Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sent epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli le ha condannate per il all’art.291 bis D.P.. 43/1973, per aver trasportato un quantitativo di tabacco lavor contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.
COGNOME NOME deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e v motivazione in ordine alla responsabilità, rappresentando di trovarsi all’interno del quale mera passeggera e non avendo fornito alcun contributo alla realizzazione del re secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
COGNOME NOME deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vi motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
I primi due motivi di ricorso proposti dalla ricorrente COGNOME COGNOME rientrano n numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazion e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazion esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha affermato la responsabilità an COGNOME, in quanto le scatole contenenti il tabacco erano risposte sul sedile poster condotta da NOME, quindi erano collocate in modo visibile anche al passeggero ricoperte da un telo. Inoltre, il giudice a quo ha ritenuto irrilevante e non logica secondo la quale la NOME si era fatta accompagnare appositamente dall’amica all distogliere l’attenzione in caso di eventuali controlli della polizia, posto che tali c effettuati anche su auto che trasportano passeggeri, e ha evidenziato che la Pat fornito alcuna giustificazione in ordine alla sua presenza all’interno dell’auto. motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fa circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le essendo pe decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze proce nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di a di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illo insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla doglianza relativa al concessione delle circostanze attenuanti generiche, comune a entrambe le ricorre insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-g caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da riteners avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo di tabacco esterno l kg. 54,60013 t GLYPH ·-j n -1 GLYPH s: )
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla d dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cass ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente