Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40280 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE D’APPELLO di BARI
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
lette le note scritte dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 1729/2021 della Corte di cassazione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di ricettazione a lui ascritti sub c), d) ed e) in quanto estinti per prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena e confermando la pronuncia di condanna emessa in data 29 maggio 2018 dal Tribunale di Foggia per i residui reati di cui agli artt. 110-629 e 648-bis cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo e il secondo motivo, si contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione in concorso, eccependo la fallacia della piattaforma indiziaria (che si risolverebbe in equivoche congetture) e l’impossibilità di ricondurre alla fattispecie in contestazione l’attivit intermediazione, diretta a favorire, su loro richiesta, il recupero della refurtiva d parte dei derubati, senza condotte di violenza e minaccia e operando per tutelare i soli interessi altrui.
2.2. Con il terzo motivo, la difesa si duole dell’affermazione di responsabilità in ordine al riciclaggio, evidenziando incongruenze nelle emergenze istruttorie da cui avrebbe dovuto escludersi l’identità tra il macchinario sequestrato e quello di cui la persona offesa aveva denunciato la sottrazione.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo, inerenti entrambi il concorso in estorsione, possono essere esaminati congiuntamente.
La sentenza impugnata chiarisce adeguatamente – pp. 4-5 – come l’imputato si sia proficuamente attivato per consentire la restituzione ai NOME COGNOME di un trattore loro rubato, previo pagamento di una somma a chi aveva la materiale disponibilità del bene (ovvero tale NOME COGNOME, con il quale l’imputato come evidenziato da fonti orali, conversazioni intercettate e attività di polizia giudiziaria – aveva una rodata contiguità in affari illeciti); è stato c congruamente escluso il perseguimento soltanto di un proprio personale interesse e la penale rilevanza dell’intervento mediatore.
La conclusione, oltre che intangibile nel giudizio di legittimità per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda storica, è del tutto conforme all’insegnamento di questa Corte, secondo cui, ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita. Ne consegue che anche
l’intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da moti di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 27072301; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269117-01).
Nel caso di specie, COGNOME, su richiesta dei derubati, lungi dall’essere mosso solo dalla volontà di tutelare esclusivamente questi ultimi, agì con la piena coscienza e volontà di procurare «a sé o ad altri» – quanto meno al solo COGNOME – un ingiusto profitto con altrui danno. È, del pari, indubitabile l’illiceità meccanismo del cosiddetto “cavallo di ritorno”: cfr. Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Parigino, Rv. 276572-01, che sussume nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. la condotta di chi richieda alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per la restituzione di quanto illecitamente sottrattole; invero, colui che sia stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione, sicché la richiesta di denaro in cambio dell’adempimento dell’obbligo giuridico di restituire, che incombe sull’agente, costituisce una minaccia tale da influire sulla libertà di determinazione del soggetto passivo).
Tutti i suddetti profili di censura risultano, dunque, non consentiti, siccome unicamente diretti a sollecitare una nuova rivalutazione delle emergenze procedimentali, e, comunque, manifestamente infondati, attesa la correttezza della sussunzione della condotta materiale dell’imputato nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen., declinata in concreto in forma concorsuale.
Ad analoghe conclusioni occorre pervenire quanto il terzo motivo, relativo al delitto di riciclaggio.
I giudici di appello, prendendo espressamente in carico le doglianze difensive riproposte anche in questa sede, hanno già dato compiutamente atto delle risultanze istruttorie in ordine all’identificazione della fresa, oggetto materiale d riciclaggio di cui al capo b), mediante descrizione dettagliata della res da parte della persona offesa e solo successiva esibizione di quanto in sequestro con conseguente positivo riconoscimento; la pregressa attività di polizia giudiziaria aveva, peraltro, permesso di accertare il possesso di analogo utensile in capo all’imputato, quando non aveva ancora proceduto alle operazioni di riverniciatura, che costituiscono in concreto le modalità di occultamento della provenienza delittuosa del macchinario (pp. 3, 5).
Le censure del ricorrente, a fronte di ciò, risultano, dunque, generiche e non consentite, in quanto meramente reiterative e dirette a un’alternativa rilettura del compendio probatorio.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
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Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
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Il Consiglier estensore
Presidente