Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 3673  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso la ordinanza emessa del Tribunale della Libertà di Napoli il 15/06/2023 nei confronti di NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO generale NOME ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso;
letta la memoria difensiva con cui il difensore di NOME chiede che il ricorso non sia accolto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha annullato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato ex artt. 110, 81, 416-bis cod. pen. e 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 per avere detenuto armi in concorso con altri per il tentato omicidio di NOME COGNOME e NOME COGNOME nei modi descritti nella imputazione provvisoria (capo 114).
Il Tribunale ha considerato che dai fotogrammi risulta che NOME fu presente nelle abitazioni di NOME in tutte le fasi della vicenda delittuosa
analiticamente descritta nell’ordinanza, ma ha valutato che da nessuno dei fotogrammi (estratti dalle videoriprese) che lo riguardano, risulta che egli maneggiasse o ricevesse pistole o altre armi dai presenti. Ha osservato che non basta a integrare i grevi indizi di colpevolezza la circostanza, evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari, che NOME «affiancava le altre persone armate a difesa del NOME» perché la semplice consapevolezza che altri siano armati non integra di per sé il reato contestato se non si individua quale contributo NOME avrebbe apportato alla condotta illecita dei compresenti.
Nel ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nell’escludere gravi indizi a carico di NOME trascurando che la sua presenza fu non momentanea e non occasionale ma duratura (per circa quattro ore, dalle 21,30 all’1,25) trattenendosi in compagnia di soggetti armati che pattugliavano la ‘piazza di spaccio’.
In particolare, a sostegno della tesi accusatoria, nel ricorso si evidenzia che NOME: parlò più volte con gli altri coindagati e, in occasione del primo conflitto fuoco con NOME si riparò assieme a loro, seguì NOME, che era armato, quando questi si allontanò dalla piazza con un veicolo guidato da altri e a sua voltò guidò un motoveicolo alzando una bandana sul viso, rientrò a piedi con NOME sulla piazza di spaccio; lo si vede in possesso di un paio di guanti di lattice neri in uno dei quali soffiò gonfiandolo prima dell’attacco armato a COGNOME e a COGNOME da parte di alcuni dei coindagati e, dopo l’agguato, si trovò ancora con alcuni di loro e successivamente uscì da un immobile assieme a COGNOME e a un altro indagato. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Le circostanze evidenziate dal Pubblico ministero non sono espresse nella ordinanza impugnata, ma nel ricorso si osserva che esse avrebbero potuto essere utilizzate dal Tribunale per integrare l’ordinanza (invece annullata) e dare sostegno alla valutazione espressa dal Giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che con le sue condotte l’indagato «affiancandosi a soggetti armati intendesse apportare un contributo alla condotta detentiva illecita altrui».
 Tuttavia, deve ribadirsi che per la configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che: ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse, cosicché in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv.
259479); oppure che l’agente aderisca a un’impresa criminosa comportante l’impiego, nel luogo programmato, di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 274364; Sez. 1. n. 40702 del 21/12/201, dep. 2018, COGNOME, Rv. 274364; Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, COGNOME, Rv. 226971).
3. Nel caso in esame, non ricorre nessuna delle due condizioni.
Infatti, non emerge che NOME avesse la disponibilità materiale di un’arma, né dai dati evidenziati dal Pubblico ministero si traggono indizi sufficientemente precisi per assumere che l’indagato partecipò alla realizzazione di una programmata azione delittuosa comportante l’uso di armi, perché per pervenire a tale conclusione non basta la sua reiterata presenza appresso a alcuni dei coindagati al momento in cui si svolse lo scontro a fuoco fra i due gruppi rivali.
Pertanto, il ricorso risulta inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/11/2023