Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43688 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43688 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE Valentia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 28/02/2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la
richiesta di riesame e ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 10 gennaio 2023 nei confronti di NOME COGNOME, che ha condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto il COGNOME, quale appartenente dell’articolazione territoriale della ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Valentia, gravement indiziato della commissione del delitto di estorsione aggravata, in concorso con esponenti di clan di Limbadi e di Tropea, in danno dei soci dell’impresa RAGIONE_SOCIALE incaricata di eseguire i lavori presso il presidio ospedaliero di Trop in epoca compresa tra il 17 dicembre 2018 e il 27 luglio 2019 (capo M della contestazione cautelare).
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l’annullamento, proponendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo i difensori deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnat violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Catanzaro avrebb motivato solo parzialmente sulle censure mosse dalla difesa nel corso del procedimento di riesame.
L’ordinanza impugnata, in particolare, non avrebbe chiarito se il presunto incontro tra NOME COGNOME e NOME COGNOME sia stato effettivamente quello che il COGNOME riferisce a NOME COGNOME, nella giornata del 17 dicembre 2018, se lo stesso fosse il frutto della reale condotta del COGNOME e se vi potesse ess una lettura alternativa di tali elementi probatori rispetto a quella d’accusa.
Rilevano, inoltre, i difensori che Il Tribunale non avrebbe chiarito come il COGNOME e il COGNOME siano entrati in contatto e per quale ragione, se il riferiment non identificato “dirigente di Cosenza” costituisse un espediente per prendere tempo del COGNOME, in assenza di pregresse condotte attive, o un riferimento reale, peraltro da riscontrare.
Non risulterebbe, del resto, alcun contatto del COGNOME con la vittima o che il COGNOME abbia percepito alcuna somma di danaro.
2.2. Con il secondo motivo i difensori censurano, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 274 cod. p pen., in quanto il Tribunale di Catanzaro avrebbe affermato solo apoditticamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
Non opererebbe, infatti, nel caso di specie alcuna presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e, inoltre, le affermazioni del pieno inserimento del COGNOME nelle dinamiche ‘ndranghetistiche e del suo potere di influenza nell’ambito ospedaliero di RAGIONE_SOCIALE Valentia sarebbero prive di riscontri.
Errato sarebbe, inoltre, il riferimento al potere di influenza del COGNOME nell’ambito ospedaliero, in quanto il ricorrente si sarebbe licenziato dall’RAGIONE_SOCIALE tredici anni fa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.
Con il primo motivo i difensori deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnat violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe rispost alle censure proposte nel procedimento di riesame.
3. Il motivo è inammissibile.
I difensori, infatti, censurando la mancata valutazione di elementi probatori asseritamente pretermessi dal Tribunale, sollecitano la Corte di legittimità ad u rinnovato esame di merito dei presupposti della misura cautelare che consenta di pervenire ad una loro lettura alternativa.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità u giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, se che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Il Tribunale del riesame ha, del resto, motivato non certo incongruamente il giudizio di gravità indiziaria sulla base delle intercettazioni di alcune conversazio intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, che discorrono nel ruolo di intermediario assunto dal COGNOME tra le RAGIONE_SOCIALE e i responsabili dei lavori.
Il Tribunale, peraltro, ha correttamente ritenuto che le risultanze dell intercettazioni eseguite, peraltro confermate dalle risultanze probatorie acquisi nel corso delle indagini, non potessero essere assimilate a una chiamata in correità.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell’imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch’esso deve esser attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192, comma terzo, cod proc. pen. (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 (dep. 03/02/2016), Ambroggio, Rv. 265747 – 01; conf. Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 02).
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, del resto, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperien utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/20 Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389).
Nessuna violazione di legge risulta, inoltre, integrata, in quanto la condotta di intermediazione svolta dal ricorrente tra le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’impresa incaricata di svolgere i lavori presso il presidio ospedaliero di Tropea risulta, limiti delibatori propri della sede cautelare, idonea a integrare una forma concorso nel reato di estorsione aggravata.
Ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; n consegue che anche l’intermediario, nelle trattative per la individuazione dell persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di persegu l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (ex Sez. 2, n. 378679 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 – 01).
Con il secondo motivo i difensori censurano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 274 cod. proc. p quanto il Tribunale di Catanzaro avrebbe affermato solo apoditticamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale del riesame ha, infatti, argomentato congruamente l’applicazione della disciplina di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416 bis.1 cod.
pen.
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’ 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previ dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, NOMEno, Rv. 282865).
Il Tribunale di Palermo ha, inoltre, congruamente rilevato che dal compendio probatorio non sono emersi elementi idonei a vincere la doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare i carcere, ma sono, anzi, stati riscontrati elementi sintomatici della sussisten concreta e attuale del pericolo di recidiva, desunto dalla gravità della condott posta in essere dal ricorrente, dai propri precedenti penali, dal suo inserimen nelle dinamiche ‘ndranghetistiche, dalla sua capacità di relazionarsi con i reggent delle ‘ndrine e dal potere di influenza nell’ambito ospedaliero del vibonese, ch non è venuto meno per effetto del proprio licenziamento.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 1 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somm determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.