Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Cesena il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 20.10.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per Vinammissibilità dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa dello COGNOME e dello COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 21.4.2022. il Tribunale di Forlì aveva riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del delitto di estorsione pluriaggravata in concorso per cui, ritenute per il solo COGNOME le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, escluse invece per NOME COGNOME cui aveva ritenuto la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla aggravante, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa ed NOME COGNOME alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato allo COGNOME la pena accessoria conseguente all’entità di quella principale e condannato entrambi al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile rimettendone la liquidazione ad altra sede;
ricorrono per cassazione lo COGNOME e lo COGNOME a mezzo del medesimo difensore di fiducia AVV_NOTAIO che deduce:
2.1 per lo COGNOME:
2.1.1 violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione: segnala che la corte d’appello di Bologna ha liquidato in poche righe gli articolati motivi di censura formulati dalla difesa aggiungendo che, pur in presenza di una “doppia conforme”, non è consentito eludere; sottolinea che, nel caso di specie, la Corte non ha vagliato l’effettiva portata intimidatrice della condotta tenuta dal ricorrente alla luce delle circostanze del caso concreto ivi compreso il profilo soggettivo della persona offesa ed ha omesso di vagliare il contenuto delle conversazioni intercettate e delle immagini del circuito di videosorveglianza della Stazione di servizio che smentivano le dichiarazioni della persona offesa; sottolinea come la difesa avesse evidenziato che soltanto l’ascolto diretto della conversazione registrata, protrattasi per 41 minuti, avrebbe consentito di apprezzarne la reale valenza e di valutare la effettiva portata dei riferimenti operati dal ricorrente a vicende diverse (quali gli scontri con gli albanesi) che era intervenuto alla fine del colloquio quando l’accordo con il COGNOME era stato già raggiunto; segnala che dall’ascolto diretto non risulta affatto il riferimento dello COGNOME alla conoscenza del luogo di residenza della famiglia del COGNOME; riporta parte della conversazione sottolineando come anche il giudice di primo grado avesse dato atto del tenore dialogante del colloquio; sottolinea che in alcun modo era emerso quale fosse il “male ingiusto” che, sia pure larvatamente, implicitamente o indirettamente, sarebbe stato prospettato alla persona offesa; sottolinea che l’ascolto diretto della conversazione avrebbe consentito di rendersi
conto che lo COGNOME avesse a lungo dato ascolto alle ragioni del COGNOME cui pure si era rimesso per la quantificazione del debito e le modalità di pagamento, e di cui tratteggia la personalità, in quanto soggetto già acquirente di stupefacenti dagli albanesi e spacciatore nelle discoteche; ribadisce come il COGNOME, dopo 15 anni, aveva mostrato di non essere in posizione subalterna rispetto allo COGNOME e di non averne alcun timore; sottolinea come la Corte d’appello di Bologna abbia eluso il confronto con questi dati fattuali attribuendo valenza decisiva al gesto dello sgozzamento cui, tuttavia, aveva fatto séguito una conversazione dal tenore incompatibile con le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito; sottolinea ancora che il COGNOME era perfettamente consapevole che la conversazione con lo COGNOME veniva registrata e che sarebbe stata ascoltata dagli investigatori e, ciò nonostante, nessun cenno era avvenuto al gesto dello sgozzamento; rileva che, al momento dell’incontro con lo COGNOME, il COGNOME aveva già allertato i Carabinieri sull’iniziativa del COGNOME, mandante dell’odierno ricorrente tanto che era stata organizzata una consegna controllata del denaro nella sicura consapevolezza, in capo alla presunta persona offesa, che la somma consegnata sarebbe stata prontamente recuperata;
