Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14851 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14851 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nata il 01/11/1969 a Torchiara avverso l’ordinanza in data 28/10/2024 del Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dai difensori della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 ottobre 2024 il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 30 settembre 2024, con cui è stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di corruzione, primariamente attribuito al padre della ricorrente NOME COGNOME, Sindaco di Capaccio Paestum, e a NOME COGNOME, legale rappresentante ì RAGIONE_SOCIALE, nel quadro di un’intesa
in forza della quale in cambio dell’aggiudicazione di appalti RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato con la RAGIONE_SOCIALE remunerativi contratti di subappalto e di su affidamento con riguardo ad un appalto aggiudicato a RAGIONE_SOCIALE dal Comune di Batti paglia.
2. Ha presentato ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di corruzione anche per violazione del principio di correlazione e per l’omessa valutazione o per il travisamento di risultanze istruttorie in rapporto alla consulenza tecnica di parte e ai documenti allegati.
Solo sulla base di un rilievo assertivo si è ritenuto che sussistesse un sinallagma tra le parti di un accordo, avente ad oggetto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio in cambio di denaro o altra utilità.
Le condotte valutate avrebbero potuto ricondursi nell’alveo della turbativa d’asta, ma non nell’ambito di una fattispecie corruttiva.
Il Tribunale non aveva fra l’altro risolto la questione che prima degli affidamenti in favore di RAGIONE_SOCIALE non poteva esistere un’intesa tra COGNOME e COGNOME, non essendo stata ancora aggiudicata a RAGIONE_SOCIALE la gara a Battipaglia, neanche ipotizzabile.
Secondo il Tribunale l’accordo era stato raggiunto prima delle turbative in contestazione con la partecipazione dei protagonisti della vicenda, fermo restando che RAGIONE_SOCIALE sapeva che lo strumento dei subcontratti era quello più agevole e di sicura realizzazione per remunerare e accontentare ditte vicine ad COGNOME e alla stessa RAGIONE_SOCIALE, essendo comunque rilevante la conseguenzialità cronologica.
Non era stato dato conto, tuttavia, di gravi indizi del delitto di corruzione, in quanto la contropartita non era prevedibile e neppure prevista.
Inoltre, a fronte di quanto forma oggetto di contestazione, non avrebbe potuto prospettarsi l’erogazione di un’utilità corrispondente a euro 250.302,00, importo che era stato solo ex post calcolato dai consulenti del P.m. verificando le fatture di RAGIONE_SOCIALE e confrontando i prezzi di acquisto e di rivendita.
In tale prospettiva non avrebbe potuto prospettarsi che COGNOME avesse assunto l’impegno di remunerare COGNOME non appena avesse avuto la possibilità.
La ricostruzione non teneva conto dell’assenza di elementi dimostrativi di rapporti privilegiati tali da rendere certa la controprestazione e della cris economica che avrebbe colpito la RAGIONE_SOCIALE.
Nella parte in cui il Tribunale aveva dato rilievo all’assenza di collaborazioni pregresse tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e alla natura svantaggiosa del contratto di sub affidamento, la motivazione aveva travisato il dato probatorio.
Erano stati documentati rapporti pregressi e inoltre nella relazione del consulente di parte f era stata spiegata la ratto dei sub contratti, che erano collegati e che dunque non avrebbero potuto essere valutati autonomamente, ma solo nel loro complesso.
Inoltre, era stato dimostrato che RAGIONE_SOCIALE non aveva portato a termine la commessa e che, avendo già acquistato i materiali, li aveva ceduti a RAGIONE_SOCIALE, unica operazione di mera fornitura, in cui era stato praticato il prezzo di acquisto.
Relativamente alla condotta finalizzata a garantire pagamenti celeri a Dervit, il Tribunale aveva citato l’episodio della perizia di variante, ma non aveva tenuto conto del fatto che il finanziamento proveniva da mutuo di Cassa depositi e prestiti e che la somma rimanente dopo il ribasso praticato avrebbe dovuto essere spesa per opere dello stesso tipo. Inoltre, COGNOME aveva palesato la volontà di ricorrere alla perizia di variante anche prima che si sapesse del mancato finanziamento regionale, dovendosi dunque escludere che si fosse trattato di rimedio volto a superare una criticità a vantaggio di COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 319 cod. pen. con riguardo alla posizione della ricorrente.
COGNOME era stata coinvolta quale beneficiaria del patto, essendosi ravvisato un concorso morale, ma sulla base di argomenti assertivi circa la sua consapevolezza dell’accordo illecito.
Il ruolo politico del fratello e la vantaggiosità del regolamento di interess negoziato con COGNOME non avrebbero potuto dirsi a tal fine sufficienti.
Non era stato dimostrato che la ricorrente avesse contezza di atti contrari del fratello a vantaggio di COGNOME e del suo asservimento a COGNOME.
Peraltro, era stata la ricorrente ad agire in prima persona nel rapporto con RAGIONE_SOCIALE e a sollecitare i pagamenti, interagendo con COGNOME.
Quanto alla natura vantaggiosa dei sub contratti avrebbe dovuto richiamarsi quanto in precedenza osservato.
Inoltre, veniva invocato l’orientamento giurisprudenziale in materia di concorso del terzo, che non trova spazio nello schema tipico della corruzione.
2.3. Con il terzo motivo denuncia l’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, dolendosi della mancanza di motivazione rispetto alle argomentazioni difensive.
Era stata eccepita l’incompetenza del Tribunale di Salerno, sul rilievo che i pagamenti erano avvenuti con versamenti su conto corrente aperto presso istituto bancario di Torchiara nel circondario di Vallo della Lucania.
Il Tribunale aveva valorizzato il luogo di conclusione dell’accordo, assumendo che ciò fosse avvenuto in Capaccio Paestum, quando dalla contestazione il
riferimento a Capaccio Paestum era stato desunto dal luogo dell’ultimo pagamento.
In tal modo il Tribunale aveva immutato il fatto oggetto di contestazione, dando rilievo ad un profilo che non ne aveva formato oggetto.
Peraltro, non era dato sapere dove l’accordo fosse stato semmai raggiunto, fermo restando che il momento consumativo del reato coincide con quello della ricezione dell’utilità, in particolare nel luogo di ricezione di un bonifico, nel caso spec ie individuabile nel territorio di Torchiara.
Non avrebbe potuto invece aversi riguardo al luogo in cui era iniziata consumazione o a quello in cui era intervenuto il primo atto vantaggioso per la società RAGIONE_SOCIALE fermo restando che il subappalto era stato comunque stipulato in Torchiara.
Tutti i possibili parametri utilizzati avrebbe dovuto dunque condurre ad individuare la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 266 cod. proc. pen. con inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali.
Era mancante la motivazione nei decreti con i quali erano state autorizzate operazioni di intercettazione ambientale, peraltro in relazione a reati diversi, essendo state inoltre valorizzate circostanze inidonee a suffragare una gravità indiziaria, ferma restando la mancanza di idonea motivazione anche dei decreti di proroga.
Inoltre, non era stata valutato il regime normativo vigente prima del d.l. 10 agosto 2023, rispetto al quale avrebbe dovuto considerarsi l’insegnamento contenuto nella sentenza Cavallo delle Sezioni Unite.
Il Tribunale aveva fatto riferimento ad un’iscrizione del 13 ottobre 2023, poi retrodatata al 17/08/2023, peraltro sulla base di un’informativa del 12/10/2023, che aveva dato causa a quell’iscrizione, non essendo rilevante che in essa si facesse riferimento ad una captazione del 17/08/2023.
Di qui l’applicabilità della disciplina novellata e vigente dal 10/10/2023, cui avrebbe dovuto ancorarsi il giudizio sull’utilizzabilità ai sensi dell’art. 270 cod proc. pen.
2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, lo stesso era stato correlato ad indagini relative ad altre gare di appalto e alla responsabilità degli enti, senza profili interferenti con i reati in questa sede contestati.
