Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48104 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48104 AVV_NOTAIO 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Montefiascone il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Roma DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 12 novembre 2019, della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in relazione alla posizione di NOME COGNOME e per l’annullamento senza rinvio per intervenuta morte del reo in relazione alla posizione di NOME COGNOME; uditi, per le parti civili costituite, gli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, anche per l’avvocato NOME COGNOME, e NOME COGNOME, che depositano conclusioni scritte e nota spese, alle quali si riportano chiedendone la liquidazione;
uditi l’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME, che si riportano ai motivi di ricorso e insistono per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La complessa vicenda all’interno della quale devono essere inseriti i fatti oggetto di questo giudizio attiene alla dismissione da parte della società RAGIONE_SOCIALE dell’unità produttiva sita in Scandicci, al piano industriale proposto dalla societ RAGIONE_SOCIALE, accettato dalla RAGIONE_SOCIALE e poi materialmente sottoscritto dalla subentrata RAGIONE_SOCIALE (successivamente trasformata in RAGIONE_SOCIALE), e al connesso fallimento di quest’ultima. Sono originati due capi d’imputazione, qualificati, il primo (capo A, dichiarato prescritto in appello), termini di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 110, 640-bis, 61 n.7 cod. pen.) e, il secondo, in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 110 cod. pen. 216, 219, 223 I. fall.).
Secondo la prospettazione accusatoria, l’intera operazione di acquisizione del sito di Scandicci proposta dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata, in realtà, soltanto una speculazione finanziaria volta a far apparire l’offerente quale soggetto qualificato e dotato della liquidità richiesta per garantire l’effettiva riconversione del sito così indurre in errore la Regione Toscana al fine di ottenere l’erogazione di aiuti di Stato a favore dell’occupazione nonché per un’attività di ricerca nell’ambito delle “Centrali Fotovoltaiche ad alto rendimento garantito”: l’attività produttiva non sarebbe mai stata realmente avviata e nessuna risorsa finanziaria sarebbe stata messa a disposizione dal gruppo, che non disponeva neppure delle qualità tecniche per avviare il piano di riconversione del sito produttivo.
In questo contesto, sarebbero state realizzate le plurime operazioni distrattive del patrimonio societario contestate nel capo B) dell’imputazione, che avrebbero depauperato la “RAGIONE_SOCIALE” (poi RAGIONE_SOCIALE.), a beneficio delle società controllanti e dei singoli imputati, così sottraendo le uniche risorse disponibili, rappresentate dal saldo attivo tra quanto percepito a titolo di compenso e quanto corrisposto per la compravendita dello stabilimento di Scandicci, nonché dalle erogazioni pubbliche di cui la società aveva beneficiato.
Le contestazioni sono state elevate, per quel che rileva in questa sede, a NOME COGNOME (quale amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE e presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE) e a NOME COGNOME (quale amministratore di RAGIONE_SOCIALE dal 1 ottobre 2010 e organico al gruppo RAGIONE_SOCIALE nel quale rivestiva la carica di vice presidente esecutivo), odierni ricorrenti, in concorso co NOME COGNOME (nella qualità di amministratore unico della Società RAGIONE_SOCIALE, nonché rappresentante in RAGIONE_SOCIALE del gruppo RAGIONE_SOCIALE, che ha definito la
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N-1.
sua posizione con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Gup di Firenze il 23 gennaio 2015 di applicazione della pena di anni tre mesi due di reclusione oltre misure accessorie), NOME COGNOME (formalmente direttore del personale e finanziario della RAGIONE_SOCIALE, ma anche suo amministratore di fatto), NOME COGNOME (chairman della RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME (dominus e amministratore di fatto di altre società coinvolte dell’operazione).
Dichiarata la prescrizione in relazione alla truffa di cui al capo A), la Cort d’appello ha confermato la responsabilità, già ritenuta in primo grado, di entrambi gli imputati a titolo di concorso esterno nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (di cui al capo B), rideterminando la pena, le statuizioni civili e sanzioni accessorie.
Avverso tale decisione ricorrono sia il COGNOME che il COGNOME. Nell’interesse del primo sono stati proposti due ricorsi, l’uno a firma degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME e l’altro a firma dell’AVV_NOTAIO.
2.1. Il ricorso proposto dagli avvocati COGNOME e COGNOME si compone di due articolati motivi di impugnazione.
2.1.1. Il primo è formulato sotto il profilo del vizio di motivazione e attiene alla qualificazione delle condotte contestate al capo B) in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quanto alla ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva e all’effettiva partecipazione, anche soggettiva, del COGNOME.
Analizzando partitamente le condotte contestate, le censure muovono, in primo luogo, da quelle di cui ai capi B1) e Blbis) e, quindi, dall’ipotizzata distrazione della complessiva somma di 1.186.000 euro, realizzata, secondo la prospettazione accusatoria, attraverso un finanziamento (solo parzialmente restituito) erogato dalla ISI in favore della controllante RAGIONE_SOCIALE in relazione ad una operazione avente per oggetto l’acquisizione delle quote detenute dalla società RAGIONE_SOCIALE nella società RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene la difesa che la Corte territoriale avrebbe desunto la natura distrattiva dell’operazione dalle sole dichiarazioni del COGNOME (che, sotto tal specifico profilo, avrebbe riconosciuto l’irrealizzabilità dell’operazione per carenza dei necessari requisiti tecnici e disponibilità finanziarie da parte della ISI).
Ma tale argomentazione, si continua, da un canto pretenderebbe di provare la fraudolenza dell’operazione dall’esito della stessa, dall’altro attribuirebbe a COGNOME (extraneus rispetto al reato proprio commesso dal COGNOME) carenze tecniche o finanziarie a lui non riconducibili.
Viceversa: le somme provenienti da RAGIONE_SOCIALE e dirette a finanziare l’acquisto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, delle quote RAGIONE_SOCIALE (per un importo di 1,1 milioni
di euro) sarebbero inferiori a quelle restituite (per un importo di 2 milioni di euro non emergerebbero ulteriori finanziamenti di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE per l’operazione RAGIONE_SOCIALE; le ulteriori somme di denaro non potrebbero essere comunque addebitate al COGNOME (pur sempre un extraneus rispetto alla struttura societaria gestita dal COGNOME), in quanto il trasferimento delle stesse sarebbe stato disposto quando quest’ultimo aveva cessato anche la carica di amministratore di RAGIONE_SOCIALE; non sarebbero stati considerati gli ulteriori esborsi da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, per oltre 1,5 milioni e quindi, in misura eccedente all’ipotizzata distrazione.
Censure dal tenore analogo sono state mosse con riferimento alle condotte contestate al capo B2), relativo alla distrazione della somma di euro 96.500, avvenuta, in ipotesi, tra il novembre 2009 e l’aprile 2010, in favore della RAGIONE_SOCIALE, imputata al COGNOME, sostiene la difesa, nonostante non vi fosse alcuna prova della sua concreta partecipazione ad un atto dispositivo rimesso nelle esclusive competenze del solo COGNOME.
Quanto al capo B3), relativo alla distrazione della somma complessiva di 2,176 milioni di euro in favore della RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello, sostiene la difesa, avrebbe ritenuto la responsabilità degli imputati, ipotizzando che i fluss finanziari fossero riferibili solo ad un contratto avente per oggetto l’affitto di stanza in Roma e i relativi servizi di segreteria e, quindi, rispetto ad esso assolutamente incongrui. Laddove, in realtà, per come evidenziato anche con l’atto di appello, i versamenti ricevuti dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbero il pagamento, secondo lo schema della cessione del credito, di quanto dovuto dalla ISI alla RAGIONE_SOCIALE. Un credito, quest’ultimo, riconosciuto come certo, esigibile e congruo anche dal consulente tecnico nominato nel giudizio civile, AVV_NOTAIO, la cui relazione, tuttavia, pur acquisita agli atti del dibattimento, non sarebbe mai stata compiutamente valutata dalla Corte territoriale.