2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 56629 cod. pen. e relativa mancata riqualificazione del fatto: sottolinea che la questione posta dalla difesa non era quella della qualificare in termini di tentativo la consegna “controllata” ma di considerare se ed in che misura la consegna del denaro fosse stata la conseguenza della condotta minatoria dell’imputato ovvero non trovasse origine negli avvenimenti del giugno e del luglio precedenti ed ai quali lo COGNOME era rimasto pacificamente estraneo; aggiunge che anche degli iniziali contatti dell’agosto il COGNOME aveva dato immediata notizia agli investigatori come, anche, dell’iniziale contatto con lo COGNOME che era entrato in scena quando il COGNOME aveva già ripetutamente allertato le forze dell’ordine che avevano pertanto organizzato la consegna del denaro avvenuta all’esito dell’incontro registrato dalla presunta vittima;
2.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte d’appello ha confermato la sussistenza dell’aggravante delle “più persone riunite” segnalando come, anche in tal caso, proprio l’ascolto della registrazione, avrebbe dato contezza della solo temporanea presenza dello COGNOME al colloquio tra lo COGNOME ed il COGNOME, durato circa 41 minuti solo per 13 dei quali era stato presente lo COGNOME; segnala, inoltre, che la Corte d’appello ha omesso di confrontarsi con i rilievi difensivi concernenti la ricostruzione operata dal primo giudice e che, dalla stessa
motivazione della sentenza impugnata, emerge che la Corte d’appello, al contrario di quanto aveva fatto il GIP, non ha proceduto all’ascolto della registrazione, su cui la difesa aveva articolato le proprie considerazioni e che aveva portato lo stesso GIP ad escludere la presenza di riscontri alla circostanza secondo cui sarebbe stato proprio lo COGNOME, alla fine dell’incontro, a richiedere al COGNOME i 600 euro, circostanza che la Corte d’appello, dal canto suo, ha invece considerato “inconfutabile”; riporta, ancora, la trascrizione della parte iniziale del colloquio tra lo COGNOME ed il COGNOME da cui emerge chiaramente la estraneità dello COGNOME alla vicenda; ribadisce come gli elementi evidenziati dalla difesa e trascurati dalla Corte d’appello avrebbero dovuto invece essere considerati ai fini del vaglio di attendibilità della persona offesa, smentita proprio dal contenuto delle registrazioni che, inoltre, contraddicono la tesi secondo cui la vettura sarebbe stata lasciata accesa per garantire una rapina fuga;
2.2 per lo COGNOME:
2.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 110, 629, comnni primo e secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.: rileva che la motivazione della sentenza impugnata è viziata nella misura in cui la valutazione della attendibilità della persona offesa non è stata operata alla luce del contenuto della registrazione audio e video acquisita in atti e, per altro verso, è rimasta silente sulle confutazioni difensive proprio alla luce di tale riscontro oggettivo, da cui risulta l’assenza di ogni concreto e fattivo intervento dell’odierno ricorrente; ripercorre, quindi, le considerazioni svolte alla luce del contenuto della registrazione circa il ruolo e la presenza del ricorrente all’incontro con il COGNOME; riporta parte della trascrizione del colloquio tra COGNOME e COGNOME circa le ragioni che avevano portato il primo a farsi accompagnare sul posto dallo COGNOME, del tutto ignaro ed estraneo alla vicenda; ripercorre, ancora, la cronologia dell’incontro ricostruita sulla base della registrazione audio e video a suo avviso perfettamente coerente con la versione difensiva che, tuttavia, la Corte ha semplicemente omesso di prendere in esame limitandosi a valorizzare in termini apodittici la versione della persona offesa benché smentita da elementi di prova diretta;
la Procura Generale, pur a fronte della richiesta di trattazione orale tempestivamente avanzata dalla difesa, ha trasmesso le proprie conclusioni scritte, a valere come memoria, concludendo per la inammissibilità di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei termini e per le ragioni di séguito esposte.
NOME COGNOME ed NOME COGNOME erano stati tratti a giudizio e giudicati responsabili, nei due gradi di merito ed all’esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di estorsione pluriaggravata in danno di tale NOME COGNOME.
Il Tribunale di Forlì aveva ricostruito la vicenda che sarebbe scaturita da un debito relativo ad una fornitura di sostanza stupefacente in favore di NOME COGNOME e risalente al 2005; secondo il primo giudice gli elementi acquisiti tra cui, in primo luogo, le dichiarazioni della persona offesa, avevano consentito di apprendere che nel 2020 tale NOME COGNOME aveva richiesto al COGNOME il pagamento di quella fornitura di stupefacente e che, di fronte del persistente rifiuto del suo interlocutore, trovandosi peraltro egli ristretto agli arresti domiciliari, aveva pensato bene di rivolgersi ed inviare da costui NOME COGNOME di cui era nota la personalità e le capacità “persuasive”.
Dopo alcuni tentativi del COGNOME di evitare l’abboccamento sollecitato dallo COGNOME, era accaduto che i due si erano incontrati il giorno 27 agosto del 2021 nel bar dell’area di servizio IP di Forlimpopoli dove COGNOME era giunto a bordo di un’autovettura condotta da NOME COGNOME.
La conversazione che ne era seguita era stata integralmente registrata dal COGNOME e consegnata agli investigatori, previamente avvisati e che sarebbero perciò intervenuti in occasione della programmata (e “controllata”) consegna del denaro.
Il primo giudice aveva stimato attendibile la persona offesa le cui parole erano state riscontrate dal contenuto delle conversazioni telefoniche e tra presenti oltre che scevre da intenti calunniatori.
Aveva richiamato le immagini del circuito di videosorveglianza del bar della stazione di servizio IP dalla cui visione cui era possibile notare l’arrivo dell’Audi condotta da NOME COGNOME il quale aveva accompagnato lo COGNOME avendo cura, secondo i giudici di primo grado, di lasciare la macchina con il motore acceso al fine di garantirsi una fuga rapida ed immediata e che, alla fine del colloquio tra COGNOME e COGNOME, aveva rammentato a costui la necessità di corrispondere almeno 600 euro.
Il primo giudice aveva riconosciuto a COGNOME le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti ed alla pure contestata recidiva; aveva riconosciuto a COGNOME la attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. stimata
prevalente rispetto alle aggravanti tra le quali aveva peraltro escluso la recidiva contestata.
2. Lo COGNOME aveva proposto appello articolando tre motivi.
Con il primo motivo (cfr., pagg. 3-11 dell’atto di appello) aveva contestato la sussistenza del delitto ascrittogli invocando il tenore della conversazione ribadendo la imprescindibile necessità di procedere ad un ascolto diretto da parte del collegio – registrata in occasione dell’incontro con il COGNOME che, a suo avviso, non consentiva di rilevare alcuna minaccia da parte sua nei confronti del proprio interlocutore.
In particolare, aveva contestato la ricostruzione operata dalla persona offesa circa il momento in cui l’imputato avrebbe “mimato” il gesto dello “scannamento” insistendo sul fatto che era stato sempre il COGNOME a parlare di “minacce” suscitando, a tal proposito, la reazione dello COGNOME ignaro, al contrario della persona offesa, che la conversazione veniva nel frattempo registrata.
L’appellante aveva insistito sul fatto che era stato lo stesso COGNOME a stabilire la somma da restituire e persino il “piano di rientro” mentre i riferimenti dello COGNOME alle condanne da lui subite era intervenuto alla fine del colloquio quando ogni aspetto era stato chiarito e l’accordo per la restituzione era stato perfezionato.
La difesa aveva inoltre osservato che il COGNOME aveva sin dal luglio denunciato alle forze dell’ordine gli approcci del COGNOME avendo poi proceduto a registrare sia i contatti telefonici intercorsi con lo COGNOME, subentrato al momento dell’arresto del primo, che il colloquio intervenuto alla fine del mese di agosto quando l’imputato era già stato attratto nella “rete” tessuta dalla presunta persona offesa.
Con il terzo motivo e con l’appello dello COGNOME la difesa aveva infine contestato la sussistenza della aggravante delle “più persone riunite” sottolineando le ragioni e la occasionalità della presenza del coimputato all’incontro del 27 agosto e, in particolare, la attendibilità della ricostruzione fornita dal COGNOME circa il fatto che sarebbe stato proprio lo stesso COGNOME, verso la fine della conversazione a ricordare, in termini recisi, l’impegno di versare almeno 600 euro.
In particolare, la difesa aveva richiamato l’attenzione sulla veridicità della versione offerta dagli imputati circa le effettive ragioni per le quali lo COGNOME si era fatto accompagnare dallo COGNOME il quale, dopo 13 minuti, si era allontanato richiamato dalle rimostranze di una persona che si era lamentata del motore
lasciato acceso, aveva spostato la vettura (come si rileva dalle immagini del circuito di videosorveglianza) rimanendovi a bordo e non più facendo rientro all’interno del bar.
Prima di passare ad esaminare la sentenza qui impugnata occorre ribadire che integra senz’altro il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il destinatario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell’esercizio di
una pretesa non tutelabile dall’ordinamento (cfr., Sez. 3 – , Sentenza n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767 – 01: Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 15/01/2014, Do, Rv. 258284 – 01: Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, Conversazno, Rv. 251547 – 01).
Per altro verso, e con specifico riferimento al secondo motivo del ricorso dello COGNOME, questa Corte ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona offesa e non rilevano, perciò, ai fini del verificarsi dell’evento.
Per questa ragione, il fatto che la vittima dell’estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all’arresto dell’autore della condotta illecita non elimina e non fa venir meno lo stato di costrizione o, comunque, di limitazione della libertà di autodeterminazione ma rappresenta, piuttosto, una delle molteplici modalità con cui la persona offesa ritiene, soggettivamente, di reagire alla condotta minatoria di cui è destinataria.
Il legislatore, con la formula adottata (“… costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa”) ha inteso prendere in considerazione lo stato oggettivo di costrizione non distinguendo le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva ma ha messo l’accento sull’aspetto del condizionamento dell’altrui volontà; ne consegue che l’iniziativa della persona offesa di allertare le forze dell’ordine, acquisire, come nel caso di specie, elementi a carico dell’agente e, da ultimo, procedere ad una consegna “controllata” del danaro, non soltanto non consente di ritenere la condotta contestata irrilevante dal punto di vista penale ma nemmeno di ricondurla nella ipotesi del tentativo di estorsione trattandosi, invece, di estorsione consumata (cfr., Sez. 2 – , n. 12675 del 20/12/2018, dep. 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275417 – 01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, dep. 14/01/2013, COGNOME, Rv. 254450 – 01; Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, COGNOME, Rv. 244671 – 01, in continuità con Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, COGNOME, Rv. 214642 – 01).
3.1 Il primo motivo del ricorso dello COGNOME propone censure non consentite in questa sede finendo per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale, essendo appena il caso di ribadire che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148).
Vagliando, inoltre, la completezza e congruità della motivazione della sentenza di appello, si è da sempre affermato che l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata non è di per sé rilevante laddove l’apparato motivazionale offra, nel suo complesso, ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non potendo perciò comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione che rileva solo quando, per effetto di tale critica, ed all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, il ragionamento risulti disarticolato in uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227).
Va inoltre ribadito che, nel caso di specie, si è in presenza di una “doppia conforme” di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 – , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Tanto premesso, rileva il collegio che la Corte d’appello ha, complessivamente, dato conto delle ragioni difensive pervenendo alla conferma dell’ipotesi accusatoria e, in particolare, della sussistenza degli elementi propri del delitto di estorsione, alla luce di una lettura complessiva della vicenda che non si presta a rilievi di legittimità.
Al di là, infatti, delle specifiche modalità in cui si era articolata l conversazione intercorsa con il COGNOME il giorno 27 agosto del 2021, i giudici di merito hanno valorizzato, in primo luogo, la circostanza secondo cui il COGNOME, poco dopo aver avanzato la richiesta al COGNOME facendo chiaramente riferimento a minacce (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado: “… se non paghi, sarebbe un peccato utilizzare armi, fare morti, visto che hai una famiglia …”), era stato tratto in arresto e, per questa ragione, aveva pensato bene di incaricare NOME COGNOME ben conosciuto dallo stesso COGNOME “… per fama e precedenti penali …” (cfr., ivi, pag. 3) il cui intervento, perciò, oltre che al recupero di un “credito connesso ad una attività di spaccio, si era inserito in una vicenda già caratterizzata dalla formulazione di minacce da parte del COGNOME.
Il GIP prima e la Corte d’appello, poi, hanno inoltre sottolineato che, indipendentemente dal “tono” colloquiale della conversazione (di cui ha dato atto lo stesso primo giudice che – cfr., pag. 7 della sentenza di primo grado – aveva proceduto al diretto ascolto della conversazione registrata dalla persona offesa il 27 agosto), il COGNOME era stato ben consapevole della formulazione di più o meno velate minacce da parte dallo COGNOME il quale, infatti, aveva esordito sottolineando che “… quando chiamano me è perché devono rientrare” (cfr., ivi pag. 4) e che sperava che il suo interlocutore si fosse “informato” sulla sua persona finendo per ricordargli come egli si fosse reso responsabile di episodi in cui aveva picchiato gravemente alcuni soggetti finendo per essere condannato per tentato omicidio.
In questo contesto, correttamente la Corte d’appello ha potuto confermare la diagnosi formulata dal primo giudice sottolineando che la condotta dello COGNOME era evidentemente diretta ad ottenere il pagamento della somma dovuta per lo stupefacente forzando in tal modo la volontà del COGNOME sia attraverso il richiamo alla sua “fama” criminale che con frasi allusive idonee, comunque, ad indurre la vittima a rivolgersi alle forze dell’ordine per sottrarsi alla minacce già velatamente formulate dall’imputato con il chiaro riferimento al suo ruolo di “esattore” per conto degli albanesi.
La Corte d’appello ha inoltre motivato anche sul gesto del “taglio della gola” che lo COGNOME avrebbe mimato nel corso della conversazione e che, ovviamente, non poteva emergere dalla registrazione audio prodotta dal COGNOME;
vero che, a fronte del rilievo operato dalla difesa con l’atto d’appello, la Corte si è limitata ad affermare che il COGNOME aveva fatto riferimento all’espressione “chiudere” (la partita) per fissare il momento in cui il gesto era intervenuto non rispondendo, in maniera altrettanto specifica, sulla considerazione difensiva corroborata dalla trascrizione della conversazione riportata alle pagg. 6-7 dell’atto di appello che darebbe conto, invero, di un tono complessivamente non minaccioso da parte dello COGNOME.
E, tuttavia, la lettura complessiva delle due sentenze di merito, anche indipendentemente dal gesto suindicato, consente senz’altro di confermare l’inquadramento della condotta dello COGNOME nella fattispecie della estorsione consumata essendo pacifico che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (cfr., Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 14/03/2013, COGNOME, Rv. 254797 – 01; Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, COGNOME, Rv. 240950 – 01).
Né, come ha correttamente osservato la Corte d’appello, poteva rilevare che il COGNOME avesse proposto un “piano di rientro” su cui lo COGNOME aveva convenuto; è evidente che si era comunque trattato della accettazione, da parte della persona offesa, di una richiesta ingiustificata cui aveva dovuto sottostare all’esito e per effetto delle più o meno esplicite minacce provenienti da persona da lui ben conosciuta per “fama criminale” e che, anzi, non aveva mancato l’occasione di ricordargli il suo “curriculum”.
3.2 Il secondo motivo del ricorso dello COGNOME è fondato come è fondato il primo motivo del ricorso dello COGNOME.
Costui ha costantemente protestato la propria estraneità all’iniziativa dello COGNOME sostenendo di essersi limitato ad accompagnare quest’ultinno che era privo della patente di guida ma di ignorare le ragioni dell’incontro con il COGNOME cui non aveva partecipato essendosi limitato a rimanere all’interno del bar per 13 dei 41 minuti in cui era si era sviluppata la conversazione tra i due quando si era allontanato per spostare la vettura (che aveva lasciato accesa per problemi alla batteria, cosa che aveva suscitato le lamentale di alcune persone presenti) e non più rientrando nel locale.
In particolare, aveva fatto presente, con l’atto d’appello (cfr., ivi, pagg. 1415), che lo stesso COGNOME aveva in realtà confermato la sua estraneità laddove
aveva fatto presente al COGNOME che “quando devo parlare con una persona ho piacere che venga solo quella persona” scusandosi, anzi, per essere stato costretto a farsi accompagnare in quanto privo di patente di guida; a conferma della tesi difensiva, l’appellante aveva inoltre evidenziato che, nel momento più “delicato” della vicenda, ovvero in occasione della riscossione del denaro, lo COGNOME – a conferma del fatto che era effettivamente impossibilitato a guidare – si era fatto accompagnare dal padre.
A fronte di questi rilievi, puntuali e specifici, la Corte d’appello si è limitata a ritenere non “credibile” che COGNOME si fosse fatto accompagnare da una persona estranea alla vicenda aggiungendo che non era “credibile” che non avesse la patente.
In tal modo, tuttavia, i giudici di secondo grado hanno di fatto eluso la doglianza difensiva finendo per formulare un giudizio sostanzialmente autoreferenziale ed apodittico.
Per altro verso, l’appellante aveva insistito sul fatto che proprio dalla registrazione del colloquio operata dal COGNOME (e dalle stesse immagini tratte dal circuito di videosorveglianza della stazione di servizio) era emerso che lo COGNOME, dopo 13 minuti, nel corso dei quali non sarebbero state profferite frasi o assunto atteggiamenti anche indirettamente minatori, si era allontanato uscendo dal locale dove non aveva più fatto rientro; la Corte, anche su questo punto, con sostanziale elusione della doglianza difensiva, si è limitata a ribadire, in termini meramente apodittici, che lo COGNOME era “certamente” consapevole delle intenzioni dello COGNOME “data la presenza costante all’incontro” (cfr,. pag. 7 della sentenza impugnata).
E, ancora, l’atto d’appello aveva sollecitato i giudici di secondo grado sul fatto, ritenuto significativo dal primo giudice, secondo cui lo COGNOME aveva lasciato il motore acceso (cfr., pag. 6 della sentenza di primo grado: “… come per garantire una celere fuga in caso di problematiche sopraggiunte …”); in particolare, la difesa aveva evidenziato che, richiamato da alcune persone presenti, lo COGNOME era uscito dal bar, aveva spostato la vettura ed aveva spento il motore, evidenziando come proprio tale condotta, come oggettivamente riscontrabile, rendeva del tutto arbitraria la considerazione svolta dal primo giudice e, per altro verso, fosse invece emblematica della sostanziale estraneità dello COGNOME al colloquio tra lo COGNOME ed il COGNOME.
Sul punto, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata è in realtà del tutto assente avendo i giudici bolognesi ribadito il particolare del motore rimasto acceso e, anzi, dando conto del fatto che una donna si era lamentata per quel
motivo ma, poi, eludendo di fatto le considerazioni difensive certamente rilevanti ai fini della compiuta ricostruzione della vicenda.
Da ultimo, la Corte d’appello ha ribadito la attendibilità della persona offesa che aveva attribuito allo COGNOME, alla fine dell’incontro (cfr., specificamente, pag. 6 della sentenza di primo grado), l’avvertimento di dover consegnare al più presto almeno 600 euro.
La difesa aveva anche su questo aspetto sottolineato che lo COGNOME, quando lo COGNOME ed il COGNOME si erano congedati, si era ormai da tempo allontanato uscendo dal bar e che, per altro verso, era stato lo stesso giudice di primo grado (che, come si è accennato, aveva proceduto all’ascolto diretto della registrazione) a dar conto del fatto che la frase attribuita dal COGNOME allo COGNOME non era udibile (cfr., pag. 10 della sentenza di primo grado) e che, proprio per questo motivo, gli stessi operanti di NOME non avevano proceduto alla sua trascrizione.
A fronte di questi rilievi, la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare in maniera più approfondita, confrontandosi criticamente con questi elementi fattuali, puntualmente evidenziato dalla difesa, piuttosto che limitarsi a sostenere che il COGNOME non aveva alcun motivo per mentire sul punto.
La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna che procederà ad una nuova valutazione dell’aspetto relativo al concorso dello COGNOME e, di conseguenza, alla sussistenza dei presupposti dell’aggravante delle “più persone riunite” contestata e ritenuta a carico dello COGNOME.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e, limitatamente alla circostanza aggravante di cui agli artt. 629, comma secondo, e 628, comma terzo n. 1, cod. pen., nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità del predetto imputato.
Così deciso in Roma, il 24.9.2024