Raduanu).
Sul punto, le deduzioni difensive non appaiono decisive, non incidendo sugli elementi valorizzati dal Tribunale in relazione alla definizione del ruolo e del contributo del ricorrente, finendo anche per prospettare una differente lettura delle intercettazioni, nei termini indicati in ricorso, non consentita in sede di legittimit
Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., l’ordinanza impugnata risulta corredata da congrua motivazione sul piano del metodo, avendone ravvisato la sussistenza in relazione alla dimostrata consapevolezza di procacciare clienti per un’attività usuraria per la famiglia COGNOME, riconoscendone la forza intimidatrice sul territorio, sottolineando, inoltre, come le attività estorsi fossero caratterizzate anche da implicite intimidazioni di carattere ambientale. Con la conseguenza che i rilievi difensivi incentrati sull’assenza dell’intento di agevolare la cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE non si appalesano decisivi ai fini della permanenza della presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari e dell’inadeguatezza di misure differenti dalla custodia in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale, richiamata la presunzione relativa alla contestata aggravante speciale, ha rilevato come la gravità delle condotte, la ripetitività delle stesse, il ruolo ricoperto e la circostanza dell’avere approfittato di persona in stato di bisogno, esprimessero un quadro cautelare allarmante, anche tenuto conto dell’assenza di elementi positivi tali da affievolire le esigenze di prevenzione, attuali anche in ragione della scelta del ricorrente di negare gli addebiti, prospettando un ruolo di vittima, e della stessa non particolare risalenza degli eventi contestati.
A fronte di tali argomenti, le censure difensive appaiono generiche, non essendo allegati ulteriori elementi tali da superare le conclusioni a cui perviene l’ordinanza impugnata e a nulla valendo il riferimento al dedotto mancato accertamento di occasioni prossime di reato. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n.4321 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280452 – 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282766 02).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 9/04/2024