Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9020 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9020 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 11/02/1983
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
letta altresì la memoria depositata nell’interesse dello stesso e con la quale vengono svolte ulteriori argomentazioni a sostegno degli stessi motivi;
ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. e l’assenza di una congrua e idonea motivazione in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma 2 cod. pen, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui, in riferimento al primo motivo di ricorso, ha correttamente qualificato il fatto nella fattispecie di concorso nel reato di tentata estorsione considerati diversi elementi tra i quali, la presenza del ricorrente nel luogo indicato come punto di incontro per lo scambio di denaro in qualità di sorvegliante delle operazioni e, inoltre, il suo tentativo di protezione dei correi dall’identificazione degli agenti giunti nel luogo del fatto di reato (si vedano in particolare 2-4 della sentenza impugnata);
considerato, inoltre, che in tema di concorso in estorsione è stato già affermato in un caso simile che concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di “pizzo”, assista alla espressa richiesta e si allontani con l’autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell’effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell’esistenza di un gruppo organizzato (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016 Ud., Rv. 268284 – 01);
che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, ritenuto anch’esso reiterativo e, quindi, indeducibile, la corte di merito ha correttamente ritenuto sussistente la menzionata circostanza aggravante delle più persone riunite di cui all’art. 629, comma 2 cod. pen. e ha fornito un’idonea e congrua motivazione nella parte in cui, alla luce delle dichiarazioni dei testi, ha constatato la simultanea presenza dell’odierno ricorrente e dei correi nel luogo dello scambio (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso relativo all’intervenuto termine di prescrizione è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di legge palesemente smentite dagli atti processuali;
che, nel caso di specie, il reato di tentata estorsione contestato non risulta – essere prescritto alla data della sentenza d’appello alla luce- del corretto riconoscimento, operato dal giudice di merito, della circostanza aggravante di cui all’art. 629 comma 2 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025
Il Pres,iente