Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37368 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37368 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME, gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione di 21,5 Kg lordi di cocaina, accertata in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Propone ricorso la difesa dell’indagato e con un unico motivo di ricorso contesta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta gravità indiziaria riferita sia al concorso del ricorrente nella -detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta presso l’abitazione del COGNOME, sia alla contestata aggravante, per l’assenza di elementi in grado di confermare che l’indagato fosse effettivamente consapevole della quantità di sostanza riscontrata nella effettiva disponibilità del concorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita accoglimento per le ragioni precisate di seguito.
La decisione impugnata restituisce una ricostruzione in fatto che il ricorso non contrasta nei suoi estremi essenziali.
Il ricorrente è stato sottoposto ad un controllo dalla polizia giudiziaria in una area di servizio situata a Velletri allorquando venne visto entrare in contatto con l’altro indagato, NOME, in precedenza monitorato dalle forze dell’ordine (sin dal suo ingresso dal casello di Valmontone) perché una fonte confidenziale lo avrebbe indicato come possibile protagonista di una transazione relativa ad una imprecisata partita di stupefacente del tipo cocaina.
All’àtto del controllo, i due indagati, all’unisono, hanno riferito di essersi incontrati per poi recarsi a casa del COGNOME, a Velletri; il ricorrente, solo in sede di convalida, ha poi precisato, rendendo al fine spontanee dichiarazioni, che era andato incontro al COGNOME su sollecitazione del COGNOME per recuperarne l’auto in ragione di un presunto guasto occorso alla stessa.
Sottoposte ad ispezione le auto dei due, sui due mezzi si riscontrava la presenza di vani occulti ricavati nei rispettivi abitacoli (segnatamente, in quella del ricorrente, collocato nel cruscotto), funzionali ad un possibile trasporto illecito.
Quindi, estesa la perquisizione a casa di COGNOME, vi si rinveniva sia la droga in contestazione (suddivisa in 77 panetti) che alcune armi oggetto di furto, una delle quali con matricola abrasa.
Da qui il ritenuto concorso, limitato, tuttavia, già dal giudice per le indagini preliminari, solo alla detenzione della droga quanto alla posizione dell’odierno ricorrente.
3.Ciò premesso, la decisione impugnata non merita censura là dove si rimarca l’implausibilità della versione offerta dal ricorrente al giudice: l’auto di COGNOME non presentava ragioni di mal funzionamento; difficilmente, poi, la causale dell’incontro poteva essere quella riferita, considerato che COGNOME era sfornito di patente, revocatagli perché abitualmente dedito a sostanze stupefacenti, sicché doveva ritenersi all’evidenza inverosimile la sollecitazione rivoltagli da COGNOME siccome rassegnata in sede di convalida.
Ad avviso della Corte, emergono, dunque, indici logici non indifferenti di un possibile raccordo tra il ricorrente e la detenzione illecita certamente riferibile al COGNOME: COGNOME e COGNOME erano pacificamente diretti presso l’abitazione del concorrente, ove risultava custodita la cocaina poi sequestrata; il ricorrente in particolare sarebbe andato incontro al COGNOME su sollecitazione del COGNOME;
entrambi erano dotati di una macchina strutturalmente modificata in funzione di un possibile trasporto illecito; non sono infine emerse ragioni che consentano di dare una valida giustificazione alternativa a tale trasferta verso la casa del COGNOME.
A fronte di tali evidenze logico fattuali, non può non rimarcarsi tuttavia il tenore perplesso dell’argomentare sotteso alla decisione gravata quanto alla veste giuridica da ascrivere nella specie al contributo concorsuale riferibile al ricorrente rispetto alla detenzione illecita certamente imputabile al COGNOME.
E sotto questo versante, la motivazione resa dai giudici della cautela non può ritenersi immune a vizi.
5.1. Il Tribunale infatti non precisa se, nel caso, la gravità indiziaria debba ritenersi riferita ad una comune detenzione ab origine della sostanza in questione, aspetto- per il vero sfornito di adeguati appigli indiziari o comunque di puntuali indicazioni argomentative; né si chiarisce, in alternativa, se COGNOME fosse coinvolto in qualità di acquirente, per conto proprio o di terzi, della sostanza detenuta da COGNOME, ipotesi anche questa, allo stato, non solo poco coerente all’imputazione provvisoria, ma soprattutto estranea ad immediati agganci fattuali puntualizzati nell’ordinanza impugnata; infine, i giudici del riesame non riconducono espressamente il ruolo del ricorrente al solo compito riguardante il prelievo e il trasporto della sostanza detenuta dal COGNOME sulla base di un preventivo accordo in tal senso raggiunto con il citato concorrente (perché solo sulla base di un patto precedentemente definito si può giustificare la trasferta in questione, utilizzando mezzi appositamente predisposti)
Anche a volersi fermare a tale ultima ipotesi, per il vero la più concreta rispetto . all’insieme di emergenze acquisite, resta da dire che una tale ricostruzione pone diverse criticità, in particolar modo con riguardo alla consumazione del delitto in contestazione.
5.2. Il trasporto di sostanza stupefacente, a differenza della cessione, presuppone che il vettore sia entrato nella disponibilità della sostanza da trasportare, non bastando al fine l’accordo raggiunto tra le parti quanto alla operazione da realizzare.
E sotto questo versante va rimarcato che:
gli elementi addotti non permettono, anche guardando al solo ambito cognitivo proprio della gravità indiziaria, di affermare che tale attività di illecit trasporto fosse stata oggetto di un incarico preventivamente concordato tra COGNOME COGNOME sul presupposto di una disponibilità della sostanza da trasportare di fatto già acquisita dal vettore;
tale disponibilità diviene ipotesi ancora più remota là dove si ritenesse che il trasporto andava effettuato da COGNOME per conto di soggetti diversi da COGNOME, atteso che in questa ipotesi il collegamento materiale con la cocaina finirebbe certamente per dissolversi.
Emerge, in coerenza, un quadro indiziario incompleto che presuppone una integrazione sul piano della relativa motivazione quanto alla corretta configurazione del ruolo da ascrivere al ricorrente rispetto alla detenzione della droga sequestrata nella immediata disponibilità del COGNOME, se del caso calibrando la relativa veste giuridica in termini di tentativo al riscontrato verificarsi dei relati presupposti, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di individuazione del complessivo disvalore del fatto cui parametrare la misura applicata.
E’ di tutta evidenza, infine, che le incertezze inficianti la decisione gravata sopra rappresentate finiscono per ridondare anche sulla gravità indiziaria riferibile all’aggravante dell’ingente quantità, primariamente sotto il versante soggettivo; aspetto; questo, peraltro già messo in crisi, sul piano della linearità logica, dalla scelta dei giudici della cautela di limitare il concorso del ricorrente alla sola detenzione delle droga ma non anche delle armi rinvenute presso l’abitazione del COGNOME, indice di una non necessaria consapevolezza, in capo al ricorrente, del portato effettivo e compiuto della merce illecita custodita dal concorrente nell’occasione.
Da qui l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale al fine di ovviare alle incongruenze logico giuridiche sopra rassegnate.
P.Q.M.
Annulla, l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al -tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/10/2025