Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38907 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38907 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Mola di Bari il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Mola di Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per la rettifica del dispositivo per la COGNOME relativamente alla pena e per il rigetto del ricorso del COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 22/04/2024 dal locale Tribunale, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e rideterminato la pena inflitta al COGNOME in un anno e dieci mesi di reclusione e 4 mila euro di multa, revocando contestualmente la pena accessoria e confermando nel resto la sentenza appellata, che, all’esito di giudizio abbreviato, esclusa l’aggravante di
cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 90, aveva affermato la responsabilità degli imputati conviventi per il reato di detenzione a fini di cessione di 7 kg di marijuana e di 1 kg di hashish.
Nell’interesse della COGNOME ha formulato i seguenti motivi:
1.1. con il primo eccepisce la violazione di legge e il contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto nel dispositivo si conferma la sentenza appellata nel resto, mentre in motivazione si riconoscono anche alla COGNOME le attenuanti generiche e si riduce la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione e 4 mila euro di multa. Vi è palese contrasto e contraddittorietà tra le ragioni poste a fondamento della rideterminazione della pena e la decisione finale, affetta da errore materiale rettificabile ricorrendo alla motivazione, in quanto il riconoscimento di attenuanti equivalenti alla recidiva, che il giudice di primo grado aveva negato, induce a far prevalere la motivazione;
1.2. con il secondo motivo denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all’ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata con l’atto di appello, avente ad oggetto la richiesta di escussione dei verbalizzanti al fine di verificare la presenza presso l’abitazione della ricorrente di alcuni cani di sua proprietà, atteso che di tale circostanza non vi era menzione nel verbale di arresto, mentre la difesa aveva prodotto i libretti sanitari degli animali e rivolto specifica richiesta a comando RAGIONE_SOCIALE proprio al fine di dimostrare che il ritardo nell’apertura della porta all’atto del controllo era dovuto alla necessità di mettere in sicurezza i cani.
Si censura il rigetto dell’istanza per avere la Corte di appello erroneamente fatto riferimento al primo comma dell’art. 603 cod. proc. pen. anziché al terzo comma e ritenuto irrilevante la circostanza, mentre avrebbe dovuto considerare l’assoluta necessità di acquisire la prova, che avrebbe potuto offrire conferma o smentita dell’atteggiamento dilatorio della ricorrente e, in tal caso, ribaltare il giudizio di responsabilità;
1.3. con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in relazione al concorso nel reato di detenzione a fini di cessione. Nell’attribuire rilievo al ritardo con cui la ricorrente consentì l’accesso agl operanti e, al contempo, al compagno di abbandonare l’abitazione, la Corte di appello finisce per inserire la condotta dell’imputata nel favoreggiamento e in base alla stessa condotta ritenere il concorso nella detenzione di stupefacenti. Non si contesta la consapevolezza della ricorrente che il compagno detenesse lo stupefacente in casa, quanto la sua volontà di concorrere nella detenzione; nel caso di specie è configurabile il favoreggiamento personal( scriminato dal rapporto di convivenza. ·-n
Nell’interesse del COGNOME con un unico motivo si deduce la violazione di legge e l’assenza di motivazione in relazione alla pena irrogata. Si sostiene che, pur non essendo il COGNOME nella identica situazione valutata per la coimputata, la pena base è stata fissata per il COGNOME in anni 2 e mesi 9 di reclusione e per la COGNOME in 2 anni di reclusione senza alcuna motivazione, il che integra una disparità di trattamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso della COGNOME è fondato limitatamente al primo motivo, inammissibile nel resto.
È, infatti, fondata la prima censura, risultando palese il contrasto tra dispositivo e motivazione.
Secondo l’orientamento di legittimità ormai prevalente, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 284316; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, COGNOME, Rv. 273269; Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 267153).
Tale orientamento muove dall’esigenza di risolvere i casi in cui la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo e, sul presupposto che in tal caso il contrasto è solo apparente, si reputa legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire la effettiva portata della decisione, individuare l’errore ed eliminarne gli effetti.
Nel caso di specie l’errore del dispositivo è obiettivamente rilevabile dagli atti, risultando inconciliabile il dispositivo di conferma della sentenza appellata con il riconoscimento delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento con la recidiva operato anche per la ricorrente, in accoglimento del relativo motivo di appello, e conseguente riduzione della pena irrogata.
Alla luce della motivazione resa, se può ritenersi confermato il giudizio di responsabilità dell’imputata, in relazione al trattamento sanzionatorio vi è un divergente giudizio rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva negato le attenuanti generiche e applicato l’aggravio sanzionatorio per la recidiva, invece,
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eliso dal bilanciamento operato dal giudice di secondo grado in termini di equivalenza così da pervenire ad un risultato più favorevole per l’imputata.
Il contrasto può risolversi dando prevalenza alla motivazione, che consente di ritenere errato e monco il dispositivo, in quanto limitato alla conferma del giudizio di responsabilità, senza dar conto della modifica operata in punto di pena con conseguente ridimensionamento della stessa.
Non rientrando l’errore in uno dei casi previsti dall’art. 619 cod. proc. pen., non può procedersi alla rettifica, ma può essere emendato ricorrendo all’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla pena, rideterminata nei termini di cui in motivazione.
In tal senso si è espressa questa Corte; si è, infatti, affermato che iin caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza e di prevalenza della motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ove ricorra una delle ipotesi tipizzate da tale disposizione, disponendo, diversamente, l’annullamento della sentenza, con o senza rinvio, a seconda che si renda o meno necessario un intervento valutativo di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello nella parte in cui aveva denegato la sospensione condizionale della pena, erroneamente non riconosciuta nel dispositivo della sentenza di primo grado, e ha disposto il beneficio sulla base degli accertamenti in fatto risultanti dalla relativa motivazione. Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331).
Il secondo motivo è, invece, inammissibile perché reiterativo di un tema di prova respinto sin dal primo grado con congrua motivazione.
Già il primo giudice aveva dato atto dell’inverosimiglianza della versione resa dalla COGNOME di dover tenere a bada due pitbull, addotta quale giustificazione del ritardo nell’apertura della porta; in particolare, il giudice aveva rilevato che di tale circostanza non vi era riscontro nel verbale di arresto, né vi era traccia della circostanza che gli operanti avessero richiesto all’imputata di isolare gli animali (pag. 3 della sentenza di primo grado).
Neppure è ravvisabile la violazione di legge denunciata, atteso che l’integrazione probatoria disposta d’ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. nel giudizio abbreviato di appello è un’eccezione, limitata al solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della “novità” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave “prospettica” sopra indicata (Sez. 5 n. del 04/12/2024,
dep. 2025, Arapi, Rv. 287482-02); dato, questo, da escludere nel caso di specie, in quanto, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, nell’atto di appello si esponeva di aver prodotto i libretti sanitari degli animali sin dal momento di presentazione della richiesta di rito abbreviato (pag. 3 appello).
Precisato, inoltre, che nel rito abbreviato le parti possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria spettanti al giudice, va, in ogni caso, evidenziato che i giudici di merito hanno ritenuto superflua l’acquisizione della prova richiesta per la completezza del quadro istruttorio.
Inammissibile è anche il terzo motivo con il quale si censura l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illogicità della motivazione resa, facendo leva sulla presunta contraddittorietà della motivazione.
A tal fine si deduce che la stessa condotta sarebbe stata ritenuta idonea ad integrare il reato di favoreggiamento personale, in quanto il ritardo nell’apertura della porta agli operanti sarebbe stato diretto a favorire la fuga del COGNOME, e, al contempo, idonea ad integrare il concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti.
La censura è destituita di ogni fondamento, dovendo escludersi il profilo di contraddizione segnalato per la perfetta conciliabilità del duplice intento perseguito dalla ricorrente nel ritardare l’accesso degli operanti, come ritenuto in sentenza. I giudici di merito hanno ravvisato nella condotta della ricorrente sia la volontà di concorrere nella detenzione illecita delle sostanze da parte del convivente, garantendogli la propria collaborazione e fornendo un supporto causalmente efficiente alla realizzazione dell’illecito in ragione della certa consapevolezza della detenzione delle sostanze, logicamente desunta dalla circostanza che le sostanze, di non modica quantità, erano occultate nell’armadio della camera da letto, sia, al contempo, la volontà di agevolarne la fuga, in quanto il COGNOME, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, era evaso il 2 agosto 2023 e si era reso irreperibile e nell’occasione gli operanti si erano recati presso l’abitazione della coppia per notificargli un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva a seguito di revoca del beneficio della detenzione domiciliare (pag. 1 sentenza di primo grado).
La valutazione della Corte di appello è, quindi, coerente con le risultanze processuali ed in linea con i principi affermati da questa Corte in merito agli elementi differenziali tra concorso e connivenza non punibile.
Proprio in un caso analogo, questa Corte ha affermato che, in tema di stupefacenti la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell’uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una
certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell’altra è mantenuto, da parte dell’agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403, in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistenti, a carico della ricorrente, i gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso con il proprio convivente, nel delitto di illecita detenzione di stupefacenti, in ragione dell’acclarata conoscenza dei luoghi domestici di occultamento dello stesso e di una somma di non lieve importo, nonché della cointestazione della vettura al cui interno era stato ricavato un vano per occultarvi sostanza di analoga natura).
Inammissibile è anche il ricorso del COGNOME, stante la genericità e manifesta infondatezza del motivo, che solo formalmente deduce un’omessa motivazione, in realtà, prospetta inammissibilmente una disparità di trattamento nella determinazione della pena base.
Premessa l’autonomia e la non equiparazione delle posizioni dei coimputati, la censura trascura la giustificazione ricavabile dalla complessiva motivazione resa da entrambi i giudici di merito, che hanno attribuito rilievo al notevole quantitativo detenuto, al ruolo primario ed alla personalità negativa del ricorrente, che ha commesso il reato in costanza di sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare, violata evadendo e rendendosi irreperibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
A) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno, mesi quattro di reclusione e quattromila euro di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 23 ottobre 2025