Il Tribunale per parte sua aveva valorizzato profili riguardanti NOME COGNOME che erano stati estesi senza motivazione anche a NOME COGNOME in assenza dei presupposti di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Quanto al pericolo di reiterazione criminosa, soprattutto sul versante della scelta della misura il Tribunale aveva valorizzato le mancate dimissioni dal ruolo di amministratore, al fine di escludere l’idoneità di una misura diversa, di tipo interdittivo.
Ma non era stato fornito alcun elemento per suffragare l’illiceità del modo di gestire la società da parte della ricorrente, peraltro incensurata, e per dimostrare l’insufficienza di una misura interdittiva.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e, previa verifica delle condizioni di applicazione della misura e dell’urgenza, per il rinvio degli atti al pubblico ministero ai sensi degli artt. 27 e 291, comma 2, cod. proc. pen.
Con comunicazione del 01/02/2025 l’ufficio del Pubblico Ministero procedente ha comunicato di avere esercitato l’azione penale mediante richiesta di giudizio immediato e che, in accoglimento della richiesta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha emesso decreto di citazione a giudizio in data 20 dicembre 2024 e che la prima udienza è stata fissata per il giorno 4 febbraio 2025.
A seguito di tale comunicazione il Procuratore generale ha inviato una nuova requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
I difensori della ricorrente hanno inviato memoria nella quale ribadiscono gli argomenti a sostegno dell’incompetenza territoriale e l’irrilevanza della comunicazione del Pubblico ministero procedente.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è nel suo complesso infondato e in larga parte inammissibile.
2.1. Il Tribunale, nella sua ampia analisi, ha dato conto del compendio indiziario e degli argomenti difensivi sviluppati nell’interesse della ricorrente anche richiamando le conclusioni del consulente di parte, ed è pervenuto ad una lineare
ricostruzione della vicenda, con motivazione che non si espone a censure di incompletezza, di manifesta illogicità o di contraddittorietà.
2.2. In particolare, il nucleo essenziale di tale ricostruzione risiede, da un lato, nell’individuazione del ruolo egemone rivestito dal Sindaco di Capaccio Paestum e dalla società RAGIONE_SOCIALE e nell’intesa volta a procurare alla società appalti nel settore dell’illuminazione stradale anche a condizioni più favorevoli di quelle contemplate dalla convenzione ventennale, siglata nel 2010 e coinvolgente l’A.T.I., costituita dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, e dall’altro nella disponibilit RAGIONE_SOCIALE, tramite i suoi esponenti COGNOME e COGNOME nelle rispettive vesti, a compiacere all’occorrenza il Sindaco, soprattutto in quanto interessato alle sorti della società di famiglia, COGNOME, di cui era legale rappresentante la ricorrente NOME COGNOME con formale intestazione alle giovani figlie di due de fratelli.
Proprio in tale quadro è stato delineato il rapporto corruttivo incentrato su plurimi atti contrari ai doveri di ufficio da parte del Sindaco, correlati alle procedur di affidamento di appalti pubblici, a fronte di un corrispettivo, in concreto venuto in rilievo in una fase in cui la società RAGIONE_SOCIALE versava in una situazione d profonda crisi e costituito dalla stipula a condizioni peculiari e vantaggiose di contratti di subappalto e di subaffidamento, correlati ad un appalto acquisito da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a Battipaglia.
In tale ottica si spiega l’assunto del Tribunale, peraltro coerente con il contenuto dell’incolpazione provvisoria formulata al capo C), secondo cui il patto avrebbe dovuto intendersi concluso a monte delle procedure di appalto specificamente oggetto di contestazione nell’ambito di questo procedimento, fermo restando che, proprio in ragione del ruolo egemone di Dervit in quell’ambito territoriale, non sarebbe mancata in itinere la concreta possibilità di un’adeguata ricompensa.
2.3. Va comunque rilevato che il Tribunale ha specificamente dato conto degli elementi che valgono a delineare il rapporto sinallagmatico e compensativo intercorso tra il Sindaco e Dervit, in ragione della sostanziale concomitanza tra il manifestarsi della crisi di liquidità della società RAGIONE_SOCIALE, la persistenza rapporti di tipo collusivo, funzionali al compimento di atti in varia guisa favorevoli a RAGIONE_SOCIALE, e la stipula tra tale società e la RAGIONE_SOCIALE dei due contratti sop richiamati.
A questo riguardo è stato segnalato come NOME si adoperasse per far fronte alla difficile situazione della società di famiglia e si mantenesse in contatto con la sorella NOME come avesse in concreto agito per assicurare a Dervit l’aggiudicazione di gare e il pagamento dei corrispettivi degli appalti aggiudicati e come tale pagamento fosse altresì correlato all’esigenza di garantire il contestuale
pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE del compenso pattuito con la società RAGIONE_SOCIALE in relazione ai contratti di subappalto e subaffidamento nel frattempo stipulati.
Il Tribunale ha anche richiamato una conversazione intercettata (pag. 86 dell’ordinanza), nella quale COGNOME segnalava al suo interlocutore che a Battipaglia stava dando una mano ad COGNOME, e un’altra, coinvolgente COGNOME (ancora pag. 86), nella quale si rimarcava lo scarso gradimento del lavoro svolto dagli operati della ditta RAGIONE_SOCIALE, nondimeno favorita attraverso i due contratti di cui s’ detto.
Va inoltre rilevato che il proposito del Sindaco di favorire in tutti i modi Dervi e di propiziare corrispondentemente rapidi pagamenti in favore di COGNOME RAGIONE_SOCIALE è stato ampiamente attestato, essendosi segnalato che fin dal settembre 2023 era stato manifestato l’intendimento di ovviare, all’occorrenza, al possibile mancato riconoscimento di un finanziamento regionale attraverso l’escamotage di una perizia in variante, in modo da assicurare comunque a Dervit introiti aggiuntivi in relazione all’appalto del dicembre 2022, e che all’inizio di ottobre 2023 il Sindaco aveva fatto ricorso addirittura ad un atto falso, come tale ammesso dallo stesso COGNOME, relativo all’attestazione della riconducibilità del settore illuminazione a stesso ente, condizione in assenza della quale il finanziamento regionale non sarebbe stato erogato.
Infine deve rimarcarsi come il Tribunale abbia tutt’altro che illogicamente superato i rilievi difensivi in ordine all’analisi dei due contratti siglati da Der da RAGIONE_SOCIALE, rilevando che era anomala la previsione di un subaffidamento di fornitura, implicante dapprima acquisti da parte di RAGIONE_SOCIALE presso la stessa fornitrice, di cui correntemente si avvaleva -con possibilità di ulteriore sconto- RAGIONE_SOCIALE, e poi cessioni dei materiali così acquistati a RAGIONE_SOCIALE a prezzi maggiorati, anomalia volta ad occultare un indebito vantaggio per tale via assicurato alla società RAGIONE_SOCIALE, calcolato dai consulenti del Pubblico ministero in euro 229.000,00 circa.
In particolare il Tribunale (soprattutto pagg. 85 e segg.) ha rilevato che: 1) non incideva in modo da escludere il vantaggio il costo della mano d’opera, che era stato peraltro specificamente previsto e con riferimento solo ad una parte delle forniture, e che in relazione ai due contratti era istituita una contabilità separata tale da precludere una commistione tra i due regolamenti contrattuali; 2) la stessa NOME COGNOME a proposito del dato riferibile alla mano d’opera, aveva parlato di un “errore di allegato” a dimostrazione dell’anomalia del regolamento contrattuale; 3) i consulenti avevano valutato specificamente le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE fino all’ottobre 2023 operando i necessari confronti e sulla base di ciò determinando il concreto vantaggio acquisito da RAGIONE_SOCIALE senza che in tale prospettiva potesse incidere l’interruzione del lavoro da parte di quest’ultima; 4)
in genere nella prassi operativa di RAGIONE_SOCIALE vi era la stipulazione di contratti di sub affidamento di mano d’opera e non di fornitura, a dimostrazione della peculiarità e dell’anomalia del caso in esame.
2.4. A fronte di ciò, il motivo di ricorso cerca di riproporre gli argoment difensivi, accreditati dalla consulenza di parte, che tuttavia non risultano idonei a disarticolare il complessivo ragionamento del Tribunale, con il quale peraltro la ricorrente non si misura specificamente, confutandone i puntuali passaggi.
Né può a tal fine valorizzarsi il riferimento del Tribunale alla mancanza di pregressi rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elemento che risulta documentalmente contrastato ma che non è idoneo a insinuare fratture logiche nel ragionamento, che fa leva essenzialmente sulla mancanza di valide ragioni alla base dell’instaurazione di quel peculiare rapporto contrattuale, per giunta con una società il cui lavoro non era particolarmente apprezzato da RAGIONE_SOCIALE
Su tali basi deve ritenersi che resista alle censure difensive la ricostruzione incentrata su un rapporto corruttivo connotato dall’erogazione da parte degli esponenti di RAGIONE_SOCIALE di un prezzo articolato attraverso la stipula con la società RAGIONE_SOCIALE e la successiva attuazione dei due contratti, di cui si è detto.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. Va invero rilevato che il Tribunale non ha eluso il tema della corresponsabilità della ricorrente, pur avendo rilevato che il patto corruttivo era riconducibile al Sindaco COGNOME e agli esponenti di Dervit.
In tale ottica il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non solo era legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ma era attivamente impegnata nella conduzione della società, confrontandosi con l’autorevole fratello alla ricerca delle risorse necessarie, ed aveva piena contezza della posizione egemone che RAGIONE_SOCIALE nel settore degli appalti esercitava in quell’ambito territoriale, nel quale assumeva rilievo il ruolo di suo fratello.
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente aveva fornito un contributo concreto all’esecuzione del reato, attraverso la stipula dei due contratti, rimessi alla sua gestione e alla connessa fatturazione e di cui peraltro ella stessa aveva mostrato di comprendere la sostanziale anomalia, invocando un preteso errore.
In definitiva, secondo tale ricostruzione la ricorrente è stata indicata come concorrente consapevole nella commissione del delitto di corruzione, correlato al compimento di atti volti a favorire RAGIONE_SOCIALE, in funzione del riversamento di possibili vantaggi, concorso manifestatosi specificamente nella fase culminata nell’erogazione e acquisizione del prezzo.
3.2. Deve al riguardo osservarsi che il delitto di corruzione ha natura di reato a concorso necessario a struttura bilaterale e che il concorso eventuale di un terzo
è innanzi tutto configurabile nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei concorrenti necessari e nell’ipotesi in cui si risolv un’attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autor necessari (Sez. 6, n. 6, n. 24535 del 10/04/2015, COGNOME, Rv. 264124 – 01).
E’ stato peraltro rilevato che, venendo in rilievo un delitto a duplice schema, il momento consumativo può coincidere con l’accettazione della promessa o con la dazione, destinata ad approfondire l’offesa tipica (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583). Proprio in tale prospettiva si è più di recente sottolineato che il contributo fornito nella fase dell’erogazione e acquisizione dell’utilità, a prescindere dall’estraneità all’originario patto, possa dare luogo a un concorso penalmente rilevante, essendosi, in particolare, affermato che «in tema di corruzione, è configurabile il concorso nel reato del terzo estraneo all’accordo corruttivo che partecipi alla fase esecutiva di dazione/ricezione dell’utilità con piena consapevolezza delle finalità illecite perseguite da corruttore e corrotto, così ponendo in essere una condotta che integra essa stessa la fattispecie tipica» (Sez. 6, n. 29673 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283716 – 01; in senso analogo, Sez. 6, n. 28988 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283494 – 01).
Sulla base di tale analisi le conclusioni del Tribunale in ordine alla attribuibilit alla ricorrente della veste di concorrente nel delitto di corruzione non sono vulnerate dai rilievi difensivi, che non tengono conto del ruolo in concreto assunto, secondo il giudizio del Tribunale, da NOME COGNOME al fine di individuare con il frate e di rendere possibile l’attuazione dello strumento destinato a consentire l’erogazione del prezzo corruttivo.
Il terzo motivo, riguardante l’eccezione di incompetenza territoriale, deve ritenersi inammissibile.
Va infatti rilevato che il Pubblico ministero procedente ha tempestivamente comunicato che è stata esercitata l’azione penale per i reati oggetto del provvedimento cautelare e che il G.i.p. ha, in particolare, emesso decreto di giudizio immediato, fissando la relativa data.
Da ciò discende che nel presente procedimento il tema della competenza è definitivamente devoluto alla sede processuale.
Non vuol negarsi, in astratto, la deducibilità dell’incompetenza con riguardo ad una misura cautelare, profilo che ha formato oggetto di plurime pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19214 del 23704/2020, Gia279092 – 02; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199393 – 01), ma deve necessariamente rilevarsi che dopo l’esercizio dell’azione penale non vi è margine per una valutazione incidentale, compatibile con l’ordinaria dinamica degli atti demandati nella relativa fase al giudice delle indagini preliminari, posto che l’eventuale attribuzione della
competenza ad un diverso giudice e l’effetto di rendere, se del caso, precaria l’efficacia della misura potrebbero discendere solo da una sentenza pronunciata nell’ambito del giudizio (in tal senso vanno, a ben guardare, interpretate anche le pronunce in base alle quali la competenza può essere valutata in sede di riesame, se in quel momento non risulta ancora esercitata l’azione penale: Sez. 3, n. 16478 del 16/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269692 – 01; Sez. 6, n. 28161 del 25/06/2014, COGNOME Rv. 260621 – 01).
Conseguentemente, con riguardo al tema dedotto in questa sede, deve ravvisarsi una sopravvenuta preclusione.
Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
5.1. Deve in primo luogo rilevarsi che le deduzioni riguardanti i decreti autorizzativi e i decreti di proroga delle operazioni di intercettazione ambientale sono nel loro complesso aspecifiche.
Va al riguardo rimarcato che «è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416 – 01).
D’altro canto, nella medesima prospettiva è stato rilevato che, ove siano prospettate cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento, è oner della parte interessata rappresentare adeguatamente le evidenze processuali e i dati fattuali, cui si correlano (in tal senso Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244328 – 01).
Nel caso di specie, si assume che non sarebbe idonea la motivazione contenuta nei decreti genericamente menzionati nel motivo di ricorso, ma non si dà conto specificamente dell’effettivo tenore di tale motivazione, estrapolandosene meri frammenti, e inoltre si contesta l’utilizzo di frasi generiche a fondamento delle disposte proroghe, ma in assenza di un puntuale confronto con gli argomenti che il Tribunale (pagg. 32 e segg.) ha utilizzato per respingere siffatto tipo di doglianze, facendo riferimento ad una pluralità di elementi idonei a rappresentare la gravità del quadro indiziario emergente in itinere, in base alle informative di polizia giudiziaria, e della perdurante necessità di dare ulteriore corso alle operazioni di intercettazione alla luce delle risultanze di quelle via via effettuate, indicative di un quadro di illiceità e di un’azione tutt’altro che trasparente dei soggetti coinvolt nella gestione delle procedure amministrative presso il Comune di Capaccio Paestum.
5.2. E’ inoltre infondato l’ulteriore rilievo incentrato sull’inutilizzabilità operazioni in procedimenti diversi.
Va infatti rilevato che prima delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 2quater, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, l’art. 270 cod. proc. pen. consentiva l’utilizzazione degli esiti delle operazioni di intercettazione, se necessari, in relazione a reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio e in relazione ai reati previsti dall’art. 266, comma 1, cod. proc. pen. Per effetto della modifica è stato eliminato il riferimento ai reat di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen., peraltro con effetto per i procedimenti iscritti dal 10 ottobre 2023.
Orbene, il Tribunale ha dato conto del fatto che il G.i.p. ha autorizzato operazioni di intercettazione riferibili al reato di turbativa d’asta di cui al capo in data 4 ottobre 2023, che il nominativo di COGNOME era iscritto nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. fin dal 24/26 gennaio 2023 per i reati di cui agl artt. 323 e 479 cod. pen. e che i nominativi di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME sono stati iscritti per i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis cod. pen. in data ottobre 2023, ma con effetto dal 17 agosto 2023, in ragione di una conversazione acquisita in quella data, specificamente valorizzata nel decreto del 4 ottobre 2023.
Su tali basi ha concluso che avrebbe dovuto farsi riferimento in parte qua alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 105 del 2023 e che peraltro, con riguardo ai reati di cui ai capi A) e C), avrebbe dovuto escludersi che potesse parlarsi di diverso procedimento, essendo ravvisabile tra quei reati il vincolo della connessione qualificata, sulla base di quanto a suo tempo affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277395 – 01), in relazione ad una formulazione dell’art. 270 cod. proc. pen. corrispondente a quella in realtà ripristinata dal dl. n. 105 del 2023 cit.
Né potrebbe contestarsi l’operata retrodatazione degli effetti dell’iscrizione, in quanto correlata ad un elemento specifico e tale da giustificare l’operazione di indicazione della data, consentita o addirittura imposta sulla base della disciplina desumibile da un lato, dall’art. 335, comma 1-ter cod. proc. pen. e, dall’altro, i dall’art. 335-ter cod. proc. pen.
Il quinto motivo risulta nel suo complesso infondato.
6.1. Il Tribunale, suffragando la valutazione del G.i.p., ha ravvisato le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c).
Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, deve invero rimarcarsi che le valutazioni di merito, in generale idonee a dar conto di condotte opache dei protagonisti della complessa vicenda e del loro costante intendimento di sottrarsi con modalità artificiose alla acquisizione di elementi probatori destinati a
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coinvolgerli in pari misura, non valgono tuttavia a rappresentare adeguatamente e in termini di attualità il concreto e cogente pericolo per l’acquisizione e l
genuinità di elementi di prova, riveniente da azioni in tale prospettiva ascrivibil all’odierna ricorrente, a fronte del quadro indiziario formato soprattutto da esiti d
intercettazioni e da materiale sequestrato, oltre che da valutazioni di consulenti.
6.2. E’ tuttavia idoneamente rappresentato, almeno con riguardo a questa prima fase, il pericolo di recidiva, correlato allo stretto legame della ricorrente con
il fratello NOME COGNOME principale protagonista della vicenda, al persistente interesse della predetta per le sorti della società direttamente coinvolta nell’illecit
trama, quale beneficiaria del prezzo della corruzione – costituito dalla stipula dei contratti di subappalto e subfornitura con RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE -, alla costante ricerca da
parte della ricorrente dell’ausilio necessario per consentire alla società di operare e di superare le gravi difficoltà nelle quali si dibatteva, alla sua pien
consapevolezza del complessivo quadro nel quale la vicenda è maturata, connotato dal ruolo egemone di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e dall’utilizzo di forme contrattuali destinate a
occultare illeciti interessi.
Deve peraltro rilevarsi che il motivo di ricorso deduce soprattutto il tema dell’inadeguatezza della restrizione domiciliare in luogo di una diversa forma di cautela, quale quella dell’interdizione dall’esercizio di funzioni gestionali imprenditoriali: ma, in tale prospettiva e in un quadro caratterizzato dalla mancanza di una chiara presa di distanza da parte della ricorrente dagli interessi illeciti alla base del reato in esame, deve valorizzarsi quanto rilevato dal Tribunale in merito al frequente ricorso ad ingerenze di fatto, circostanza tale da giustificare l’assunto in ordine alla necessità di impedire, almeno in questa fase, contatti tra i soggetti coinvolti e la riproposizione in altra forma degli stessi interessi illeciti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/02/2025