Analoghe considerazioni, in ultimo, con riferimento alle condotte distrattive contestate al capo B4), relative al rimborso – effettuato in favore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE – di una fideiussione prestata in favore della RAGIONE_SOCIALE. Un rimborso ritenuto distrattivo, sostiene la difesa, alla luce della sola asserit comunanza di incroci societari e del conseguente interesse riconducibile anche allo stesso COGNOME. Tuttavia, ritenere di provare la responsabilità alla luce della sola partecipazione di quest’ultimo all’assetto proprietario delle società beneficiate non solo rappresenterebbe, sostiene la difesa, un’illegittima petizione di principio, ma risulterebbe logicamente incompatibile con un dato di fatto incontestato, rappresentato dall’aumento di capitale (per circa 400.000 euro) che il COGNOME avrebbe versato nelle casse della RAGIONE_SOCIALE. Circostanza oggettivamente incompatibile
con l’ipotizzata consapevolezza di una situazione di difficoltà della società e con il ritenuto intento distrattivo.
2.1.2. Il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce l’omessa motivazione sia con riferimento alla determinazione concreta della pena irrogata, sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO si compone di due motivi.
2.2.1. Il primo attiene al capo A) e deduce la violazione degli artt. 129, comma 2, 538 e 578 cod. proc. pen., nonché dell’art. 640-bis cod. pen. e il connesso vizio di motivazione quanto alla conferma delle statuizioni civili all’esito della declaratoria di estinzione del reato.
Sostiene la difesa che il COGNOME era intervenuto, sottoscrivendo il piano industriale, quale procuratore della RAGIONE_SOCIALE, società finanziatrice del progetto, quindi come puro investitore, senza in alcun modo assumere su di sé il compito dell’effettiva esecuzione del progetto, il cui inadempimento, quindi, non poteva in alcun modo essergli addebitato.
D’altronde, il piano industriale approntato dalla RAGIONE_SOCIALE era stato verificato e approvato dalla RAGIONE_SOCIALE e dagli stessi enti pubblici; la RAGIONE_SOCIALE aveva assunto il ruolo di mero investitore dell’operazione, estraniandosi dalla sua gestione e adempiendo esattamente a tutte le sue obbligazioni (tant’è che la stessa RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo tale circostanza, avrebbe restituito le garanzie prestate); le criticità del piano si manifestarono successivamente, nella fase operativa, riservata in via esclusiva alla ISI; la difficoltà di escussione delle garanzie presta (rappresentate dalle quote del fondo RAGIONE_SOCIALE), valorizzata dalla Corte territoriale, sarebbe circostanza irrilevante in quanto non idonea ad escludere l’indubitabile valore delle stesse.
2.2.2. Il secondo motivo attiene al capo B) e deduce la violazione degli artt. 216, 219 e 223 della legge fallimentare e dell’art. 110 cod. pen. e i connesso vizio di motivazione in termini sostanzialmente analoghi alle medesime censure già prospettate con il ricorso analizzato in precedenza.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di due motivi.
3.1. Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene al reato contestato al capo B), sia in relazione alla sussistenza oggettiva dei singoli fatti distrattivi, sia con riferimento alla partecipazione (anche soggettiva) de ricorrente. E ripropone, anche questo, le medesime argomentazioni già in precedenza evidenziate.
3.2. Il secondo motivo, invece, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce l’omessa motivazione sia con riferimento alla determinazione concreta
della pena irrogata, sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il 21 settembre 2023, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE, ha depositato una memoria con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con condanna degli imputati alle spese di rappresentanza e difesa sostenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, dal certificato acquisito agli atti, risulta confermato l’avvenuto decesso di NOME COGNOME, successivamente alla pronuncia della decisione della Corte d’appello.
La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell’imputato, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello, in ragione della morte dell’imputato intervenuta dopo la sua decisione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità.
Residua, quindi, la valutazione della sola posizione del COGNOME.
Ciò considerato, sempre in via preliminare, va premesso come, a fronte di due decisioni di merito che concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (ex multis, Sez. 2, n. 5606 del 08/02/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 1, n. 8868 del 08/08/2000, COGNOME, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 05/12/1997, COGNOME, Rv. 209145).
E ciò a maggior ragione quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, COGNOME, Rv. 221116, in motivazione).
Alla luce di tale doverosa premessa, possono essere esaminate, partitamente, le censure sollevate dalla difesa dell’imputato.
Le doglianze riguardanti l’invocata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione al capo A) (secondo motivo del ricorso COGNOME) sono tutte prive della specificità necessaria ex art. 581 cod. proc. pen. (in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato) e, comunque, ampiamente articolate in fatto.
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Deduce la difesa, per come si è detto, che: il piano industriale approntato dalla RAGIONE_SOCIALE era stato verificato e approvato dalla RAGIONE_SOCIALE e dagli stessi enti pubblici; le criticità del piano si manifestarono successivamente, nella fase operativa, riservata in via esclusiva alla RAGIONE_SOCIALE; la difficoltà di escussione de garanzie prestate (rappresentate dalle quote del fondo RAGIONE_SOCIALE), valorizzata dalla Corte territoriale, sarebbe circostanza ininfluente sull’indubitabile valore dell stesse; il COGNOME era intervenuto quale investitore puro, senza in alcun modo assumere su di sé il compito dell’effettiva esecuzione del progetto, il cui inadempimento, quindi, non poteva in alcun modo essergli addebitato.
Ebbene, tutti i profili evidenziati sono stati ampiamente valutati dalla Corte di appello che ha dato conto:
dei raggiri posti in essere dagli imputati (quanto alla consistenza degli ordini nel portafoglio e alla competenza tecnica del gruppo industriale) e del conseguente errore ingenerato nelle controparti contrattuali (rispetto al quale, all’evidenza, l preventiva approvazione del piano e la successiva diversa valutazione di attendibilità, appaiono circostanze che non solo non escludono la possibilità di un’induzione in errore, ma di questo rappresentano la logica conseguenza);
della sostanziale assenza di un effettivo valore di mercato (ontologicamente connesso ai valori di scambio) delle quote del fondo RAGIONE_SOCIALE, desunta dai vani tentativi di vendita esperiti tanto dal curatore, quanto dallo stesso COGNOME, che, nel dare atto delle rilevanti oscillazioni di mercato della relativa quotazione, h confermato di non essere riuscito a monetizzare le quote del fondo;
delle funzioni gestorie assunte dal COGNOME (amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE fino al 22 dicembre 2008 e amministratore della RAGIONE_SOCIALE) e del suo concreto contributo offerto nelle diverse fasi dell’operazione (in termini di finanziamento, di partecipazione all’accordo concluso con i sindacati e il Ministero, di predisposizione dello stesso piano industriale e, conseguentemente, di partecipazione anche alla successiva fase esecutiva del progetto).
A fronte di ciò, la difesa, pur formalmente prospettando la censura (anche) in termini di violazione di legge e inosservanza di norma processuale, si limita a riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare eventuali specifici travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
Ma tanto, essendo riservato, in via esclusiva, al giudice di merito, è estraneo al sindacato demandato alla Corte di cassazione. Il compito del giudice di legittimità, nel sindacato sui vizi della motivazione, infatti, non è quello sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a lor disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E la motivazione offerta, nei termini in precedenza evidenziati, è logica e coerente (in assenza di specifiche deduzioni contrarie) con i dati processuali richiamati e, in quanto tale, insindacabile in questa sede.
In ogni caso, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui non siano necessarie attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze – emergenti ictu ocull dagli atti attraverso una mera attività ricognitiva – idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Rv. 273679) e, quindi, non anche nel caso in cui, a fronte di una prospettata mera contraddittorietà o insufficienza della prova, si richieda (come, in ipotesi necessario) un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Rv. 273679).
Le condotte contestate in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B).
Si è detto che il COGNOME contesta (primo motivo del ricorso proposto dagli AVV_NOTAIO e secondo motivo proposto dall’AVV_NOTAIO) tanto la sussistenza di una condotta distrattiva, quanto l’effettiva partecipazione, anche soggettiva, nelle diverse condotte contestate.
La valutazione delle censure impone, tuttavia, l’analisi separata delle singole condotte.
4.1. Capo B1) e Blbis).
La contestazione, per come si è detto, riguarda un finanziamento (solo parzialmente restituito) disposto dalla ISI in favore della controllante RAGIONE_SOCIALE, erogato in relazione ad una operazione avente per oggetto l’acquisizione delle quote detenute dalla società COGNOME nella società RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente deduce che: le somme provenienti da RAGIONE_SOCIALE e dirette a finanziare l’acquisto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, delle quote RAGIONE_SOCIALE (per un importo di 1,1 milioni di euro) sarebbero inferiori a quelle restituite (per un importo di milioni di euro); non emergerebbero ulteriori finanziamenti di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE per l’operazione RAGIONE_SOCIALE; non sarebbero stati considerati gli ulteriori esborsi da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, per oltre 1, milioni e, quindi, in misura eccedente all’ipotizzata distrazione; le ulteriori somme di denaro trasferite non potrebbero essere comunque addebitate ai ricorrenti.
Ebbene, la Corte territoriale ha ampiamente motivato tanto in ordine alla sussistenza di una condotta distrattiva, quanto alla consapevole partecipazione del ricorrente.
Sotto il primo profilo, in particolare, ha dato atto dell’esistenza di trasferimen effettuati dalla ISI in favore della società controllante RAGIONE_SOCIALE (circostanza già di per sé anomala), per complessivi euro 3.186.000, dei quali solo due milioni rimborsati. Ora, a prescindere dalla qualificazione in termini di finanziamento o meno, il dato rilevante è, appunto, l’esistenza di movimentazioni dei capitali tra le due società con un saldo negativo di 1.185.000 euro in danno della ISI , rispetto ai quali, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la natura distrattiv emerge proprio dalla mancanza di un collegamento fra gli esborsi e l’attività produttiva della società fallita e dall’assenza di una specifica giustificazione o di u effettivo interesse di quest’ultima (Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 284537; Sez. 5, n. 39043 del 29/05/2019, Rv. 276960).
Parallelamente, le circostanze dedotte dalla difesa (dirette a contestare il saldo contabile delle plurime movimentazioni di denaro) non solo appaiono del tutto generiche, ma non danno conto dell’oggettivo dato documentale rappresentato dal prospetto redatto dal curatore fallimentare e depositato all’udienza del 4 maggio 2016.
In ultimo, quanto all’ipotizzato travisamento delle dichiarazioni del COGNOME, non solo non sono state indicate le ragioni per cui il dato (asseritamente) travisato inficia e compromette la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, ma non sono stati indicati in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motiv (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Rv. 284517); atti che, in ossequio al principio dell’autosufficienza, devono essere integralmente allegati o trascritti al ricorso (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Laddove, in concreto, il relativo verbale è stato trascritto solo in parte, nel ricorso introduttivo.
Ed analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente.
La Corte territoriale, a prescindere dal dato, in sé sufficiente, per cui parte del denaro (segnatamente, 300.000) è transitato direttamente sul conto personale del COGNOME, ha dato atto che:
le operazioni economiche descritte nel capo B), per la loro portata anche in termini di impegno finanziario, non potevano essere compiute dal solo COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE detenevano significative partecipazioni in RAGIONE_SOCIALE e la prima, beneficiaria dei finanziamenti compiuti da quest’ultima, era stata fondata da COGNOME, che ne era stato amministratore delegato fino al 2008, quando gli era succeduto nella carica proprio COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE era controllata da RAGIONE_SOCIALE, della quale COGNOME era amministratore delegato e, nel luglio del 2009, COGNOME e COGNOME hanno costituito RAGIONE_SOCIALE che, nel mese di agosto del medesimo anno, avrebbe poi acquistato il 60% delle quote di RAGIONE_SOCIALE e il 19,84% di quelle di ISI;
Ebbene, sul presupposto per cui l’extraneus concorre nel reato di bancarotta fraudolenta tutte le volte in cui fornisce un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale posto in essere dall’intraneus, essendo del tutto irrilevante a specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156), dai dati evidenziati, dalle partecipazioni societarie e dal conseguente significativo interesse personale del COGNOME (diretto destinatario di parte del denaro), correttamente la Corte territoriale ha dedotto la partecipazione del ricorrente anche nella successiva gestione societaria, ancorché posta materialmente in essere dal COGNOME.
Anche in questo caso, a fronte di una motivazione logica e coerente (in assenza di specifiche deduzioni contrarie) con i dati processuali richiamati, i ricorrenti si limitano a riproporre una differente ricostruzione dei dati fattua senza documentare eventuali specifici travisamenti degli elementi probatori valorizzati. E tanto, per come si è detto, è inammissibile in quanto postula un’attività (la rivalutazione del fatto) preclusa in sede di legittimità.
4.2. Capo B2)
La contestazione attiene alla distrazione della somma di euro 96.500, avvenuta, in ipotesi, tra il novembre 2009 e l’aprile 2010, attraverso la disposizione di una serie di bonifici in favore della RAGIONE_SOCIALE.
La difesa non contesta la materialità del fatto (provato documentalmente), ma la riferibilità dello stesso al ricorrente: essendo la condotta contestata riferit a un atto dispositivo rimesso nelle esclusive competenze del solo COGNOME, mancherebbe un idoneo supporto probatorio dal quale dedurre un’effettiva partecipazione del COGNOME alla realizzazione della condotta.
La censura è infondata.
Preliminarmente, la circostanza che il ricorrente non fosse formalmente titolare, in quel momento, di alcun potere operativo all’interno della ISI è questione effettivamente irrilevante, posto che i fatti gli vengono addebitati non quale amministratore della fallita, ma quale extraneus.
Quanto alla sostanziale riferibilità della condotta, essa emerge con evidenza dal suo specifico interesse alla realizzazione dell’operazione, chiaramente desumibile dalla stessa struttura societaria della RAGIONE_SOCIALE (oltre che dalle funzioni gestorie svolte all’interno di quest’ultima società, ancorché in un’epoca successiva al verificarsi del fatto distrattivo). RAGIONE_SOCIALE, infatti, per
chiaramente evidenziato dai giudici del merito, era una scatola vuota costituita dalla RAGIONE_SOCIALE (ovverosia da COGNOME e COGNOME), dalla RAGIONE_SOCIALE (ovverosia ancora dal COGNOME), e dalla RAGIONE_SOCIALE, facente capo al COGNOME, ma rappresentata da COGNOME.
Ebbene, se si considera che il beneficiario delle somme oggetto dei bonifici è la RAGIONE_SOCIALE e se si valuta la sostanziale riferibilità delle singole partecipazioni (direttamente o indirettamente) al COGNOME, emerge con evidenza l’interesse specifico che ha giustificato la formulazione dell’imputazione e la conseguente decisione assunta dai giudici di merito.
4.3. Capo B3)
La contestazione attiene alla distrazione della somma complessiva di 2,176 milioni di euro in favore della RAGIONE_SOCIALE, formalmente imputata all’affitto di una stanza e ad un connesso rapporto di prestazione di servizi presso la sede di questa.
La difesa del COGNOME sostiene, per come si è detto, che i versamenti ricevuti dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbero il pagamento di quanto dovuto dalla ISI alla RAGIONE_SOCIALE. In altri termini, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ricevuto i versamenti di denaro in virtù di accordi contrattuali intercorsi tra quest’ultima e la RAGIONE_SOCIALE: poichè la ISI era debitrice di RAGIONE_SOCIALE per le prestazioni compiute in suo favore per la partecipazione alla gara RAGIONE_SOCIALE, ISI avrebbe versato a RAGIONE_SOCIALE le somme dovute a RAGIONE_SOCIALE, secondo lo schema della cessione del credito.
La deduzione è del tutto inconferente e non inficia la solida argomentazione offerta dai giudici di merito.
Va premesso che la “RAGIONE_SOCIALE” è un’altra società del gruppo “RAGIONE_SOCIALE“, di cui COGNOME era presidente del C.d.A. e la compagna NOME COGNOME amministratore delegato unitamente a tale COGNOME NOME, avente sede in comune con gli uffici di rappresentanza in RAGIONE_SOCIALE della “RAGIONE_SOCIALE“, della “RAGIONE_SOCIALE” e della “RAGIONE_SOCIALE“, locali, peraltro, sin dal novembre del 2003, condotti in locazione proprio da NOME COGNOME.
Dalle indagini bancarie è emerso che le somme erogate nell’anno 2009 (per 2.176.000 euro) e nel 2010 (per 101.000 euro) sono state ulteriormente movimentate: dall’aprile 2009 al marzo 2010 per complessivi 538.172,03 euro alla RAGIONE_SOCIALE, di diritto statunitense, con bonifici che recavano causali generiche; 72.783,22 euro a soggetti vari negli USA; 86.592,61 al fondo RAGIONE_SOCIALE; 273.505 euro nel 2009 e nel 2010 e 167.250,79 euro su altri conti esteri e nazionali della RAGIONE_SOCIALE riconducibili a COGNOME e COGNOME poi riversati a società del gruppo RAGIONE_SOCIALE. Lo stesso COGNOME, poi, risulta aver ricevuto, dal 2009 al 2011, 469.400 euro, bonificati sui conti personali e in particolare su quello acceso presso l’Unicredit.
Su queste premesse, a prescindere dalla (opportuna) forma scritta che il contratto di cessione del credito avrebbe dovuto rivestire, è sufficiente rilevare, per come correttamente evidenziato dai giudici di merito, che:
i pagamenti, elencati nella sentenza di primo grado, sono tutti risultati privi di causali verificabili;
parte delle somme sono state riversate sul conto dello stesso COGNOME;
la RAGIONE_SOCIALE, diretta destinataria dei bonifici, era amministrata dallo stesso COGNOME, controllata dalla COGNOME (compagna di quest’ultimo) ed era la tesoreria di RAGIONE_SOCIALE, nel senso che effettuava pagamenti oppure li incassava per conto della RAGIONE_SOCIALE, tanto è vero che la somma complessivamente distratta da ISI venne da RAGIONE_SOCIALE destinata alla RAGIONE_SOCIALE e alle sue controllate;
il contratto di prestazione di servizi stipulato il 31.12.2008 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (sottoscritto anche da COGNOME NOME, convivente di COGNOME), in ordine al quale era previsto un compenso di 5.000,00 euro mensili, era in realtà simulato, non soltanto perché i locali messi a disposizione di RAGIONE_SOCIALE erano inutili, posto che la società aveva già una sede legale a Roma, ma anche per l’enorme sproporzione fra le somme complessivamente erogate a RAGIONE_SOCIALE e il canone di locazione pattuito;
i locali concessi in locazione a ISI erano in comune con gli uffici di rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, a riprova dello stretto collegamento esistente fra le società.
Quanto, poi, agli esiti della consulenza disposta nel parallelo giudizio civile, appare opportuno ribadire che la consulenza tecnica, in astratto, secondo la normativa processualcivilistica, non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, ma è uno strumento di valutazione del materiale probatorio già diversamente assunto. La sua acquisizione nel giudizio penale, quindi, non avviene secondo la disciplina dell’art. 238 cod. proc. pen., norma che che si riferisce ai verbali dell prove assunte nel giudizio civile, bensì secondo le regole poste per l’assunzione della prova documentale, in quanto formatasi fuori del procedimento penale e rappresentativa di situazioni e di cose (Sez. 3, n. 22821 del 25/02/2003, Rv. 225229). Ed in quanto tale deve essere valutata.
Ebbene, in concreto, la Corte territoriale ha dato atto di aver valutato gli esiti della consulenza, inserendoli all’interno del complessivo compendio probatorio acquisito in sede dibattimentale. Valutazione che, all’evidenza, pur non trovando un’esplicita enunciazione (essendosi limitata la Corte a ribadire l’autonomia del giudizio penale), risulta, comunque, implicitamente dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, nei termini analiticamente evidenziati in precedenza.
D’altronde, anche in questo caso, non è stato compiutamente indicata l’incidenza dell’omessa valutazione delle risultanze della consulenza sulla tenuta logica e sulla coerenza della motivazione, né è stata prodotta la consulenza stessa. E tanto, di per sé, rende inammissibile la censura sollevata.
4.4. Capo B4).
La contestazione attiene al rimborso di una fideiussione prestata ad RAGIONE_SOCIALE ed effettuato in favore della RAGIONE_SOCIALE (euro 90.000) e della RAGIONE_SOCIALE (euro 100.000).
Il fatto, in sé, non è contestato nella sua dimensione storica. Si deduce, invece, che: i versamenti non sarebbero addebitabili al ricorrente; non vi sarebbe prova che l’importo trasferito da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE non fosse dovuto; il dato ritenuto dalla Corte risulterebbe logicamente incompatibile con l’aumento di capitale (per circa 400.000 euro) che il COGNOME avrebbe versato nelle casse della RAGIONE_SOCIALE.
Anche in questo caso le censure sono del tutto inconferenti e non si confrontano con le analitiche argomentazioni offerte dai giudici di merito.
Invero, a prescindere dalla considerazione per cui l’aumento di capitale (invocato dalle difese) è operazione da ricondursi logicamente, nel caso di specie – in mancanza di specifiche deduzioni contrarie – ad una situazione finanziaria non certo florida, come peraltro gli eventi successivi hanno ampiamente dimostrato, ciò che rileva è che la natura distrattiva dell’operazione è in re ipsa, in quanto RAGIONE_SOCIALE paga a RAGIONE_SOCIALE 100.000 euro a titolo di rimborso di una fideiussione prestata a RAGIONE_SOCIALE e 90.000 euro vennero versati da RAGIONE_SOCIALE rispetto ad una transazione alla quale era del tutto estranea. Si tratta, quindi, di obbligazioni assunte da società diverse, uniche obbligate al relativo adempimento. Tanto è in sé una condotta distrattiva, perché è diretta ad impedire che le predette somme vengano utilizzato per il soddisfacimento dei creditori, coerentemente con la destinazione impressa al patrimonio societario dall’art. 2740 cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 17965 del 22/01/2013, Rv. 255501).
Anche in questo caso, la difesa da un canto non si confronta con le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale (quanto, in particolare, alla natura distrattiva dell’operazione), dall’altro si limita a prospettare una divers valutazione del dato probatorio, senza dedurre specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. E tanto rende anche questa censura inammissibile.
Il motivo attinenti alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche (secondo motivo del ricorso proposto dagli AVV_NOTAIO) sono, al pari, inammissibili.
5.1. Va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale. Ne discende, pertanto, che la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione è, in sé, inammissibile (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena deve ritenersi adempiuto allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410).
Parallelamente, le circostanze attenuanti generiche, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio alla concreta gravità del fatto (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).
5.2. Ebbene, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi in precedenza richiamati, ha giustificato il trattamento sanzionatorio irrogato al COGNOME rilevando come da un canto non ricorrono elementi di segno positivo, neppure prospettati nell’atto di appello (ove si richiama soltanto lo stato di incensuratezza dell’imputato, che è di per sé insufficiente all’accoglimento della richiesta prospettata dalla parte); dall’altro non vi sono ragioni per ridurr ulteriormente il trattamento sanzionatorio, che appare del tutto equo e congruo e comunque proporzionato alla gravità dei fatti e all’intensità del dolo palesato dall’imputato nella complessa vicenda che si esamina.
La motivazione è logica e coerente e, in quanto tale, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, insindacabile in questa sede.
6. In conclusione, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per morte dell’imputato; i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME devono, invece, essere rigettati e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili liquidate come in dispositivo.
Nulla può essere liquidato in favore della curatela RAGIONE_SOCIALE in quanto non costituita nei confronti del COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato COGNOME NOME.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida: per quella rappresentata dall’avvocato COGNOME in complessivi euro 3.600, per quelle rappresentate dall’avvocato COGNOME in complessivi euro 5.000, per quelle rappresentate dall’AVV_NOTAIO COGNOME in complessivi euro 7.000 e per quella rappresentata dall’avvocato COGNOME in complessivi euro 3.600; tutte oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese in favore della curatela RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Eansiqljere estensore
Il Presidente