Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40723 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/08/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO Pis difensore di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricor
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Milan decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. sul ricorso proposto da NOME COGNOME, previa riqualificazione del reato ascritto al capo B) nell’i prevista dall’art. 318 cod. pen., ed annullamento della misura per il capo A) disposto le misure congiunte della sospensione dall’esercizio di un pubblico uff o servizio e del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazion per la durata di un anno in sostituzione della misura degli arresti domici applicata dal G.i.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con l’ordinanza emessa il 30 lu 2025, per le imputazioni provvisorie relative ai reati di concorso in falso di c
artt. 81, 110, 496, 48,479 cod. pen. (capo A) e di concorso nel reato di corruzione propria di cui agli artt. 110, 319 cod. pen. (capo B).
L’ordinanza impugnata ha annullato la misura per il capo A) relativo al concorso del ricorrente nei reati commessi da NOME COGNOME nella qualità di Presidente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 22/12/2021 al 7/01/2025 per le false dichiarazioni rilasciate sulle qualità personali e per falsità ideologica, con riferimento alla attestazione di non versare in una condizione di conflitto di interesse nelle delibere assunte con il suo voto, mentre ha confermato la gravità indiziaria in relazione al capo B), riqualificando il reato ai sensi dell’ar 318 cod. pen., in assenza di elementi di prova che il conflitto di interessi del COGNOME si sia tradotto concretamente nell’esercizio deviato della discrezionalità amministrativa rispetto all’interesse pubblico.
Il reato di corruzione di cui al capo B) è contestato in concorso con NOME COGNOME perché, quest’ultimo, nella sua qualità di AVV_NOTAIO alla rigenerazione urbana del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe favorito la nomina di COGNOME quale presidente della RAGIONE_SOCIALE e lo avrebbe appoggiato con il conferimento il 12 gennaio 2023 del “patrocinio gratuito” del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assegnato al progetto di rigenerazione urbana denominato “RAGIONE_SOCIALE“, curato dallo “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, grazie al quale il predetto professionista, poteva dare inizio e impulso ad una propria imponente iniziativa speculativa volta alla trasformazione urbanistica del territorio di vaste aree della periferia di RAGIONE_SOCIALE, perché agevolato dalla spendita del logo RAGIONE_SOCIALE nella ricerca di finanziatori e investitori privati con cui stipulare accordi partenariato pubblico e privato (PPP), con quote di edificazione riservate alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), al fine di giustificare l’interesse pubblico sotteso ad un progetto solo apparentemente teorico-accademico ma che mirava in realtà a lucrare “alte parcelle” senza curarsi dell’assetto urbanistico vigente, ed anzi mirando a discostarsi dalle prescrizioni morfologiche dettate dal PRG, venendo così ad attuare un diverso “PGT ombra”, secondo la definizione emersa dalle chat acquisite agli atti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Più specificamente il rapporto di collaborazione professionale instaurato tra COGNOME e NOME COGNOME, il primo come presidente della detta RAGIONE_SOCIALE, il secondo quale meager e socio della società di ingegneria RAGIONE_SOCIALE, sarebbe l’esplicitazione di un accordo corruttivo grazie al quale COGNOME otteneva ingenti remunerazioni professionali in cambio della messa a disposizione della propria funzione di presidente della RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, favorendo l’approvazione in RAGIONE_SOCIALE dei progetti presentati dalla predetta società, alcuni dei quali elaborati dallo stesso COGNOME, quale libero professionista, in evidente palese
conflitto di interessi e con l’aiuto dell’AVV_NOTAIO, che ne avrebbe favorito il buon esito.
In tal modo COGNOME condizionava le scelte urbanistiche della città di RAGIONE_SOCIALE in accordo con l’AVV_NOTAIO, che lo agevolava sia attraverso il conferimento del “gratuito patrocinio” di cui si è detto e sia partecipando e stimolando incontri con operatori e investitori privati per la realizzazione dei progetti urbanistici elaborati in accordo dalla RAGIONE_SOCIALE e dallo RAGIONE_SOCIALE.
A riscontro dell’accordo corruttivo si riportano le chat estrapolate dai telefoni sequestrati e la messaggistica intercorsa tra NOME, COGNOME e NOME COGNOME, che dimostrerebbero che le collaborazioni tra COGNOME e COGNOME sono intervenute dopo che il primo era stato nominato presidente della RAGIONE_SOCIALE, a riprova che le remunerazioni professionali rappresentavano, anche se non fittizie, il prezzo della corruzione.
