Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8028 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il 20/10/1943
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr
COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha inoltrato tempestiva memoria difensiva, con la quale ha insistito nelle ragioni dell’impugnazione.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOMECOGNOME tramite difensore abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 2 maggio 2024, di conferma della sentenza del Tribunale collegiale di Pavia, affermativa della sua penale responsabilità in ordine al delit
cui agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1, in riferimento agli artt. 216 co. 1 n. 1) e 219 co. 2 n. 1) r.d. n. 267/42, commesso in qualità di consulente contabile e fiscale della fallita RAGIONE_SOCIALE dichiarata tale il 23 giugno 2014, in concorso con gli amministratori di diritto e di fatto COGNOME e COGNOME.
2.L’atto di impugnazione si è affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di necessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod proc. pen.
2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ovvero mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazio alle testimonianze del curatore fallimentare Spagnolo, dei dipendenti e dei fornitori della fal In definitiva, il rag. COGNOME avrebbe semplicemente presentato NOME – persona estranea a qualsiasi addebito – agli amministratori della società poi fallita perché eventualmente subentrasse nel medesimo ruolo formale; tale condotta non avrebbe rilevanza causale alcuna nella realizzazione dei fatti distrattivi degli amministratori. COGNOME avrebbe regolarmente t la contabilità della fallita, dalla stessa il curatore avrebbe tratto la prova delle contestate dall’accusa e tutti i testimoni sentiti in primo grado avrebbero conferm l’inesistenza di atti di rilievo penale da lui compiuti. Né sarebbe significativo, perché a lecita, che il ricorrente sia stato contemporaneamente il professionista contabile della di fallita e della MFG RAGIONE_SOCIALE società destinataria delle risorse distratte dalla prima o c abbia accompagnato NOME a rendere dichiarazioni, condotta quest’ultima ricorrente e legittima.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazion a riguardo del ritenuto concorso di persone nel reato di bancarotta fraudolenta, posto ch l’imputato avrebbe presentato NOME agli amministratori, unici responsabili del reato, e Corte non avrebbe dato giustificazione degli elementi che sorreggono la fondatezza dell’accusa. 2.3. Il terzo motivo si è appuntato sulla sussistenza del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché le dichiarazioni rese dai correi al curatore fallimentare non posso essere utilizzate come prova a carico, in particolare quando essi non siano stati ascoltati dibattimento per la necessaria verifica di attendibilità. Il pubblico ministero ha rinu all’audizione degli allora co-indagati COGNOME e COGNOME con l’effetto di ren inutilizzabili le loro dichiarazioni al curatore. Non sarebbe rilevante che il difensore non ab sua volta, richiesto di esaminare detti compartecipi nel reato, che hanno definito la posizi con un rito alternativo.
3.11 quarto motivo si è concentrato sull’inosservanza della legge penale, a causa del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.. COGNOME ha versato alla curatela, a titolo di ristoro, la somma di 2000 euro, importo valutato di piena soddisfaz e tale da suggerire la rinuncia alla costituzione di parte civile. Il Tribunale – aggiunge la d
– avrebbe ben potuto attribuire alla definizione tombale dell’accordo transattivo la vale dell’integrale risarcimento.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.1 primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono per un verso generici – perché, puramente reiterativi, non s confrontano compiutamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha congruamente ed efficacemente replicato ad analoghe ragioni di censura, mosse con l’atto di gravame – e per altro verso si risolvono in un invito ad un integrale riesame del compendi probatorio, non consentito in questa sede, dal momento che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisi attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quan risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguen sono inammissibili in sede di legittimità le censure che nella sostanza siano finalizzate solta a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio (sez. U n. 24 del 24/11/1999, Spina, 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216620; sez. U n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; in motivazione, sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063; sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; v. anche sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215; sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623).
1.1. La lettura della motivazione della sentenza d’appello – in doppia conforme sull responsabilità, in un contesto, pertanto, nel quale gli elaborati del duplice grado di meri integrano e possono essere esaminati in un unicum argomentativo – consente invero di apprezzarne l’intima sequenza logica nell’illustrazione degli indizi che univocament convergono per la sussistenza degli elementi costitutivi del concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritto agli amministratori della società fal l’evidente significatività del “doppio incarico” professionale rivestito dall’imputato nell’ della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, coevemente costituita nel torno di tempo del formale subentro della “testa di paglia” NOME COGNOME – il cui ruolo non è oggett contestazione – nella compagine societaria ed amministrativa della di poi fallita, in piena fas decozione di quest’ultima; la duplice veste, nell’una e nell’altra, di tenutario responsabil libri contabili societari; la concomitante appostazione, al di là della ritualità formal registrazioni, di voci contabili artificiose (come la “cancellazione” contabile dell’ingente della fallita verso i soci con “una impropria compensazione con il debito verso RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE“, pag. 6 sentenza di primo grado) volte a celare il progressivo drenaggio, se contropartita, delle risorse societarie in favore proprio e in favore della neo-costituita im destinata a replicarne l’attività nella medesima sede, con i medesimi automezzi e con i medesimo personale dipendente; il contributo fornito nell’operazione del “passaggio di consegne”, con l’inserimento del cittadino straniero, privo di obbiettivi e competen (“disponibile ad accollarsi quote e amministrazione della società”, pag. 11 pronuncia d’appello destinato pacificamente ad assumere una veste di “facciata” nell’ambito della società di cui er stato preordinato il fallimento. E la rilevanza di tale apporto concorsuale non può esse sminuita e ridotta ad una forma di cortese presentazione tra le parti interessate, ma meri una chiave di lettura sinergicamente estesa alla valutazione del complesso di tutti gli elemen probatori, espressione di un callido progetto funzionale a trasferire gli asset produttivi della società insolvente in un’altra entità, facente capo alle medesime persone fisiche, nel prospettiva di assicurare loro il conseguimento di profitti e di allontanarne le even responsabilità penali, civili e tributarie, traslate sulla figura del nuovo, fittizio ammini Assume pregnanza corroborante, in proposito, l’accertato, radicato rapporto di collaborazione intercorrente tra COGNOME e COGNOME ripetutamente “utilizzato” come prestanome in organismi societari dissestati, da lui curati nell’attività di consulenza (pag.12 sentenza di secondo gra che si è palesato alle Autorità del procedimento, curatela e guardia di finanza, sempre i compagnia del primo, peraltro unico vero interlocutore nello scambio di domande ed informazioni.
1.2.L’ operazione di trasferimento dell’azienda, ceduta senza controprestazione o comunque non adeguatamente remunerata, integra la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (tra le tante, sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, COGNOME, Ry.286621; sez.5, 34464 del 14/05/2018, COGNOME, Rv.273644; sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689) e, nei termini esposti, essa è stata appropriatamente ricondotta alla cosciente determinante partecipazione concorsuale del professionista di riferimento di coloro che l’hanno in principalità realizzata e ne hanno illecitamente beneficiato.
1.3.L’esauriente e limpido corredo giustificativo, testè suntivamente richiamato, ha dunqu fatto buon governo del costante principio di diritto secondo il quale “concorre in qualit “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o i consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditor dell’amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei negozi, ovvero svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il p ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso (sez. 5, n. del 08/02/2021, COGNOME, Rv. 281042; sez. 5, Sentenza n. 8276 del 06/11/2015, COGNOME, Rv. 267724; sez. 5, Sentenza n. 49472 del 09/10/2013, Albasi, Rv. 257566).
Prive di consistenza si rivelano, per contro, le doglianze difensive, limitate a profili di v puramente contestativa, autoreferenziale e comunque non decisivi, non immuni da
argomentazioni contrastanti con le emergenze dei provvedimenti giurisdizionali, come quelle attinenti alla trasparenza e regolarità anche sostanziale dell’impianto contabile – inv caratterizzato dalle menzionate appostazioni “di comodo” – o all’estraneità di NOME al formulazione di addebiti, tenuto conto della sua citazione, nel capo d’imputazione, tr concorrenti nel reato di bancarotta fraudolenta.
2.11 terzo motivo è manifestamente infondato.
2.1.Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese fallito al curatore, come tali rese al di fuori del procedimento penale, non sono soggette disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizz delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il cura rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla prevision all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (s 12338 del 30/11/2017, COGNOME, Rv.272664; sez.5, n. 18792 del 20/12/2022, COGNOME, Rv. 284448); ed è utilizzabile, quale prova a carico dell’imputato, la testimonianza indir del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato, n comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sen dell’art. 33 della legge fallimentare (sez.5, n. 4164 del 06/10/2014, COGNOME, Rv.262172; c sez.5, n. 32388 del 03/03/2015, Setti, Rv. 264255). Trattasi di esegesi stabile e coerente co l’indirizzo più risalente, in base al quale è legittimo l’inserimento nel fascicolo del dibatt come documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni racco dal curatore nella procedura fallimentare (sez. F, 26/07/2013, n. 49132, Rv. 257650; sez. 5, 09/06/2004, n. 39001, Rv. 229330). Si è ritenuto, con argomentazioni condivise dal collegio, che tale direttrice interpretativa sia sorretta da adeguata copertura costituzionale ed è s dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è previst l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della proc fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svo attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappr nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminar sede penale”, dando corso all’audizione dei soggetti diversi dal fallito per richie informazioni e chiarimenti occorrenti “ai fini della gestione della procedura” (sez.5, n. 1 del 09/02/2023, Caserta, Rav. 284589, che richiama, tra le altre, sez.5, n. 38431 de 17/05/2019, COGNOME, Rv. 277342, in tema di disciplina dei poteri riconosciuti al curat fallimentare dalla legge italiana, diversi da quelli regolati da altro ordinamento europeo). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. In particolare, detti principi ermeneutici devono essere confermati nel caso in l’imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l’esame del coimputato (sez.5, n. 24781 de 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599), come avvenuto nel caso in esame e come correttamente
rimarcato dalla pronuncia della Corte territoriale. La sanzione dell’inutilizzabilità, quale p carico dell’imputato, della testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiara accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell’art. 33 I. fall., è invero limitata ai c l’imputato o il suo difensore abbiano chiesto l’esame del coimputato e questi vi si sia per lib scelta sottratto, sussistendo in tal caso la violazione dell’art. 526 cod. proc. pen. (sez 13060 del 08/02/2017, Ry.270596).
2.3. Detto ciò, le dichiarazioni rese dagli originari coimputati COGNOME e COGNOME collimano nella indicazione del ricorrente consulente contabile come intermediario dell’operazione di cessione delle quote societarie e dell’avvicendamento degli amministratori i favore di COGNOME che non ha corrisposto il prezzo, pur estremamente modesto, convenuto con i danti causa i quali, a loro volta, non hanno intrapreso, sintomaticamente, alcuna iniziativa il recupero della somma. La valorizzazione della portata probatoria del contributo informativ in quanto di concorde tenore, è peraltro in linea con il canone esegetico secondo il qual le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai s dell’art. 33 I. fall., se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato medesimo procedimento o in separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, ai sensi dell’art. 192, comma te cod. proc. pen. (sez.5, n. 20090 del 17/04/2015, COGNOME, Rv. 263819); ed invero, confluendo sul nucleo essenziale dei fatti narrati, le dichiarazioni si riscontrano reciprocame (ex multis. sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, COGNOME, Rv.280741) e sono, a loro volta, convalidate dagli accertamenti della curatela e della guardia di finanza a riguardo del strategia operativa seguita dall’imputato, enucleabile dalle evidenze descritte.
3.11 quarto motivo di ricorso è generico, perché non si misura con quanto esposto, sul punto, dalla decisione impugnata, e manifestamente infondato.
3.1. Mette conto rammentare, anche nella materia che ci occupa, che ai fini del riconoscimento dell’effetto attenuante al risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) è necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione “qua ante”, non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rappor risarcitorio conseguente al reato (sez.5, n. 46866 del 29/11/2005, COGNOME, Rv. 233048; sez. 5 n. 733 del 10/02/2000, COGNOME, Rv. 215720); e, più in generale, che ai fini del riconosciment dell’attenuante della riparazione del danno, il risarcimento dev’essere integrale ed effett sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all’imputato l dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (sez. 5, n. 7826 dei 30/11/2022, Bojic, 284224). La valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 255187; Sez. 2, n. 19663 del 08/04/2010, Albero e altro, Rv. 247118).
E’ piuttosto evidente che la dazione di un importo molto contenuto, di 2000 euro, non può bilanciare – come del resto ammesso nel corpo del ricorso – il ragguardevole pregiudizi arrecato alla massa creditoria (pag. 15 sentenza impugnata, con riferimento all’entità del risorse dissipate o distratte) e, in ogni caso, all’imputato sono state riconosciute le atten generiche anche in considerazione “dello sforzo risarcitorio svolto” (pag. 11 sentenza di prim grado).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del r conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi (Corte Cost. n. 186 del 200 anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.