Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11082 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilita del ricorso;
e
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di Noia, in data 23 gennaio 2020, avev disposto la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni due mesi tre di reclusion ed euro 8.000,00 di multa in relazione al reato di detenzione di sosta stupefacenti di cui agli artt. 110, 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
L’imputata è stata ritenuta responsabille, in concorso con NOME COGNOME, della detenzione di sostanza stupefacente, essendo stata sorpresa con lo stesso nella autovettura, di cui ella era alla guida, su cui venivano trasportati tre involuc termosaldati contenenti poco più di 1 kg. di marijuana, con percentuale di principio attivo utile al confezionamento di circa cinquemila dosi medie singole.
Ha proposto ricorso l’imputata, con atto del difensore, AVV_NOTAIO, il quale articola tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettame necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 378 cod. pen. e vizi della motivazione.
La Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare la condotta nel reato di favoreggiamento personale, per avere l’imputata agito al solo fine di aiutare NOME, suo convivente, ad eludere le investigazioni, senza alcuna intenzione di arrecare un contributo causalmente efficiente alla condotta detentiva.
Si sostiene che la natura permanente del reato in addebito – in tesi accusatoria ancora in essere all’atto dell’accertamento – non osti alla riqualificazione, in quanto il momento consumativo della condotta, nei casi di detenzione finalizzata alla cessione o allo spaccio, coinciderebbe con l’incontro della volontà delle parti, in applicazione del criterio consensualistico-negoziale di matrice civilistica, ovvero, in mancanza di cessione, con quello di materiale apprensione della res illicita.
Non avendo la ricorrente partecipato all’acquisto della sostanza che COGNOME aveva introdotto in auto, illogicamente è stata ritenuta la consapevolezza, da parte sua, del carico trasportato in ragione di talune circostanze fattuali, costitui dall’ingombro degli involucri e dal forte odore emanato dalla sostanza, non limitabile dalla sigillatura effettuata artigianalmente, mai correttamente accertate in istruttoria.
Depone in senso contrario, rispetto a tale consapevolezza, la disapprovazione manifestata dai complici di COGNOME, militanti in un contesto associativo, alla notizia del coinvolgimento della imputata nella operazione.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 73, comma 5 , d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi motivazionali.
La riqualificazione nella ipotesi lieve è stata negata in relazione: 1) al quantitativo sequestrato, pari ad 1 kg. di sostanza stupefacente; 2) all’inserimento dei soggetti in un’organizzazione complessa dedita alla gesticne di una piazz spaccio.
Di contro, quanto al primo elemento, deve ritenersi erroneo il riferimento Giudici di appello al peso lordo della sostanza, anziché al principio attivo, ch specie è risultato pari a gr. 126,72; detto valore risulta inferiore a quello
in gr. 246 per la marjuana, che la giurisprudenza maggioritaria ritiene individui la soglia oltre la quale non è di regola configurabile l’ipotesi lieve, secondo quanto riportato in uno studio statistico citato nella sentenza di questa Sezione n. 45061 del 2022.
Improprio è il riferimento della Corte di appello al numero di dosi medie singole ricavabili, il quale non necessariamente coincide con il numero di dosi in concreto suscettibili di essere commercializzate.
Quanto al secondo elemento, COGNOME è del tutto estranea alla consorteria, cui partecipava esclusivamente COGNOME.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in forza dei medesimi elementi posti a base del diniego della ipotesi lieve. Non vi è stata alcuna valutazione del profilo personologico della imputata, né si è
tenuto conto della sua incensuratezza.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico, proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondato.
La sentenza della Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di concorso del reato con specifico riferimento alla condotta di detenzione di sostanze stupefacenti, spiegando in termini logicamente coerenti come la ricorrente abbia prestato un fattivo contributo causale, per avere condotto il veicolo in cui la droga era trasportata ed accelerato la marcia al fine di eludere il controllo delle forze di polizia.
Per orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, in applicazione dei principi generali sulla responsabilità concorsuale, il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla detenzione di stupefacenti, va ravvisato nell’apporto di un consapevole contributo alla realizzazione collettiva, che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente,
garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (ex multis Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 02).
La tesi difensiva, per cui la condotta contestata andrebbe riqualificata nel delitto di favoreggiamento personale, è basata sulla considerazione atomistica di singoli segmenti di una condotta detentiva in realtà unitaria, che era certamente in essere quando il contributo è stato offerto, mentre non risulta essere stata contestata alcuna cessione. Sono pertanto prive di pregio le deduzioni difensive che correlano il momento consumativo della condotta in addebito, che ha natura ontologicamente permanente, al pregresso acquisto della res illicita, ovvero a quello di una successiva e meramente ipotetica cessione a terzi, secondo un – qui inappropriato – criterio consensualistico-negoziale di matrice civilistica.
Sono COGNOME declinate in fatto le censure tese a sconfessare la consapevolezza, da parte di NOME COGNOME, del contenuto degli involucri trasportati.
Tale consapevolezza è stata desunta, senza distonie logiche, non solo dalla condotta di guida dalla stessa tenuta – avuto riguardo alla improvvisa accelerazione impressa alla marcia, alla vista delle forze dell’ordine – ma anche dal dato oggettivo della collocazione ben visibile, all’interno dell’abitacolo, dell sostanza stupefacente (uno degli involucri era posizionato sul sedile del passeggero) e dal suo odore penetrante.
A sconfessare, anche sotto il profilo dell’elemento psicologico, la corresponsabilità nella detenzione, che la Corte di merito, in termini adesivi rispetto alla sentenza di primo grado, ha delineato con chiarezza e congruità, a nulla rileva la disapprovazione espressa da altri correi di TARGA_VEICOLO in relazione al coinvolgimento di NOME COGNOME nella operazione. La corrispondenza ai fatti di tale ricostruzione, peraltro conformemente accolta dai Giudici di merito, esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità e così pure la verifica di attendibil del racconto del coimputato.
E’ principio pacifico che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati d giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Anche la dedotta disarmonia tra le dichiarazioni assunte in giudizio può rilevare in sede di legittimità esclusivamente ove si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep.
2020, COGNOME, Rv. 278237; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108;).
Quanto al secondo motivo, non è stata fatta corretta applicazione dei principi affermati dalla richiamata sentenza Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149 – 01, per la quale «In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della sussistenza del “fatto lieve”, d effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, quanto al dato ponderale il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309».
La sentenza COGNOME ha anzitutto ribadito, ai fini del riconoscimento della ipotesi autonoma di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., la necessità dell’apprezzamento complessivo di una pluralità di parametri’ in perfetta linea di continuità con Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 (nello stesso senso Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 284319 – 01). Nell’enucleare un metro di giudizio non cogente ma utile a garantire la tassatività della norma incriminatrice, evitando eccessive oscillazioni, la medesima sentenza COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME riferita al caso in cui si debba apprezzare il dato quantitativo e non rilevino specifici indici della offensività del fatto, secondo i criteri indicati dalla pred norma .
Così non è nella vicenda che occupa, in cui si è posta in luce la destinazione delle sostanze al rifornimento di una piazza di spaccio e dunque di contesti organizzati in cui COGNOME era inserito, alla stregua delle intercettazioni telefonich prodotte dalla difesa, senza perciò affermare che in tali circuil:i fosse stabilmente inserita la ricorrente.
E comunque, con riferimento alla marijuana, lo studio statistico riportato nella sentenza COGNOME, ricognitivo di un significativo numero di pronunce rese in un dato periodo temporale, ha rilevato una prevalenza di decisione che hanno ritenuto il fatto lieve per quantitativi non eccedenti 108,3 gr. per la marijuana, mentre, nel caso in esame, si tratta di gr. 1040,8 lordi e di gr. 162,72 di principio attivo (utili al confezionamento di oltre cinquemila dosi medie singole).
Infine, è aspecifico il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla quale la Corte ha dato risposta esauriente e non illogica, rimarcando il livello di offensività della condotta accertata, cui è adeguatamente
commisurata la pena, che non presenta significativi scostamenti dal minimo edittale.
Non si ravvisano lacune nella motivazione, posto che il tema della incensuratezza della imputata non era stato devoluto in appello.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa elle ammende.
Così deciso il 30/11/2023