Mentre nell’ordinanza genetica il reato era stato qualificato come corruzione propria per atti contrari, individuati nella partecipazione alle delibere con le quali venivano concessi i pareri favorevoli ai progetti della RAGIONE_SOCIALE di NOME (più specificamente i progetti Goccia-Bonvisa, INDIRIZZO, INDIRIZZO, e INDIRIZZO), in violazione degli obblighi di astensione, il Tribunale del riesame ha riqualificato il reato ai sensi dell’art. 318 cod. pen., in assenza di elementi dimostrativi che il conflitto di interessi del COGNOME si sia tradotto concretamente nell’esercizio deviato della discrezionalità amministrativa rispetto all’interesse pubblico, trattandosi di progetti che sono stati approvati all’unanimità anche dagli altri dieci componenti della RAGIONE_SOCIALE, mancando la prova di un loro coinvolgimento.
Con riferimento ai progetti di “INDIRIZZO“e “INDIRIZZO“, nell’ordinanza del riesame si assume che COGNOME avrebbe versato al COGNOME le somme di 30 mila euro e di 50 mila euro, senza alcun incarico professionale intercorso tra lo studio RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, e, quindi, che si tratterebbe di elargizioni giustificate unicamente dall’accordo corruttivo (desunte dal rinvenimento nel PC di COGNOME di alcune annotazioni contabili riferite a “INDIRIZZO” e “INDIRIZZO“, progetti non curati dallo studio COGNOME).
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo censura la carenza di motivazione per avere il Tribunale confuso lo studio “RAGIONE_SOCIALE” – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, di carattere teorico-accademico realizzato esclusivamente dall’architetto COGNOME senza il coinvolgimento di COGNOME, che ha ottenuto il “patrocinio gratuito” del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la c.d. “RAGIONE_SOCIALE“, ossia i progetti di analisi strategica,
elaborazione e mappatura dati nell’ambito della proprietà immobiliare sviluppati da NOME COGNOME insieme alla società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta gravemente carente laddove ravvisa l’elemento soggettivo della consapevolezza di un patto corruttivo tra COGNOME e COGNOME in capo a COGNOME.
In particolare, la riqualificazione dei RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e “Famagosta”, in relazione alla quale è sorta la collaborazione tra la società di NOME COGNOME e lo studio COGNOME non è stata mai portata a conoscenza di NOME, emergendo dalle chat che era solo il COGNOME a parlare con COGNOME e mai COGNOME con NOME.
La concessione del Patrocinio del RAGIONE_SOCIALE allo studio “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” non riveste la valenza criminale attribuitagli nell’ordinanza, trattandosi di una “iniziativa, non avente scopo di lucro, rivolta a vantaggio dell’intera cittadinanza e che non prevede alcun tipo di spesa, costo o introito” per il RAGIONE_SOCIALE; inoltre, non ha il valore di uno strumento urbanistico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sicchè non genera l’incompatibilità prevista dall’art. 41-bis della legge urbanistica che vieta al professionista che abbia partecipato alla redazione di uno strumento urbanistico RAGIONE_SOCIALE di assumere incarichi privati fino alla sua approvazione.
Le stesse censure si muovono avverso il pregiudizio manifestato rispetto agli accordi di “Partenariato Pubblico-Privato” (PPP) che nel PGT del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sono espressamente previsti, come strumento AVV_NOTAIO e con specifico riferimento ai “RAGIONE_SOCIALE“.
Lo scambio di messaggi tra COGNOME e COGNOME non dimostra alcuna attività illecita da parte di quest’ultimo, in quanto gli incontri tra i privati che avrebber finanziato i progetti “RAGIONE_SOCIALE” e “Famagosta” non erano affatto clandestini e irregolari, bensì confronti preliminari avvenuti in sedi istituzionali tra la part pubblica e la parte privata espressamente previsti dal Codice degli appalti all’art. 175 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Il primo comma dell’art. 175 cit. stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare un programma triennale volto a individuare le esigenze pubbliche che possono essere soddisfatte mediante il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato. Tale disposizione richiama l’esigenza di pianificazione e trasparenza nella gestione del fabbisogno infrastrutturale o dei servizi pubblici, in linea con i principi di efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il secondo comma introduce una valutazione preliminare obbligatoria della convenienza e fattibilità del partenariato. Tale valutazione costituisce un adempimento tecnicoamministrativo che precede l’avvio delle procedure di gara ed è finalizzato a
garantire che il ricorso al PPP sia oggettivamente giustificato rispetto alle alternative contrattuali disponibili, in particolare rispetto all’appalto tradizionale.
Si sottolinea l’assenza di utilità conseguite da NOME nella corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 cod.pen.
A tale riguardo la motivazione è congetturale perché si risolve nell’affermare che “Dagli atti emerge l’interesse evidente di NOME riguardo la promozione del suo ruolo ed il suo buon nome, magari in vista di maggiori e più importanti incarichi” (pag. 18 dell’ordinanza impugnata).
Tale passaggio della motivazione, del tutto generico e privo di riferimenti a condotte concrete o ad atti che dimostrino un effettivo vantaggio, non è idoneo a integrare l’elemento oggettivo del reato, né a fondare la prognosi cautelare sulla reiterazione.
Altro aspetto svalutato immotivatamente è quello del parere negativo di NOME COGNOME sull’iniziativa “RAGIONE_SOCIALE” perché ritenuta non coerente con gli obiettivi dell’amministrazione e che ha di fatto impedito – come comprovato documentalmente in sede di riesame – qualsiasi seguito alla proposta e smentisce in radice l’ipotesi di una messa a disposizione della funzione al servizio ed in favore del privato proponente.
Inoltre, si osserva che non esiste alcun elemento indiziario da cui possa desumersi che NOME COGNOME conoscesse il presunto legame corruttivo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, in tale senso nulla di quanto desunto dall’ordinanza si ricava da una attenta e puntuale lettura delle chat.
Si fa notare, infine, che il riferimento alle interferenze di COGNOME nelle decisioni della RAGIONE_SOCIALE e nella conoscenza dei meccanismi per evitare i conflitti di interesse non dimostra che il predetto fosse a conoscenza dei rapporti di collaborazione intrattenuti da COGNOME con COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, co. 1, lett. c), e artt. 289-bis e 290 cod.proc.pen. con riguardo alla posizione dell’architetto COGNOME, dopo le sue dimissioni dalla carica di Assessore alla Rigenerazione Urbana del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dopo che la RAGIONE_SOCIALE, cui si è fatto riferimento, è stata sciolta dal maggio 2025.
Il Tribunale non ha minimamente spiegato in che modo, se reintegrato nel proprio Ente di appartenenza con incarico non afferente all’urbanistica, l’indagato potrebbe concretamente reiterare condotte corruttive o comunque interferire con l’attività della pubblica amministrazione.
La motivazione del provvedimento impugnato richiama l’art. 360 cod.pen., nel tentativo di superare l’obiezione della cessazione della funzione precedentemente ricoperta da parte di COGNOME, senza considerare che la portata
di tale norma non consente automaticamente di ritenere sussistente la pericolosità sociale dell’indagato, ma impone comunque al Giudice di verificare, in concreto, se vi siano situazioni attuali che consentano all’indagato di porre in essere nuove condotte illecite, analoghe a quelle contestate, pur senza più rivestire l’incarico pubblici che ne ha costituito il necessario presupposto di fatto.
Il provvedimento si limita ad evocare il “peso politico” dell’indagato e il suo “radicamento nel settore”, ma tali considerazioni generiche non assolvono l’onere motivazionale richiesto dall’art. 274 cod.proc.pen., né sono idonee a giustificare una misura afflittiva che incide sulla libertà e sull’esercizio della professione.
In tal modo l’ordinanza comporta il rischio di utilizzo distorto della misura cautelare in funzione surrogatoria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La motivazione del provvedimento impugnato presenta profili di incompletezza e carenza argomentativa con riferimento alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
In particolare, la partecipazione di COGNOME all’accordo corruttivo intercorso tra COGNOME e COGNOME appare viziata da una carenza strutturale che investe la individuazione degli elementi necessari per la configurabilità del concorso di persone nel reato di corruzione ai sensi dell’art. 110 cod.pen.
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di corruzione da parte del soggetto che non riceva utilità o ne accetti la promessa per effetto di un accordo corruttivo intercorso tra altri soggetti, è indispensabile l’accertamento di un suo contributo volto ad agevolare l’esecuzione dell’accordo corruttivo intercorso tra il corruttore ed il corrotto, con la piena consapevolezza del suo contenuto e del relativo rapporto sinallagmatico.
Con specifico riferimento alla corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen., ravvisata nel caso di specie, è necessario che la condotta di agevolazione da parte del terzo estraneo all’accordo corruttivo avvenga con la piena consapevolezza che l’esercizio della funzione è stata messa a disposizione, da parte del funzionario partecipe all’accordo, al servizio del privato corruttore per il perseguimento degli interessi di quest’ultimo, in cambio delle utilità offerte dal corruttore, sebbene tali utilità non pervengano al terzo ma unicamente al funzionario corrotto.
Solamente quando il terzo sia a conoscenza del contenuto dell’accordo corruttivo, la circostanza che il predetto concorrente nel reato non riceva utilità
per effetto dell’accordo non assume rilevanza, essendo sufficiente per configurare il concorso di persona ex art. 110 cod. pen. nel reato di corruzione che la condotta con la quale è stata agevolata l’esecuzione dell’accordo sia rivolta a consentire il buon esito dell’accordo corruttivo, favorendo e agevolando il funzionario corrotto a porre in essere gli atti contrari o anche conformi all’esercizio dei suoi poteri pubblici, oggetto del mercimonio della funzione pubblica.
Nel caso in cui il terzo non sia stato messo a conoscenza dell’accordo corruttivo e del suo contenuto, l’assenza di utilità dirette o indirette per effett dell’accordo corruttivo intercorso tra altri rende del tutto irrilevante il contribut eventualmente offerto in modo inconsapevole al conseguimento delle utilità perseguite dall’unico pubblico funzionario che sia stato parte dell’accordo corruttivo.
2. Va anche considerato che nella corruzione, indifferentemente sia per l’esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. che per atto contrario ex art. 319 cod. pen., è indispensabile l’accertamento del rapporto sinallagnriatico tra l’esercizio della funzione pubblica o il compimento dell’atto e l’utilità ricevuta o promessa dal privato corruttore.
La corruzione presuppone che vi sia una stretta ed univoca correlazione, intesa come reciproca corrispettività o rapporto di causa ed effetto, tra la dazione o promessa di utilità e l’esercizio della funzione pubblica, non potendosi ravvisare un tale nesso nel caso in cui la dazione/promessa non sia strettamente finalizzata ad incidere sull’esercizio della funzione o dei poteri pubblici ma abbia una propria autonoma ragione di essere, che prescinde dall’esercizio della funzione pubblica, anche se da essa il privato possa trarre ipotetici e futuri vantaggi non oggetto di alcun accordo ma soltanto “occasionati” dall’esercizio dei poteri pubblici.
L’accertamento del nesso di corrispettività tra le reciproche prestazioni oggetto dell’accordo impone il massimo rigore quando l’utilità che si assume offerta in cambio non sia costituita da una dazione priva di giustificazione, ma rappresenti, come nel caso di specie, la remunerazione di un incarico professionale regolarmente assunto ed effettivamente svolto.
Pur essendo indubbio che nella nozione di utilità oggetto della dazione o promessa possa rientrare anche il conferimento di un lecito e regolare incarico professionale, tuttavia, perché possa attribuirsi a tale rapporto professionale la natura di controprestazione illecita dell’accordo corruttivo in rapporto sinallagmatico con l’esercizio della funzione o dei poteri del pubblico ufficiale, è necessario che non vi siano incertezze sulla esistenza del pregresso accordo corruttivo, non potendosi desumere dal conferimento di un regolare incarico professionale ad un pubblico ufficiale e, quindi, da remunerazioni aventi una
propria lecita causa negoziale perché non vietate dalla legge, e dalla conseguente posizione di conflitto di interessi e successiva violazione dell’obbligo di astensione, l’esistenza di un accordo corruttivo.
Nel caso di dazioni o promesse di utilità in favore di un pubblico funzionario prive di giustificazione la prova dell’accordo corruttivo può ragionevolmente trovare supporto nella stessa dazione o promessa di denaro, ancor più quando ad essa segua il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, diversamente, nel caso di regolari incarichi di collaborazione professionale intercorsi tra il pubblico ufficiale ed il privato, in cui non sia neppure messa in discussione la competenza professionale richiesta per il loro espletamento, l’accertamento del nesso sinallagnnatico richiede elementi univoci di riscontro che consentano di affermare che l’accordo di collaborazione professionale sia stato concepito ab initio al fine di condizionare l’esercizio dei poteri pubblici.
La posizione di conflitto di interessi in cui il pubblico ufficiale venga a trovarsi e la violazione dell’obbligo di astensione può rappresentare una valida ragione di sospetto dell’esistenza di un previo accordo corruttivo con il privato favorito, ma non assume valore di indizio, tenuto conto della non univocità di tale illegittimo comportamento.
L’obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi serve a prevenire il pericolo che l’espressione del voto sia condizionata da favoritismi verso coloro che hanno legami di cointeressenza con il pubblico ufficiale, ma la violazione dell’obbligo non dimostra di per sé che la partecipazione alla deliberazione sia stata effettivamente condizionata dal perseguimento dell’interesse privato in conflitto con quello pubblico, essendo possibile che la scelta pur se favorevole al privato sia stata comunque operata a salvaguardia dell’interesse AVV_NOTAIO.
Prima della soppressione del delitto di abuso di ufficio per effetto della I. 9 agosto 2024, n. 114, preceduta dal depotenziannento di tale fattispecie incriminatrice per effetto delle modifiche normative che ne avevano già comportato una parziale abolizione (vedi la legge 11 settembre 2020, n.120, sulla limitazione ai casi di violazione di norme di legge che impongano condotte vincolate senza margini di discrezionalità), le situazioni di conflitto di interessi e l correlata violazione dell’obbligo di astensione trovavano una loro tutela penale in siffatta figura di reato, di carattere residuale e compensativa dell’assenza di prove dei reati più gravi.
D’altra parte, va ricordato che anche per il reato di abuso di ufficio era pur sempre necessario che la strumentalizzazione del potere pubblico fosse rivolta a specifico ed esclusivo vantaggio del destinatario dell’atto, non essendo sufficiente la mera sussistenza di un conflitto di interessi per integrare la fattispecie di reato.
La norma incriminatrice di cui all’art. 323 cod. pen. prevedeva, infatti, la necessità del dolo intenzionale, ossia che la volontà dell’agente fosse diretta proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto altrui e tale dolo era da escludersi nel caso in cui la finalità perseguita dall’agente fosse quella di realizzare l’interesse pubblico ovvero quando, pur nella consapevolezza di favorire un interesse privato, fosse stato mosso esclusivamente dall’obiettivo di perseguire un interesse pubblico, con conseguente esclusione di ogni finalità di favoritismo privato (Sez. 6, n. 51127 de/ 17/09/2019, COGNOME, Rv. 278938; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, COGNOME ed altri, Rv. 255368; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, dep. 22/03/2013, COGNOME, Rv. 254856).
Conseguentemente, la convergenza di interessi privati nel compimento di un atto pubblico non autorizza presunzioni di illeciti accordi corruttivi, poiché la violazione dell’obbligo di astensione anche se rivolta al fine di favorire l’interesse del privato non consente di ritenere che il rapporto commerciale lecito intrattenuto tra il privato ed il pubblico ufficiale sia di per sé estrinsecazione della messa a disposizione della funzione pubblica al servizio del privato, secondo un rapporto di scambio di tipo sinallagmatico.
In linea AVV_NOTAIO, in caso di conflitto di interessi per effetto di un lecito rapporto contrattuale intercorrente tra il privato ed il pubblico funzionario, che determini una lecita convergenza di interessi per la gestione comune di attività economiche produttive di redditi, come nel caso di specie, non è consentito desumere dalla violazione dell’obbligo di astenersi la prova indiretta che lo stesso rapporto professionale, che determina la situazione di conflitto e genera l’obbligo di astenersi, costituisca la remunerazione della vendita della funzione in esecuzione di un pregresso accordo corruttivo.
Così ragionando si perviene ad una assimilazione del reato di corruzione per l’esercizio della funzione con la figura di reato dell’abuso di ufficio o di quella, d più lungo tempo soppressa, dell’interesse privato in atti di ufficio, un tempo prevista dall’art. 324 cod. pen., abrogato dalla I. 26 aprile 1990, n. 86, con l’effetto di allargare addirittura l’ambito della incriminazione a quelle materie in cui trova esplicazione l’azione discrezionale della pubblica amministrazione, in direzione opposta a quella che è la chiara voluntas legis sottesa all’abolizione di detta figura di reato, senza che ricorra la prova del mercimonio della funzione pubblica, incriminando la condotta che si sostanzia nella mera violazione dell’obbligo di astensione per la preesistenza di una situazione di convergenza di interessi tra pubblico ufficiale e privato.
È necessario, per l’ambiguità delle risultanze sorrette dal pur conclamato conflitto di interessi dovuto alla consentita commistione della veste di pubblico ufficiale e di libero professionista in capo allo stesso soggetto, che vi siano solidi
elementi di prova che consentano di affermare che l’incarico di collaborazione professionale sia stato conferito allo specifico fine di ripagare il pubblico ufficial per l’asservimento della funzione pubblica a disposizione del privato.
Solo quando la situazione di conflitto di interessi ed il mancato adempimento dell’obbligo di astensione da parte del pubblico funzionario costituiscono la conseguenza di una strumentalizzazione della funzione pubblica per soddisfare l’interesse privato oggetto di un preciso accordo do ut des tra pubblico ufficiale e privato, si può ritenere integrata la corruzione.
Al contrario, quando la convergenza di interessi tra il pubblico ufficiale ed il privato sia la conseguenza di un rapporto di collaborazione professionale, lecito e non simulato, non vietato dalla legge, la violazione dell’obbligo di astensione e l’occasionale strumentalizzazione della funzione pubblica, non potendosi considerare come il corrispettivo di una utilità offerta o promessa al pubblico ufficiale, fuoriesce dallo schema della corruzione.
In questo secondo caso, l’accordo contrattuale lecito che determina la situazione di conflitto di interessi e l’obbligo di astenersi del pubblico ufficiale no assume più alcuna rilevanza penale per effetto della depenalizzazione del reato di abuso di ufficio, nemmeno nel caso in cui risulti accertato che l’esercizio del potere pubblico sia stato finalizzato a favorire l’interesse del privato.
Rispetto allo schema tipico della corruzione, il legame funzionale-causale che deve intercorrere tra l’esercizio della funzione (o il compimento dell’atto pubblico) e la promessa/dazione dell’utilità esclude la tipicità non solo delle utilità che siano solo “occasionate” e non causate dall’esercizio della funzione, ma anche la tipicità degli abusi di potere che non siano in rapporto di stretta causalità con la dazione/promessa dell’utilità.
Non vi è dubbio che si tratta di una prova difficile da acquisire, ma va considerato che i vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione del reato di abuso di ufficio, palesati soprattutto dall’assenza della previsione di una incriminazione della violazione dell’obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi e il contestuale perseguimento di un interesse privato, come rimarcato dalla recente sentenza della Corte Cost. n. 95 del 7 maggio 2025 depositata il 3 luglio 2025, non inficiano la legittimità costituzionale della legge che lo ha abrogato, non spettando alla giurisdizione stabilire se tali carenze di tutela penale saranno o meno compensate dai benefici, illustrati nei lavori preparatori della riforma, che il legislatore si è ripromesso di ottenere liberando l’azione della pubblica amministrazione dai condizionamenti derivanti dall’esercizio del potere giudiziario.
3. Ciò premesso, nella vicenda in esame, pure prescindendo dalla configurabilità o meno di un accordo corruttivo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, desunto dal mancato adempimento dell’obbligo di astenersi dalle votazioni in cui si deliberava da parte della RAGIONE_SOCIALE il parere in favore di progetti proposti dalla società facente capo a COGNOME per effetto degli accordi di collaborazione professionale tra essi intercorsi, non sono stati descritti elementi indiziari sufficienti a dimostrare che NOME, nella veste di AVV_NOTAIO alla Rigenerazione Urbana del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, abbia dapprima favorito la nomina di COGNOME a presidente della RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE e poi concesso il patrocinio gratuito al suo progetto di risanamento delle periferie (“RAGIONE_SOCIALE di una RAGIONE_SOCIALE Urbana e Paesaggistica “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE9 con la precipua finalità di assecondare il presunto accordo corruttivo che avrebbe legato il COGNOME al COGNOME.
Lo scambio dei messaggi tra COGNOME e COGNOME, e tra COGNOME e COGNOME, non assume la valenza dei gravi indizi di colpevolezza per l’ipotesi di concorso di COGNOME ex art. 110 cod. pen. nella corruzione ipoteticamente intercorsa tra i due predetti professionisti.
Nella motivazione dell’ordinanza impugnata non si specificano gli elementi da cui è possibile evincere che NOME abbia preso parte agli accordi criminosi in ipotesi intercorsi tra COGNOME e COGNOME, o comunque ne sia venuto a conoscenza.
Ciò, non solo perché non sono stati evidenziati nelle chat esaminate rapporti diretti tra COGNOME e COGNOME, ma soprattutto perché tutte le iniziative intraprese dal COGNOME e di cui era a conoscenza COGNOME per la ricerca dei possibili finanziamenti privati utili a dare attuazione ai progetti “RAGIONE_SOCIALE” e “Famagosta”, curati dal predetto professionista insieme allo società RAGIONE_SOCIALE facente capo a COGNOME, così come descritti nella ordinanza impugnata, non hanno alcuna parvenza di illiceità, ancor più nella prospettiva e sulla base delle conoscenze di NOME, trattandosi di iniziative coerenti con i progetti di partenariato pubblico e privato che l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE stava sondando per verificarne la convenienza e fattibilità, senza alcuna violazione delle regole del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. “Codice degli appalti”), neppure astrattamente ipotizzate nel capo di imputazione.
Neppure appare corretto il richiamo operato alla disciplina urbanistica, ed in particolare all’art. 41-bis della legge urbanistica n. 1150/1942 sui divieti per i professionisti che abbiano partecipato alla redazione di uno strumento urbanistico di assumere incarichi professionali fino alla sua approvazione, non trattandosi dell’approvazione di uno strumento urbanistico ma della progettazione di opere di trasformazione urbana, la cui realizzazione era ovviamente subordinata al rispetto
degli strumenti urbanistici o alla eventuale ipotetica loro revisione, da attuare nelle forme di legge, salvo non pronosticare ipotetici futuri illeciti.
Inoltre, anche il riferimento nella motivazione ad un interesse di NOME a sostenere le attività professionali del COGNOME, al fine di assecondare l’accordo corruttivo intercorso tra questi e il COGNOME, in vista “della promozione del suo ruolo” “…e di maggiori e più importanti incarichi” è del tutto carente di supporto probatorio.
Non sono state descritte emergenze probatorie utili a dimostrare l’assunto secondo cui l’interesse di COGNOME a portare avanti determinati progetti urbanistici fosse da considerare espressione della finalità di favorire le speculazioni dei privati piuttosto che di sostenere delle opere ritenute utili per il risanamento e lo sviluppo delle periferie nell’interesse AVV_NOTAIO della cittadinanza, anche per l’affidamento riposto nella elevata competenza dei professionisti coinvolti.
In tale direzione appare radicalmente carente la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui non fornisce sul punto una risposta coerente, in linea AVV_NOTAIO, rispetto alle censure relative alla dimostrazione del perseguimento di un interesse privato e non anche dell’interesse pubblico da parte di COGNOME nel suo ruolo di AVV_NOTAIO alla Urbanistica del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e più nello specifico, con riferimento al parere contrario espresso dalla competente giunta urbanistica da esso presieduta rispetto alla proposta progettuale trasmessa da COGNOME relativa al “RAGIONE_SOCIALE” che ne ha impedito qualsiasi seguito, tanto da non essere stata neppure più sottoposta al parere della RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE.
Come correttamente argomentato nel ricorso, la circostanza che COGNOME avrebbe contribuito a bocciare questa importante iniziativa progettuale, sollecitata dal COGNOME, manifestando parere contrario alla sua realizzazione, contraddice l’ipotesi di un suo contributo consapevole volto ad agevolare i progetti asseritamente criminosi che il COGNOME intendeva realizzare con la collaborazione della società RAGIONE_SOCIALE facente capo a COGNOME.
Pertanto, non appare coerente con tale esito della procedura il riferimento ad una strumentalizzazione pretestuosa dell’interesse pubblico ravvisato dal COGNOME nella quota da destinare alla edilizia residenziale sociale, da intendersi come una mera copertura formale per dare seguito alle iniziative speculative dei privati, prescindendo dall’interesse pubblico alla realizzazione delle opere, come ipoteticamente ritenuto sulla base della chat dell’i luglio 2024 intercorsa tra COGNOME e COGNOME.
Con riferimento ai quattro progetti della società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, gli unici rispetto ai quali si contesta nel capo B) al COGNOME di essere venuto meno all’obbligo di astenersi nelle sedute della RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE (più
,——
specificamente i progetti “Goccia-Bonvisa”, “INDIRIZZO“, “INDIRIZZO” e “INDIRIZZO“), a fronte dell’accertata assenza di contratti di collaborazione intercorsi rispetto a questi progetti tra COGNOME e lo studio COGNOME, e tenuto conto del regolamento della RAGIONE_SOCIALE vigente all’epoca delle sedute che non prevedeva l’obbligo di astensione nei casi di conflitto indiretto, risulta ancora più evidente la carenza di elementi indiziari della consapevolezza da parte di COGNOME che tali ipotizzate violazioni dell’obbligo di astensione da parte del COGNOME si inserissero in un rapporto sinallagmatico corruttivo, tanto più considerato che queste violazioni per essere integrate presupponevano la disapplicazione della normativa RAGIONE_SOCIALE vigente all’epoca dei fatti che disciplinava il funzionamento della RAGIONE_SOCIALE e che non prevedeva alcuna limitazione o divieto nell’esercizio della professione privata da parte dei suoi componenti.
Pur tenendo conto della diversa qualificazione operata dal Tribunale con la derubricazione da corruzione per atto contrario ex art. 319 cod. pen. a corruzione per esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen., quindi, pure prescindendo dal riferimento all’atto contrario rappresentato dalla violazione dell’obbligo di astensione, e facendo riferimento alla corruzione del COGNOME intesa come “messa a disposizione” del potere di interferire sulle deliberazioni della RAGIONE_SOCIALE da lui presieduta, innanzitutto non si descrivono i rapporti intercorrenti tra COGNOME e gli altri membri della RAGIONE_SOCIALE né si spiega come il predetto potesse influire sulle loro determinazioni e sulle delibere prese a maggioranza, ma soprattutto non si descrivono gli elementi indiziari dai quali si dovrebbe desumere che di tale asserito e indimostrato potere di ingerenza, oggetto del presunto mercimonio corruttivo intercorso con il COGNOME, anche COGNOME ne fosse a conoscenza o vi avesse preso parte.
Il riferimento alle interferenze di COGNOME nelle decisioni della RAGIONE_SOCIALE ed alla conoscenza dei meccanismi per evitare i conflitti di interesse (vedi pag. 17 dell’ordinanza impugnata) non dimostrano che il predetto fosse a conoscenza dei rapporti corruttivi che si assumono intercorsi tra COGNOME e COGNOME, essendo le chat richiamate nell’ordinanza e che coinvolgono il COGNOME, in particolare quelle del 19 luglio 2023 tra COGNOME e COGNOME riguardanti l’approvazione del progetto “RAGIONE_SOCIALE“, del tutto prive di attinenza rispetto all’approvazione da parte della RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE dei progetti che interessavano la società RAGIONE_SOCIALE di Pel RAGIONE_SOCIALE.
Anche con riferimento alla vicenda del progetto della diocesi nel quartiere gallatarese (chat del 19/06/2024), effettivamente si tratta di iingerenze che, seppure viziate dalla violazione dell’autonomia delle valutazioni affidate alla RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE, non risultano avere alcuna attinenza con i presunti accordi corruttivi intercorsi tra COGNOME e COGNOME e danno conto solo di altre possibili 13 GLYPH 7
situazioni di conflitto di interesse nel funzionamento della RAGIONE_SOCIALE secondo logiche che non dimostrano però, allo stato delle risultanze acquisite, l’asservimento della funzione pubblica svolta da parte di COGNOME a ragioni di speculazione privata a discapito dell’interesse pubblico, non conoscendosi le finalità di tali ingerenze.
Ancora più evidente è, infine, il vuoto probatorio rispetto alla dimostrazione della consapevolezza o del concorso da parte di COGNOME negli unici pagamenti senza causa lecita individuati nell’ordinanza impugnata con riferimento ai pareri relativi ai progetti di “INDIRIZZO” e “INDIRIZZO“, la cui prova è stata desunt essenzialmente dal rinvenimento nel pc di COGNOME di un file excel, in assenza della prova di flussi finanziari tra COGNOME e COGNOME che non fossero documentati e fatturati e, comunque, senza alcuna indicazione utile a dimostrare un concorso di COGNOME in tali ipotesi di corruzione, anche solo morale.
In conclusione, nel complessivo deficitario quadro probatorio sopra delineato, le considerazioni spese sulla consapevolezza da parte di NOME della situazione di conflitto di interessi in cui si trovava il COGNOMECOGNOME per la duplice vest di presidente di un organo pubblico, competente a rilasciare pareri funzionali all’approvazione dei progetti di trasformazione urbanistica e di titolare di uno studio privato di progettazione molto affermato e coinvolto nella elaborazione di alcuni dei progetti da approvare, in assenza di elementi di conoscenza degli accordi corruttivi ipoteticamente sottesi all’approvazione dei progetti medesimi, non consentono, allo stato delle risultanze poste a base della motivazione dell’ordinanza impugnata, di supportare la integrazione del concorso ex art. 110 cod. pen. del ricorrente nella fattispecie corruttiva ascritta nei confronti dei due predetti coindagati, una volta escluso dallo stesso Tribunale del riesame anche il concorso del ricorrente nei reati di falso ascritti a carico del coindagato COGNOME.
Pertanto, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio per carenza di elementi emergenti dalla motivazione dell’ordinanza impugnata che possano supportare la provvista indiziaria necessaria per giustificare l’applicazione delle misure interdittive in relazione all’unica imputazione ascritta al capo B) dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente e come riformata dal Tribunale per il riesame.
L’accoglimento del motivo di ricorso sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, rende superfluo l’esame dei residui motivi in punto di esigenze cautelari, che devono ritenersi assorbiti, imponendosi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con la cessazione dell’efficacia delle disposte misure interdittive.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la cessazione delle misure interdittive applicate nei confronti di COGNOME NOME. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 12/11/2025