Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41685 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d’appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso come da
COGNOME i memoria trasmessa in precedenza alla Corte.
Sentito per il ricorrente, in sostituzione dell’avvocato COGNOME, l’avvocato NOME COGNOME che ha depositato nomina a sostituto processuale e si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha dato parziale conferma alla condanna resa, con il rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni dell’imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990 per il concorso nella detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché nella coltivazione di marijuana, ipotesi illecite ricondotte, in esito al gravame di merito, al comma 5 della disposizione citata, con conseguente riduzione della pena irrogata in primo grado.
2. Tre i motivi di ricorso.
2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione, ritenuta mancante, rispetto al rilievo prospettato in appello in forza del quale, anche a voler ritenere il
ricorrente concorrente nell’attività di spaccio riferibile a COGNOME NOME e alla di lui moglie svolta presso il domicilio di questi ultimi, nulla consentiva, di contro, di sostenere il concorso del COGNOME nella coltivazione di marijuana riscontrata presso detta abitazione, avuto riguardo alla piantagione ricavata nel terreno adiacente al citato immobile e in particolare collocata sotto terra presso una piccola stanza. Concorso ritenuto senza considerare che COGNOME non abitava detto immobile e che nulla lo ricollegava alla detta piantagione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla recidiva.
La Corte, sul presupposto errato in forza del quale sarebbe stata contestata al ricorrente l’ipotesi della recidiva specifica e non quella infraquinquennale, in realtà prospettata dall’imputazione, si sarebbe inutilmente dilungata sulla possibilità di ritenere connotati dalla medesima indole i fatti a giudizio e quelli oggetto dei precedenti ascrivibili al ricorrente, trascurando di argomentare, con la dovuta puntualità, sulla maggiore riprovevolezza da ascrivere alle condotte ora contestate al ricorrente alla luce del suo pregresso percorso criminale.
2.3. Con l’ultimo motivo di impugnazione la difesa ha contestato la puntualità, la coerenza a norma e la linearità delle considerazioni spese dalla Corte del merito nel negare la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, conclusione assunta senza neppure avviare il percorso processuale di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso riposa su censure quantomeno infondate. Merita, in coerenza, la reiezione.
Avuto riguardo al giudizio di responsabilità, messo in gioco dalla prima censura, va confermato, in linea con il ricorso, che le emergenze processuali davano immediato conto, senza incertezze di sorta, del coinvolgimento del ricorrente nell’attività di detenzione finalizzata allo spaccio di cocaina logisticamente collocata presso l’abitazione di NOME COGNOME (si vedano le considerazioni spese alla pagina 7, primo capoverso, riguardo a quanto direttamente osservato dagli operanti).
Non a caso, sotto questo versante, il ricorso non replica le censure mosse alla prima sentenza, limitando di fatto il rilievo al solo contributo concorsuale prestato dal ricorrente rispetto alla coltivazione di marijuana correlata alla piantagione, rinvenuta, sotto terra, nel terreno adiacente all’abitazione della COGNOME; coltivazione che la difesa ascrive sostanzialmente al COGNOME, marito della COGNOME, arrestato poco prima della perquisizione che ha disvelato la presenza della detta serra, ribadendo, sul punto, doglianze già esposte con il gravame di merito.
Sul punto in discussione, la sentenza non merita censure, perché argomenta senza incorrere in vizi logici la ritenuta partecipazione concorsuale ricorrente (anche) nella coltivazione della cannabis.
3.1. In particolare, lo sviluppo logico tracciato dalla sentenza gravata t due punti fermi non controvertibili: l’abitazione riferibile alla coppia COGNOME/COGNOME era pacificamente il centro di riferimento di una cospicua attività di spacc guardi al via vai di persone presso la detta abitazione sottolineato alla pagi tale traffico illecito, che, per quanto emerso nel processo sfociato nella sen gravata da ricorso, faceva capo alla COGNOME, vedeva in COGNOME un protagonis incontroverso (come puntualizzato dai messaggi telefonici riportati alla pagina ultimo cpv).
3.2. In questo contesto, viene altresì apprezzato un elemento fattuale c rimasto estraneo alle critiche prospettate dal ricorso, smentisce in radice il fondante dei rilievi difensivi.
Ad avviso della difesa, l’imputato, all’infuori di quanto palesato dal coinvolgimento nella detenzione della cocaina, era da ritenersi privo di ulter agganci con l’immobile riferibile alla disponibilità della coppia COGNOME/COGNOME, lu deputato alla detta attività illecita / ove risultava altresì collocata la piantagione di cannabis, in termini non immediatamente emergenti, così da rendere possibile l’inconsapevolezza del COGNOME rispetto a tale ulteriore sviluppo dell’az criminale messa in luce dalle indagini.
3.3. È a dirsi, di contro, che, oltre alla contiguità criminale già rim rispetto al traffico riguardante la cocaina riscontrato presso il detto centro log COGNOME è stato ritenuto un abituale frequentatore di quel determinato sito per legato sentimentalmente alla figlia di COGNOME COGNOME. Del tutto coerentemente, è, dunque, emarginata una correlazione tutt’altro che occasionale sia con il lu deputato alla complessiva attività illecita messa in luce dalle acquisi probatorie, sia con i soggetti che ne erano protagonisti.
Letti sinergicamente, questi elementi rendono non manifestamente illogica la valutazione probatoria resa in sentenza dalla Corte del merito: cert coinvolgimento del ricorrente nella detenzione della cocaina e nel traffico ill dominato dalla COGNOME, permettono di ritenere coinvolto l’imputato anche nell ulteriore attività illecita legata alla coltivazione messa in atto tramite occultata sottoterra presso l’immobile di quest’ultima, alla luce del pecu rapporto inter-relazionale che collegava l’imputato all’ambiente familiare re protagonista delle vicende a giudizio.
La sentenza impugnata non merita censure neppure con riguardo alle valutazioni rese nel confermare la recidiva contestata.
È vero che nel relativo argomentare la Corte del merito ha inteso dare particolare spazio alla ritenuta indole comune della condotta in contestazione rispetto ai furti oggetto dei precedenti valorizzati nel pervenire al riscontro della aggravante in contestazione, malgrado l’imputazione conte riferimenti alla sola recidiva infraquinquennale e non alla specifica.
Le considerazioni rese, tuttavia, sostengono comunque più che adeguatamente la conclusione assunta, perché destinate a dare conto del legame tra i fatti oggetto di giudizio e quelli sfociati nelle precedenti condanne / tanto da costituire un valido ‘indice della accresciuta pericolosità del ricorrente messa in evidenza dalla regiudicanda, il tutto secondo un progredire criminale che appare di immediata lettura logica e che la sentenza gravata mette sinteticamente /ma altrettanto adeguatamente /in evidenza (pag. 12, ultimo capoverso, del § 4).
5.E’ manifestamente infondato l’ultimo motivo di ricorso.
Sulla base di un giudizio prognostico estraneo a manifeste incongruenze logiche, puntualmente ancorato ai fatti a giudizio e alle connotazioni criminali del ricorrente, la Corte del merito ha escluso a monte la possibilità di ritenere applicabile nella specie la pena sostitutiva sollecitata dalla difesa, dando conto di un giudizio di merito che, così argomentato, non può ritenersi sindacabile in sede di legittimità.
Il che rendeva in coerenza superflua la coda procedurale di cui all’ad 545-bis cod. proc. pen., senza incorrere nella violazione di legge prospettata dal ricorso.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME
Il Presidente
NOME COGNOME