Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8020 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8020 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in dat a 12 settembre 2024, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 27 giugno 2023, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, e lo aveva condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 5.500,00 euro di multa, ritenuta la recidiva reiterata specifica.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME si sarebbe reso responsabile del reato a lui ascritto perché, in concorso con altri soggetti, avrebbe illecitamente detenuto un quantitativo di 119,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, dal quale era possibile ricavare 334 dosi medie singole, facendolo recapitare a mezzo posta all’interno dell’Istituto penitenziario di Terni, mediante spedizione effettuata da una persona a lui legata, e partita da un ufficio postale di Bari sotto forma di un pacco alimentare apparentemente destinato ad altro detenuto ristretto nella medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Terni.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando sei motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla competenza territoriale.
Si deduce che la Corte d’appello non ha motivato per spiegare perché l’accordo di cessione dello stupefacente, attraverso il quale l’attuale ricorrente avrebbe acquisito la detenzione dello stupefacente, sarebbe intervenuto in Bari. Si precisa che, se accordo vi è stato, questo è stato programmato ed organizzato in Terni, nel cui penitenziario la droga doveva essere introdotta.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., in riferimento ai fotogrammi estrapolati da un DVD del sistema di video sorveglianza interno all’istituto penitenziario di Terni .
Si deduce che i giudici di merito hanno utilizzato a sostegno RAGIONE_SOCIALE condanna una prova inesistente, costituita dalle immagini estrapolate da un DVD del sistema di videosorveglianza interno all’istituto penitenziario di Terni , siccome tale DVD non è presente in atti e, anzi, di esso non è certa neppure l’esistenza .
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., e violazione del diritto di difesa.
Si deduce che, nonostante la difesa abbia chiesto di ricercare e poter visionare il DVD da cui sono stati estrapolati i fotogrammi acquisiti al fascicolo per il dibattimento, e si sia opposta all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE CNR e de gli indicati fotogrammi, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione in relazione alla disposta acquisizione ed utilizzazione degli stessi.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., in relazione al riconosciuto rapporto di parentela tra colui che ha spedito il pacco postale da Bari, NOME COGNOME, e l’attuale ricorrente, NOME COGNOME.
Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente riconosciuto tale rapporto di parentela, assumendo come prova la mancata smentita da parte del l’attuale ricorrente, il quale , in sede d’esame, all’udienza del 27 giugno 2023, non ha indicato il nome del padre biologico. Si osserva che tale operazione è manifestamente illogica, in quanto l’imputato ha anche affermato di non aver mai conosciuto il proprio padre biologico, e, quindi, non avrebbe potuto farne comunque il nome.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., in riferimento a quanto ritrovato nell’immediatezza nel pacco , al fine di individuarne l’effettivo destinatario, e alla asseri ta parentela tra l’imputato e NOME COGNOME.
Si deduce che la Corte d’appello non ha motivato sul la richiesta RAGIONE_SOCIALE difesa di compiere ulteriori accertamenti in ordine al contenuto del pacco, contenente anche schede telefoniche registrate a nome di stranieri, e di verificare l’esistenza di rapporti di parentela tra l’imputato e NOME COGNOME , la quale avrebbe intrattenuto i contatti preliminari alla spedizione con NOME COGNOME, la persona cui formalmente era stato indirizzato il medesimo pacco.
2.6. Con il sesto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla riconosciuta responsabilità dell’imputato.
Si deduce che nella sentenza impugnata manca del tutto la parte motiva in ordine alla condotta concorsuale che sarebbe stata posta in essere dal l’attuale ricorrente. Si osserva che l ‘affermazione di responsabilità non è supportata da alcun elemento processuale, il quale dimostri anche soltanto la previa conoscenza, da parte del l’attuale ricorrente , RAGIONE_SOCIALE presenza nel pacco di sostanza stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l’affermazione di competenza per territorio del Tribunale di Bari, deducendo che non vi sono elementi per ritenere che l’accordo mediante il quale l’ attuale ricorrente avrebbe acquisito la disponibilità RAGIONE_SOCIALE droga sarebbe avvenuto in Bari, e non in Terni o comunque in prossimità dell’istituto penitenziario nel quale la sostanza stupefacente doveva essere introdotta.
2.1. Ai fini RAGIONE_SOCIALE risoluzione RAGIONE_SOCIALE questione appena sintetizzata, occorre muovere dalla descrizione del fatto contenuta nell’imputazione e dalla natura
giuridica del reato per cui si procede, per poi individuare il criterio determinativo RAGIONE_SOCIALE competenza da applicare.
L’imputazione recita: «Artt. 110 c.p., 73 comma 4. 80 comma 1 lett. g) DPR 309/1990 perché, in concorso tra loro e senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, fuori delle ipotesi previste per l’art. 75, illecitamente detenevano 119,5 grammi lordi di sostanza stupefacente di tipo hashish di cui alla Tab. II, facendola recapitare a mezzo posta all’interno dell’Istituto penitenziario di Terni, che avuto riguardo al peso complessivo, da cui era possibile ricavare 334 d.m.g., dalle modalità di occultamento e delle circostanze dell’azione, non appariva destinata ad uso esclusivamente personale. In particolare, ciò facevano il COGNOME NOME spedendo dall’Ufficio Postale di Bari il pacco alimentare in favore a NOME NOME, detenuto presso la casa RAGIONE_SOCIALE di Terni, il quale lo riceveva per conto di COGNOME NOME, anch’esso detenuto presso il medesimo istituto penitenziario. Con l’aggravante del fatto commesso all’interno dell’Istituto RAGIONE_SOCIALE Terni. in Bari l’11 – 19 settembre 2018».
Il reato contestato, quindi, è quello di concorso in detenzione di sostanza stupefacente.
Il reato di detenzione di sostanza stupefacente, poi, è reato (eventualmente) permanente, perché si caratterizza per la tendenziale protrazione RAGIONE_SOCIALE disponibilità RAGIONE_SOCIALE droga, e perciò RAGIONE_SOCIALE condotta, nel tempo (per la qualificazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti come reato permanente, tra le tantissime: Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, COGNOME, Rv. 286105 -01; Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, COGNOME, Rv. 276571 -01; Sez. 7, n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Xhilaga, Rv. 271950 -01).
Trattandosi di un reato permanente, ai fini RAGIONE_SOCIALE competenza si applica innanzitutto la regola generale di cui all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui «e si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione » (cfr., per l’applicazione di detta regola anche, specificamente, ai reati ‘eventualmente permanenti’, Sez. 3, n. 32041 del 01/07/2025, COGNOME, Rv. 288569 -02, e Sez. 3, n. 28457 del 28/04/2021, COGNOME, Rv. 281594 -01).
E, perciò, nel caso di concorso in detenzione RAGIONE_SOCIALE medesima sostanza stupefacente da parte di più persone e in più ambiti spaziali, il luogo del commesso reato deve individuarsi avendo riguardo alla condotta del concorrente che per primo ha avuto la disponibilità RAGIONE_SOCIALE droga.
2.2. La sentenza impugnata ritiene la competenza per territorio del Tribunale di Bari perché osserva che in Bari fu compiuta tutta l’attività preparatoria per la commissione del reato.
La Corte d’appello, in particolare, rappresenta che Bari è il luogo in cui si sarebbero verificati l’accordo preliminare per la commissione del reato, il confezionamento del pacco contenente la sostanza stupefacente e la spedizione dello stesso per il carcere di Terni, sito in cui la droga fu sequestrata.
2.3. Le conclusioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ordine al profilo RAGIONE_SOCIALE competenza sono corrette.
In effetti, posto che il reato contestato è quello di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti, e precisamente di 119,5 grammi lordi di hashish, secondo quanto emerge dall’imputazione, ma anche dalle indicazioni contenute nella sentenza impugnata, è Bari il luogo in cui ha avuto inizio la detenzione di tale partita di droga da parte del primo dei concorrenti che ne ha avuto la disponibilità.
Invero, i concorrenti nel reato, secondo l’imputazione, sono NOME COGNOME, NOME COGNOME e l’attuale ricorrente NOME COGNOME; la prima condotta di detenzione RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente descritta nell’imputazione, ma anche in sentenza, è quella che attiene al deposito RAGIONE_SOCIALE droga, all’interno di un pacco, da parte di NOME COGNOME presso un Ufficio Postale di Bari, affinché detto pacco venisse spedito -formalmente -a NOME COGNOME, in quel momento detenuto nel carcere di Terni. Né sono stati allegati concreti elementi per ritenere che la detenzione di questa partita di droga, da parte di uno qualsiasi dei tre concorrenti, sia iniziata altrove.
Di conseguenza, siccome il reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti è reato eventualmente permanente, deve applicarsi la regola di cui all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen.
E, in applicazione di tale regola, la competenza per territorio per il reato per cui si procede appartiene al Tribunale di Bari, quale luogo in cui ha avuto inizio la detenzione RAGIONE_SOCIALE partita di droga oggetto dell’imputazione .
Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, tra loro strettamente connesse, e perciò da esaminare congiuntamente, le quali contestano l’utilizzabilità dei fotogrammi estrapolati da un DVD del sistema di videosorveglianza interno all’istituto penitenziario di Terni , deducendo che il DVD non è in atti, né è stato ricercato, sicché non ne è nemmeno sicura l’esistenza, e che, nonostante la difesa si sia opposta all’acquisizione di tali documenti, il Tribunale non ha motivato alcunché in proposito.
3.1. Deve osservarsi, innanzitutto, che l’inutilizzabilità di una prova è configurabile solo nel caso di violazione di divieti stabiliti dalla legge, a norma dell’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., e che nessuna disposizione implica l’inutilizzabilità dei fotogrammi estrapolati da riprese video, formate al di fuori
dell’attività di indagine nell’ambito di un procedimento penale, e non più disponibili.
Invero, i fotogrammi formati sulla base di un sistema di ripresa di immagini operante in via generale, e non quale strumento investigativo per accertare la commissione di uno specifico reato, non costituiscono atti di indagine, bensì documenti, acquisibili come tali nel processo.
Come infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 cod. proc. pen., e si distinguono da videoregistrazioni di identica tipologia eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, le quali vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, avendo ad oggetto la documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (così Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, COGNOME, Rv. 234267 -01, nonché tra le tante successive, Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, COGNOME Benedetto, Rv. 268787 -01).
L’impossibilità per la difesa di esaminare il video dal quale sono stati estrapolati i fotogrammi, quindi, potrebbe incidere sull’attendibilità in concreto RAGIONE_SOCIALE prova, ma non certo sulla sua utilizzabilità.
Del resto, più volte la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Gaglini, Rv. 271210 -01, nonché Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, cit.).
3.2. Nella specie, non è contestato che i fotogrammi siano stati estratti da un video attivato per ragioni di generale sicurezza e non certo quale strumento di indagine, per accertare la commissione di uno specifico reato.
Inoltre, la difesa non pone in termini puntuali, con specifiche allegazioni, il tema dell’attendibilità in concreto del contenuto dei fotogrammi , i quali, per quanto si apprende dalla sentenza impugnata, si limitano a rappresentare che NOME COGNOME, formale destinatario del pacco inviato da NOME NOME COGNOME e contenente la droga, dopo aver notato l’attivazione dei controlli del personale RAGIONE_SOCIALE struttura carceraria sul precisato pacco, rientrava nella sezione in cui era detenuto e si intratteneva a parlare con NOME COGNOME.
Di conseguenza, deve escludersi qualunque problema di utilizzabilità, ma anche di attendibilità con riguardo ai fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza interno all’istituto penitenziario di Terni .
Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quarto motivo, che contestano l’esistenza del rapporto di parentela fratelli per parte di padre – tra colui che ha spedito il pacco postale da Bari, NOME COGNOME, e l’attuale ricorrente, NOME COGNOME, deducendo che la prova di tale rapporto non può essere desunta da mere affermazioni di un teste di polizia giudiziaria e dalla mancata smentita RAGIONE_SOCIALE circostanza da parte dell’imputato.
In effetti, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, il dato del rapporto di parentela tra COGNOME e l’attuale ricorrente risulta basato su una mera affermazione del teste di polizia giudiziaria; la Corte d’appello, però, non dice in che modo il teste di polizia giudiziaria ha accertato, o comunque è venuto a conoscenza di tale rapporto di parentela.
Il dato del rapporto di parentela tra chi ha inviato il pacco postale contenente la droga e l’attuale ricorrente è fondato su quella che risulta, allo stato, una mera petizione di principio, e, quindi non può dirsi fondato su una prova grave e precisa.
Prive di specificità sono le censure proposte in parte del quinto motivo, laddove contestano l’affermazione dell’esistenza di rapporti di parentela tra l’attuale ricorrente, ossia NOME COGNOME, e NOME COGNOME, la quale avrebbe intrattenuto i contatti preliminari alla spedizione con NOME COGNOME, la persona cui formalmente era stato indirizzato il pacco.
In effetti, la sentenza impugnata non richiama in alcun modo il rapporto tra l’attuale ricorrente, NOME COGNOME, e NOME COGNOME, a supporto dell’ipotesi accusatoria o a qualunque altro fine.
Di conseguenza, la precisata deduzione si rivolge ad un dato che risulta assolutamente irrilevante nell’economia RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
Fondate, invece, sono le censure illustrate in parte del quinto motivo e nel sesto motivo, le quali contestano la concludenza degli elementi acquisiti per affermare, in termini di ragionevole certezza, che il pacco contenente gli stupefacenti fosse destinato all’attuale ricorrente o comunque rientrasse nella sua disponibilità, anche mediata, attraverso il concorso con altri.
6.1. La regola di giudizio alla quale deve essere riferito il parametro RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità, RAGIONE_SOCIALE mancanza e RAGIONE_SOCIALE contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione è, nel caso in cui le doglianze attengano all’affermazione di colpevolezza, il principio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio».
In altri termini, può escludersi il vizio di motivazione di una dichiarazione di responsabilità solo se non è manifestamente irragionevole ritenere che l’impugnato sia colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Ciò posto, secondo la giurisprudenza, la regola di giudizio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura , ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e RAGIONE_SOCIALE normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (così Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 -01).
In questa prospettiva, altre decisioni hanno anche precisato che il canone dell’ ‘ oltre ogni ragionevole dubbio ‘ enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza manifestamente illogica (cfr. Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, COGNOME, Rv. 285548 -15, nonché Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, COGNOME, Rv. 281468 -01).
6.2. La sentenza impugnata ritiene l’attuale ricorrente NOME COGNOMECOGNOME responsabile del delitto di concorso in detenzione RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente, osservando che lo stesso «non è solo il destinatario finale del pacco , ma è di tu tta evidenza l’ispiratore dell’intera architettata spedizione , concordata per via telefonica o personale, non è dato saperlo».
La Corte d’appello premette che, secondo la difesa, l’affermazione di responsabilità pronunciata dal Giudice di primo grado è «congetturale e priva di basi probatorie» laddove ritiene NOME COGNOME «l’effettivo destinatario dello stupefacente rinvenuto nel pacco destinato ad altro detenuto RAGIONE_SOCIALE casa circondariale di Terni, NOME NOME».
Osserva, però, che la dichiarazione di colpevolezza di NOME COGNOME è condivisibile perché: a) il mittente del pacco era NOME COGNOME, fratello per parte di padre dell’attuale ricorrente, e comunque legato da stretti rapporti con lo stesso, in quanto spesso ritratto con il medesimo sui social ; b) il formale destinatario del pacco contenente la droga, NOME COGNOME, era prossimo alla scarcerazione e quindi non aveva motivo di rischiare una nuova incriminazione se non per solidarietà criminale con un detenuto di ‘maggiore spessore’, quale era l’attuale ricorrente; c) il predetto NOME, allo squillo del metal detector in correlazione all’arrivo del pacco, ha manifestato segni di nervosismo, è tornato nella sua sezione di detenzione e si è immediatamente
trattenuto con l’attuale ricorrente, «al fine di verosimilmente di metterlo al corrente dell’inconveniente».
6.3. Le conclusioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nella parte relativa all’affermazione di responsabilità dell’attuale ricorrente sono viziate, perché manifestamente illogiche e carenti nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE giuridica necessità di accertare la colpevolezza de ll’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Innanzitutto, è la stessa sentenza impugnata che, pur indicando nel l’attuale ricorrente l’ispiratore dell’intera operazione di procacciamento ed invio RAGIONE_SOCIALE droga, non riesce a chiarire come il medesimo abbia comunicato il suo progetto all’esterno e come abbia concordato con gli altri l’azione: il Giudice di secondo grado , anzi, afferma che NOME COGNOME è «di tutta evidenza l’ispiratore dell’intera architettata spedizione, concordata per via telefonica o personale, non è dato saperlo».
In secondo luogo, il rapporto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, il mittente del pacco, è un rapporto di frequentazione, documentato da immagini presenti sui social , ma non può dirsi, allo stato, un rapporto tre fratelli, atteso quanto rilevato in precedenza al § 4.
In terzo luogo, l’accordo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, ossia colui al quale era formalmente indirizzato il pacco, è desunto dalle circostanze RAGIONE_SOCIALE prossimità RAGIONE_SOCIALE scarcerazione di quest’ultimo, e quindi RAGIONE_SOCIALE ragionevole volontà di evitare rischi immediatamente forieri di pregiudizi, nonché del colloquio tra i due subito dopo l’attivazione dei controlli all’arrivo del pacco nella casa circondariale. Tuttavia, è sempre la Corte d’appello ad ammettere che il contenuto del colloquio tra NOME COGNOME e NOME COGNOME non è noto, siccome precisa che la conversazione è avvenuta «al fine di verosimilmente di metterlo al corrente dell’inconveniente».
In altri termini, la sentenza impugnata accede ad una ricostruzione di tipo probabilistico, caratterizzata da lacune colmate da ipotesi di ‘verosimiglianza’, la quale non rende ragione del perché la ricostruzione alternativa -ossia quella di un accordo tra mittente e formale destinatario cui era estraneo l’attuale ricorrente -debba ritenersi una eventualità remota, la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali.
In considerazione dei vizi rilevati nei §§ 4 e 6.3, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio, al fine di accertare se l’imputato debba essere ritenuto concorrente nella detenzione RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente sequestrata.
Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari, attesa l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE questione in ordine alla competenza per territorio, procederà a tutti gli accertamenti ritenuti utili per verific are se l’imputato sia o meno responsabile del concorso nella detenzione RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente di cui all’imputazione, evitando di incorrere nei vizi indicati nei §§ 4 e 6.3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari.
Così deciso il 16/01/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME