Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8384 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da:
ANNUNZIATA NOME nato a SAN NOME VESUVIANO il 28/04/1985 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma (Sez. 5, n. 33436 del 10/05/2024, dep. 3/09/2024)
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso straordinario. udito il difensore avvocato COGNOME NOMECOGNOME per ANNUNZIATA, che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso straordinario.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Quinta Sezione penale di questa Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 33436 del 10/05/2024, dep. 3/09/2024) ha rigettato, per la parte che qui interessa, il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 13 novembre 2023 che lo aveva dichiarato responsabile del reato di concorso, quale extraneus , nel reato di bancarotta fraudolenta.
Propone ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. NOME COGNOME, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. NOME COGNOME che chiede la correzione dell’errore materiale relativo all’omesso esame del motivo di ricorso che lamentava l’omessa individuazione, da parte del giudice di appello, dello specifico contributo concorsuale nelle quattro condotte distrattive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il ricorso straordinario non contesta la corretta sintesi delle doglianze sollevate nel ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, ma denuncia che la Corte di legittimità abbia fornito una risposta parziale alle questioni sottoposte al suo esame, omettendo di esaminare la questione del contributo causale offerto dall’imputato.
Si tratta, tuttavia, di una deduzione palesemente contrastante con il testo del provvedimento impugnato.
2.1. Va premesso che la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha esaminato, anzitutto, la posizione del coimputato, rigettando il ricorso che prospettava doglianze sovrapponibili a quelle sviluppate nell’interesse di ANNUNZIATA, sia con riguardo alla attribuzione del ruolo di concorrente esterno nel reato proprio dell’amministratore della società fallita, sia con riguardo alla pretesa assenza di contributo causale, facendo specifico richiamo ad alcune condotte, individuate dai giudici di merito come espressive di entrambi i temi devoluti.
2.2. Tanto premesso, la sentenza impugnata, a pag. 6, così fornisce risposta al ricorso di ANNUNZIATA: «4. Anche i tre motivi – formulati separatamente, ma unitariamente argomentati proposti nell’interesse di NOME COGNOME, involgono la decisione con la quale i giudici d’appello, escluso lo svolgimento da parte dell’imputato del ruolo di amministratore di fatto, lo hanno ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva in qualità di concorrente estraneo. Anche in questo caso, la corte territoriale, con argomentazioni logiche ed esaustive, ha evidenziato che l’amministratore di diritto della fallita, individuato nella persona di NOME COGNOME, non risultava affatto estraneo alla gestione della stessa. Invero era stata proprio la COGNOME a rivendicare, in occasione della redazione e approvazione dei bilanci, il ruolo di amministratore di diritto e, in tale qualità, a deliberare l’aumento di capitale, nonchØ a modificare la denominazione della società da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ampliandone l’oggetto sociale. Sono, questi, indici sulla base dei quali la corte d’appello ha escluso il ruolo di amministratore di fatto di NOME COGNOME, tuttavia attribuendo allo stesso quello di concorrente estraneo».
La sentenza impugnata, di seguito, esamina la questione del ruolo e del contributo causale, così esprimendosi: «Nella sentenza in verifica si dà atto della circostanza che, come il COGNOME, anche l’COGNOME agì con il proposito di consentire la contestata operazione fraudolenta, prestandosi, in occasione dell’acquisto di merce, a fare da intermediario con gli incaricati della società venditrice, ricevendo la merce che trasferiva nei magazzini e trasmettendo alla stessa documenti non veri, per poi attivarsi nel rassicurarla in merito al prossimo pagamento di quanto dovuto e non percepito a seguito del mancato incasso di assegni privi di provvista, infine rendendosi irreperibile. Si tratta, anche stavolta, di circostanze che rivelano, per un verso, il ruolo di concorrente estraneo dell’imputato, inserito nella dinamica societaria allo scopo di acquisire la fiducia dei clienti della società, già in stato di decozione, e di sottrarre la stessa ai pagamenti dovuti a seguito degli acquisti di merce e, per altro verso, la consapevolezza dell’Annunziata di contribuire, con la condotta assunta, al depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, di per sØ sufficiente ai fini della configurabilità del dolo del delitto contestato (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278156 – 02; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271837; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, COGNOME e altri, Rv. 267059; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 262905; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, P.G., COGNOME e altro, Rv. 258950). Tanto non senza considerare, anche stavolta, che, rimasta immutata l’azione distrattiva ascritta all’imputato, la riqualificazione della condotta in quella di concorrente extraneus della fallita non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza».
2.3. Il ricorso straordinario si limita a denunciare l’omessa riposta, sostanzialmente dichiarandosi inappagato di quella fornita che, contrariamente a quanto asserito, riguarda la
doglianza difensiva, sia mediante il richiamo alle risposte già fornite sulla questione al sovrapponibile ricorso del concorrente nel reato, sia indicando le condotte ritenute indicative del contributo offerto da ANNUNZIATA.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME