Concorso in contrabbando: la chiave della cantina vale come prova?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un interessante caso di concorso in contrabbando tra coniugi, chiarendo come la disponibilità delle chiavi di un locale contenente merce illecita possa costituire un solido elemento a sostegno di una condanna per complicità. Questa decisione sottolinea l’importanza degli elementi di fatto e della logica deduttiva nel giudizio penale, anche in assenza di una confessione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda una coppia condannata per il reato di contrabbando. La vicenda ha inizio quando il marito viene sorpreso in strada in possesso di 7 kg di tabacchi lavorati esteri (Tle). Le successive indagini portano alla scoperta di un quantitativo ben più ingente, oltre 30 kg della stessa merce, occultato nella cantina di pertinenza dell’abitazione coniugale.
La moglie, co-imputata, aveva la piena disponibilità delle chiavi per accedere a tale locale. Basandosi su questi elementi, i giudici di merito hanno ritenuto entrambi responsabili: l’uomo per la detenzione diretta e la donna per concorso in contrabbando, presumendo la sua consapevolezza e il suo contributo, almeno omissivo, alla custodia della merce illecita. Entrambi hanno proposto ricorso in Cassazione per contestare la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e il concorso in contrabbando
I ricorrenti hanno basato la loro difesa su tre motivi principali:
1. Contestazione del concorso della moglie: La difesa della donna sosteneva l’erroneità della motivazione che la riteneva responsabile, affermando che la semplice disponibilità delle chiavi non potesse provare un suo ruolo attivo o consapevole nel reato.
2. Esclusione della recidiva: Il marito contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva, ritenendola ingiustificata.
3. Applicazione della particolare tenuità del fatto: Entrambi chiedevano l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., sostenendo che il fatto, nel suo complesso, dovesse essere considerato di lieve entità e quindi non punibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. Analizzando i singoli punti, la Corte ha stabilito che:
– Il concorso in contrabbando della moglie era stato logicamente desunto da elementi di fatto chiari e concordanti. La disponibilità delle chiavi della cantina, unita al contesto familiare e al fatto che il marito fosse stato colto in flagranza con parte della stessa merce, costituiva una base sufficiente per affermare, con una motivazione non manifestamente illogica, la sua partecipazione al reato. La Corte ha inoltre specificato che l’eventuale inutilizzabilità di sue precedenti dichiarazioni non inficiava la solidità del quadro indiziario.
– La contestazione sulla recidiva è stata giudicata infondata, poiché la valutazione sulla maggiore pericolosità sociale dell’imputato era stata adeguatamente argomentata dai giudici di merito.
– La richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p. è stata respinta in modo netto. La Corte ha evidenziato che il quantitativo totale della merce sequestrata (circa 32,50 kg) era tutt’altro che esiguo. Tale dato oggettivo rendeva il danno e l’offesa significativi e la gravità del fatto incompatibile con il presupposto della “particolare tenuità”.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di prova penale: la responsabilità per concorso in reato può essere affermata anche sulla base di elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. La disponibilità esclusiva o condivisa di un luogo dove viene occultato il corpo del reato (in questo caso, la merce di contrabbando) è un indizio potente della complicità del soggetto. Inoltre, la decisione conferma che la valutazione della gravità del reato, ai fini dell’applicazione di benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto, deve tenere in primaria considerazione dati oggettivi come l’ingente quantitativo di merce illegale detenuta.
Avere le chiavi di una cantina dove è nascosta merce di contrabbando è sufficiente per essere condannati per concorso nel reato?
Sì, secondo questa ordinanza, la disponibilità delle chiavi, inserita in un contesto indiziario coerente (come il coinvolgimento del coniuge nello stesso traffico), è un elemento di fatto da cui i giudici possono logicamente dedurre la consapevolezza e la partecipazione al reato, integrando così il concorso.
Quando può essere esclusa la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ in un caso di contrabbando?
Può essere esclusa quando il quantitativo della merce di contrabbando è significativo. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che 32,50 kg di merce fossero un quantitativo tale da rendere l’offesa grave e il danno non esiguo, impedendo così l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131 bis c.p.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le argomentazioni proposte erano o una semplice riproposizione di censure già correttamente respinte nei gradi di merito con motivazioni logiche, oppure manifestamente infondate alla luce delle prove emerse, come la richiesta di considerare ‘tenue’ un reato caratterizzato da un ingente quantitativo di merce.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40018 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME NOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 110 cod.pen. e 219-bis d.P.R. 43/73 meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non si confronta con la decisione che a pag. 2, ha argomentato il concorso della COGNOME nella detenzione del Tle di oltre 30 Kg, che era custodito nella cantina di pertinenza dell’abitazione coniugale, di cui aveva le chiavi per accedere, in un contesto nel quale il coniuge COGNOME era stato sorpreso in strada con TARGA_VEICOLO di Tle. Elementi di fatto da cui i giudici territori hanno tratto la conclusione, con motivazione non manifestamente illogica, del concorso nel reato della donna e l’irrilevanza della eventuale inutilizzabilità dell dichiarazioni di costei per violazione dell’art. 63 cod.proc.pen.
Ritenuto il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva nel contrabbando con riguardo al COGNOME risulta manifestamente infondato alla luce del giudizio di maggiore pericolosità sociale argomentato a pag. 2.
3.Considerato il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce del giudizio di non esiguità del danno e dell’offesa tenuto conto del quantitativo significativo (Kg. 32,50) e dunque della gravità dell’offesa.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025
Il Cons GLYPH tensore GLYPH
Il Presidente