Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31058 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 24/05/1976
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 11599/25
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha riformato parzialmente la decisione di prime cure, prosciogliendo per intervenuta prescrizione l’imputato per alcuni dei reati allo stesso ascritti e confermando la sentenza primo grado quanto alla condanna per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo del ricorso – con cui si lamenta la mancata correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza emessa, sub specie del riconoscimento dell’ipotesi di cui al secondo piuttosto che al primo comma dell’art. 497-bis cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto: 1) nessuna difformità si rileva tra la contestazione e la condanna, da momento che la descrizione in fatto dell’addebito indica che il documento riportava l’immagine dell’imputato, il che costituisce esplicito riferimento alla circostanza che il soggetto ri avesse quantomeno concorso con altri nella contraffazione fornendo la propria fotografia da apporre sul documento oggetto della falsificazione; 2) la nullità ex art. 522 cod. proc. pen quand’anche determinatasi, sarebbe di ordine generale a regime intermedio (tra le altre, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 – 01), sicché, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., andava denunziata entro l conclusione del giudizio di appello, mentre la questione è stata posta per la prima volta con i ricorso per cassazione;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che attiene alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, previo riconoscimento dell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 497-b cod. pen. – ed il terzo motivo del ricorso – con cui si solleva la doglianza circa la manc derubricazione del fatto di reato qualificato ex art 497 bis comma 2 cod pen. in quello di c all’art 497 bis comma 1- sono inammissibili in quanto inediti perché mancava il corrispondente motivo di appello. Non possono essere infatti dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilev di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; s vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
In aggiunta deve osservarsi che i motivi sono anche manifestamente infondati, giacché, come sopra osservato, l’imputato ha quantomeno concorso nella contraffazione, fornendo la propria fotografia a chi ha realizzato il falso documento (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 277427 – 01).
Infine, ritenuto il quarto motivo di ricorso – relativo al mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche e alle statuizioni civili – generico perché privo dei requi
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazi della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente