Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4823 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 4823  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME PADOVA il DATA_NASCITA
NOME NOME a VIGODARZERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATE -0
 Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione di condanna di primo grado dei ricorrenti per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva dei beni della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 15 marzo 2012.
Avverso la richiamata sentenza propone ricorso, innanzi tutto, l’imputato NOME COGNOME, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., lamentando che la sentenza impugnata aveva annullato con rinvio solo rispetto alla posizione della coimputata COGNOME ritenendo illegittima la decisione del giudice di primo grado di non concedere al difensore della stessa un rinvio d’udienza per impedimento.
Assume il COGNOME che la lesione del diritto di difesa della coimputata si sarebbe riverberata anche sulla sua posizione perché aveva richiesto il controesame dei testi delle altre difese e comunque la complessità delle imputazioni e la contestazione a titolo di concorso avrebbero reso indispensabile il completamento dell’attività istruttoria anche per esso ricorrente.
2.2. Mediante il secondo motivo il predetto imputato lamenta, inoltre, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riserva assunta all’udienza del 4 novembre 2020 sul suo esame, rispetto alla quale nulla aveva detto il Tribunale né nella prosecuzione dell’istruttoria né nella decisione, con un’omissione reiterata dalla Corte territoriale.
 Propone ricorso per cassazione contro la stessa decisione della Corte d’appello di Milano anche NOME COGNOME con l’AVV_NOTAIO, deducendo cinque motivi di impugnazione, di seguito riportati, entro i limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il predetto imputato denuncia violazione degli artt. 179, comma 1, e 180 cod. proc. pen., per essere stato violato il contraddittorio nella formazione della prova a fronte dell’annullamento della sentenza di primo grado solo rispetto alla posizione della coimputata COGNOME, per lesione del diritto di difesa.
3.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME deduce erronea applicazione dell’art. 216 I.fall. in relazione all’art. 117 cod. pen. quanto all’attribuzione del qualifica di concorrente extraneus nel delitto contestato nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine a tale aspetto. A fondamento del
Q
motivo osserva che la pronuncia impugnata avrebbe desunto detto ruolo solo dalla circostanza che egli era l’amministratore della società acquirente dell’immobile della fallita ed aveva una scrittura privata con la quale aveva promesso in vendita alla stssa un terreno nel Comune di Padova inserito in un piano di lottizzazione.
3.3. Con il terzo motivo il COGNOME lamenta erronea applicazione dell’art. 216 I.fall. quanto all’elemento soggettivo del reato e correlato vizio di motivazione, sempre in relazione al capo A.1), ponendo in rilievo che non sarebbe sufficiente a tal fine che le operazioni erano avvenute tra parti correlate, poiché la compravendita dell’Hotel era effettiva, come attestato dal versamento di ingenti importi per la vendita.
Inoltre, quanto alla compravendita del terreno, non poteva essergli imputata alcuna responsabilità per la mancata verificazione della condizione sospensiva di efficacia del contratto stante l’omessa approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune e quindi per factum principis.
3.4. Il ricorrente deduce, inoltre, mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla valutazione, ex art. 216 I.fall., dell’elemento oggettivo del reato stante la contraddittorietà tra le valutazioni espresse, in merito alla stessa operazione di cui al capo A.1), dai Curatori delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
3.5. Assume infine il NOME erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione poiché la Corte territoriale gli avrebbe negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche attribuendogli il ruolo di “ideatore” del reato contestato, senza che ciò potesse evincersi da altre parti della decisione, senza considerare i versamenti eseguiti nei confronti del fallimento della società collegata RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Per ragioni di priorità logica deve essere innanzitutto esamiNOME il primo motivo, sostanzialmente comune ai ricorsi di entrambi gli imputati.
Le relative doglianze sono manifestamente infondate poiché la Corte territoriale ha correttamente separato la sola posizione della coimputata COGNOME a fronte della verificazione di un vizio di natura processuale, correlato alla ritenuta violazione del diritto di difesa, che non toccava né pregiudicava in alcuna mis la posizione dei ricorrenti.
Del resto, a prescindere dal fatto che nella vicenda in esame i tre coimputati hanno rivestito posizioni diverse anche ai fini della configurazione dei reati contestati, è ammesso che il processo penale si svolga separatamente – e
sovente, anche con riti differenti, a seconda delle scelte processuali di ciascuno tra i concorrenti nel reato.
Né può ipotizzarsi solo in astratto un pregiudizio indiretto ai coimputati correlato alla mancata partecipazione del difensore del coimputato all’attività istruttoria, dovendo esso verificarsi in concreto, ciò che deve essere escluso nella fattispecie per cui è processo sia per le generiche doglianze dei ricorrenti sia in quanto, ad ogni modo, dalle motivazioni delle decisioni di merito si evince un diverso atteggiarsi dei profili difensivi sulle rispettive posizioni.
 Il secondo motivo del ricorso del COGNOME è manifestamente infondato poiché egli era stato già esamiNOME nel corso del dibattimento nel giudizio di primo grado e avrebbe potuto rendere comunque dichiarazioni spontanee lungo tutto il corso dello stesso (cfr., ex ceteris, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. COGNOME e altri, Rv. 253459 – 01; Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005, COGNOME, Rv. 233179 – 01).
Andando a considerare gli altri motivi di ricorso proposto dal COGNOME, il secondo è inammissibile poiché, a fronte di un’ampia motivazione della decisione impugnata sulla motivazione in ordine al contributo dello stesso nella vicenda di cui al capo A.1) dell’imputazione, nel quale si richiamano in maniera specifica argomentazioni della conforme decisione di primo grado anche con l’indicazione del numero delle pagine, egli non si confronta assolutamente con la medesima, limitandosi ad affermare, in maniera generica, che non avrebbe apportato alcun contributo concorsuale alla bancarotta distrattiva in qualità di extraneus.
Il mancato specifico confronto, nei motivi di ricorso per cassazione, con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME, ne determina l’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823 – 01).
Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché trascura di considerare – anche sotto tale profilo tradendo una lettura suggestiva e parziale dell’apparato argomentativo della decisione impugnata – che la responsabilità penale dell’imputato è stata accertata, anche sul piano dell’elemento soggettivo, per la ragione che il pagamento dell’RAGIONE_SOCIALE di proprietà della società fallita era stato realizzato, per un importo considerevole, anche attraverso la compensazione per la vendita del terreno, senza che, a fronte dell’omesso verificarsi della condizione sospensiva di efficacia del relativo contratto per mancata approvazione del piano di lottizzazione comunale, le somme fossero state poi corrisposte dalla società amministrata dal COGNOME alla “correlata” società fallita, così palesando l’intento distrattivo sotteso all’ operazione.
 Il quarto motivo è inammissibile in quanto con esso vengono dedotte circostanze di fatto non rilevanti ai fini della decisione sulle responsabilità per
l’intervenuto fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, stante che afferiscono alle vicende di un’altra società.
Quanto all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la decisione della Corte territoriale ha congruamente motivato la decisione di denegare le stesse, non solo ponendo in evidenza il ruolo di ideatore e artefice del NOME, ma anche alla luce dei precedenti penali dello stesso, aspetto sul quale il ricorrente neppure si sofferma nel motivo, che si palesa, di conseguenza, ancora una volta, assolutamente generico.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma 1’11 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore