Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34470 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Mortara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18 gennaio 2024 emessa dalla Corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza emessa in data 6 aprile 2023 all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME
COGNOME responsabile del reato di abuso di ufficio contestatogli e, riconosciute le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali.
Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato avrebbe concorso quale extraneus, in qualità di istigatore e beneficiario, nel delitto di abuso di ufficio commesso dai pubblici ufficiali NOME COGNOME e NOME COGNOME, funzionari della RAGIONE_SOCIALE, con l’intermediazione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, titolari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
I funzionari della RAGIONE_SOCIALE, con l’apporto degli intermediari, avrebbero autorizzato in favore dell’imputato e di numerosi altri soggetti, il rinnovo della patente CQC (carta di qualificazione del conducente, che abilita al trasporto professione di persone e cose per la durata di cinque anni), in violazione dell’art. 20 d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, che subordina il rinnovo di tale abilitazione alla frequentazione obbligatoria di un corso della durata di trentacinque ore; fatti commessi dal 1 settembre 2016 al 30 settembre 2016.
Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha concesso all’imputato appellante la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo il difensore censura l’erronea applicazione degli artt. 110, 117 e 323 cod. per). e il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza dell’imputato che l’intermediario si sarebbe rivolto a pubblici ufficiali.
Ad avviso del difensore, sarebbe, infatti, manifestamente illogico l’assunto della Corte di appello, secondo il quale «è irrilevante che il COGNOME non abbia avuto alcun contatto con i pubblici ufficiali, essendo, invece, ben consapevole che i soggetti da lui interpellati per il rinnovo a quelli si sarebbero rivolti per ottener illecitamente i servigi».
Perché possa sussistere la responsabilità concorsuale dell’extraneus sarebbe, infatti, necessaria la rappresentazione della qualifica pubblicistica del correo e nel caso in esame, nelle sentenze di merito, difetterebbe la prova che l’imputato abbia agito nella piena consapevolezza che l’intermediario si sarebbe rivolto a un pubblico ufficiale per realizzare il delitto di cui all’art. 323 cod. pen.
L’imputato, per il solo fatto di essersi rivolto ad un privato, non potrebbe, dunque, rispondere del delitto di abuso di ufficio in concorso con pubblici ufficiali,
in quanto non sarebbe stato prevedibile il ricorso ad un pubblico ufficiale, ma al più la commissione di un delitto di truffa o di falso ideologico.
3.2. Con il secondo motivo il difensore deduce l’erronea applicazione degli artt. 110, 117 e 323 cod. pen. e il vizio di illogicità della motivazione sul punto.
La Corte di appello avrebbe, infatti, ignorato le censure mosse nell’atto di appello in ordine alla mancata individuazione della condotta penalmente rilevante, sotto il profilo concorsuale, dell’imputato.
Ad avviso del difensore, i giudici di appello hanno illegittimamente ritenuto sussistente il concorso dell’imputato nel reato contestato, in quanto la corresponsabilità dell’imputato non può essere affermata in ragione della mera accettazione dell’atto abusivo vantaggioso o per essersi limitato a presentare una istanza volta all’ottenimento di un atto, risultato, in concreto, illegittimo.
Ad integrare il concorso del reato, infatti, non sarebbe sufficiente una condotta meramente passiva del privato e la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine al concreto contributo causale posto in essere dall’imputato, all’intesa con il pubblico ufficiale o alla sua sollecitazione.
L’imputato, peraltro, non avrebbe avuto alcun rapporto con gli altri coimputati e con i funzionari della RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Con il terzo motivo il difensore deduce l’erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e degli artt. 110, 117, 323 cod. pen.
La Corte di appello e il giudice di primo grado avrebbero affermato la responsabilità penale dell’imputato in difetto di indizi gravi, precisi e concordanti della collusione tra l’imputato e i pubblici ufficiali.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello non avrebbe indicato le circostanze di fatto gravi, precise e concordanti per poter assumere che l’imputato si sia avvalso dei titolari del RAGIONE_SOCIALE per influenzare i pubblici funzionari della RAGIONE_SOCIALE.
3.4. Con il quarto motivo il difensore deduce l’erronea applicazione degli artt. 110, 117 e 323 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
L’ingiustizia del vantaggio patrimoniale dovrebbe sussistere tanto nei confronti del privato che del pubblico ufficiale e, nella specie, la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al vantaggio patrimoniale asseritamente lucrato dal pubblico ufficiale e dal privato. Difetterebbe, inoltre, la motivazione in ordine al dolo del pubblico ufficiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Con il primo motivo il difensore deduce l’erronea applicazione degli artt. 110, 117 e 323 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza dell’imputato che l’intermediario si sarebbe rivolto a pubblici ufficiali.
Il motivo è infondato e si risolve in una rilettura del fatto, non consentita in sede di legittimità.
La Corte di appello ha ritenuto non incongruamente comprovata la consapevolezza dell’imputato dell’intervento di funzionari pubblici infedeli, rilevando che COGNOME ha sottoscritto una domanda di richiesta di duplicato della patente di guida (e non già di rinnovo dell’abilitazione CQC) presso una agenzia di pratiche automobilistiche, nella consapevolezza di non aver frequentato il corso obbligatoriamente prescritto dalla legge.
L’imputato, inoltre, aveva sottoscritto una richiesta di rilascio della patente rivolta ai pubblici ufficiali della RAGIONE_SOCIALE e non si era rivolto a priv che avrebbero falsificato il rinnovo dell’abilitazione CQC.
La Corte di appello sulla base di questi elementi ha non incongruamente ritenuto che l’imputato fosse consapevole del fatto che l’abilitazione CQC non potesse che essergli rilasciata da funzionari infedeli della RAGIONE_SOCIALE, collusi con i soggetti cui si era rivolto, per ottenerne, per le vie brevi, il rinnovo
La sentenza di primo grado, analogamente, ha rilevato che l’imputato era consapevole di rivolgersi a soggetti qualificati, che avevano il potere di porre in essere quanto necessario per l’abilitazione alla guida, come peraltro riferito dallo stesso imputato in sede di esame.
Nella valutazione non illogica dei giudici di merito, dunque, l’imputato era consapevole che il titolo abilitativo gli sarebbe stato rilasciato mediante il ricorso a un intermediario cui aveva pagato, in contanti e senza fattura, la somma di 250 euro per la prestazione convenuta, né successivamente, al rilascio della abilitazione, ha manifestato dissenso per l’operazione vantaggiosa.
Con il secondo motivo il difensore censura l’erronea applicazione degli artt. 110, 117 e 323 cod. pen. e il vizio di illogicità della motivazione in ordine all mancata individuazione della condotta penalmente rilevante, sotto il profilo concorsuale, dell’imputato.
5. Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di abuso d’ufficio, deve escludersi il concorso nel caso in cui il privato si limiti al mera presentazione di un’istanza relativa ad un atto che, in concreto, risulti illegittimo, essendo invece necessaria la prova che la presentazione della domanda
sia stata preceduta, accompagnata o seguita da un’intesa o da pressioni dirette a sollecitare o persuadere il pubblico funzionario (Sez. 6, n. 37531 del 14/06/2007, Serione, Rv. 238029 – 01).
Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d’ufficio, dunque, l’esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficia non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell’uno e il provvedimento adottato dall’altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorn dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall’accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell’atto illegittimo (Sez. 6, n. 33760 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264460 – 01; conf. Sez. 6, n. 15837 del 20/12/2018 (dep. 2019), COGNOME, Rv. 275540 – 01; Sez. 6, n. 37880 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 260031 – 01; Sez. 6, n. 8121 del 29/05/2000, COGNOME, Rv. 216719 – 01; Sez. 6, n. 43205 del 21/10/2004).
La Corte di appello ha, tuttavia, fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha non incongruamente posto a fondamento della prova della collusione tra il privato e i pubblici ufficiali infedeli, al pari della sentenza di primo grado, macroscopica illegittimità del procedimento di rinnovo della patente CQC, nota anche all’imputato.
I giudici di appello hanno rilevato che l’imputato, quale operatore professionale nel settore dell’autotrasporto, era consapevole di non aver frequentato il corso obbligatorio per legge per il rinnovo dell’abilitazione professionale alla guida e di aver sottoscritto un modulo nel quale si richiedeva il mero rilascio di un duplicato della patente di guida B (e non il rinnovo della patente NUMERO_DOCUMENTO); tali elementi dimostravano la consapevolezza che «i soggetti da lui interpellati per il rinnovo a quelli si sarebbero rivol ottenerne illegittimamente i servigi».
La presentazione di questa istanza obiettivamente e macroscopicamente illegittima, dunque, nella valutazione non manifestamente illogica della Corte di appello, si giustificava solo nella consapevolezza della collusione dell’intermediario con il pubblico ufficiale.
Le vistose anomalie del procedimento di rinnovo dell’abilitazione, istruito come rilascio di un mero duplicato della patente e autorizzato in assenza dell’attestazione dell’avvenuta frequentazione del corso di trentacinque ore, al pari di quanto accaduto per tutti gli altri conducenti che si erano avvalsi dei servizi dell’intermediario COGNOME, nella valutazione non illogica della Corte di appello, ulteriormente dimostravano la collusione tra privati e pubblici ufficiali.
Con il terzo motivo il difensore deduce l’erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e degli artt. 110, 117, 323 cod. pen., in quanto la Corte di appello e il giudice di primo grado avrebbero affermato la responsabilità penale dell’imputato in difetto di indizi gravi, precisi e concordanti della collusione tr l’imputato e i pubblici ufficiali.
Il motivo, sostanzialmente riproduttivo delle censure già esaminate, proposte, questa volta sotto il profilo probatorio, è inammissibilmente volto a sollecitare una nuova valutazione degli elementi di prova.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Con il quarto motivo il difensore censura l’erronea applicazione degli artt. 110, 117 e 323 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’ingiustizia del vantaggio patrimoniale, tanto nei confronti del privato che del pubblico ufficiale.
9. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha rilevato che il rilascio illegittimo dell’autorizzazione ha consentito all’imputato di svolgere l’attività professionale di autotrasportare e di lucrarne i vantaggi economici, senza averne i requisiti.
Secondo il dettato dell’art. 323 cod. pen., inoltre, l’ingiusto vantaggio patrimoniale deve essere «per sé o per altri» e non congiuntamente per entrambi.
La Corte di appello ha motivato la sussistenza del dolo dei funzionari infedeli in ragione dei gravi vizi di illegittimità posti in essere nel rilascio dell’abilitaz (l’istruzione della pratica come un mero rilascio di un duplicato della patente di guida, il mancato rilievo della carenza della documentazione relativa alla frequentazione del corso obbligatorio) e nel fatto che il provvedimento sia stato adottato senza sottoporlo, come previsto, alla supervisione del Capo reparto patenti. Queste gravi e vistose anomalie, nella valutazione non certo illogica della Corte di appello, sarebbero razionalmente esplicabili solo quali espressioni del dolo intenzionale degli intranei.
10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.
Questo rilievo determina la prescrizione del reato contestato; essendo lo stesso stato commesso in data 1 settembre 2016, il termine massimo di
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prescrizione, per effetto del massimo edittale della pena inferiore a sei anni e degli atti interruttivi intervenuti, è di sette anni e sei mesi e, dunque, è integralmente decorso in data 2 marzo 2024, successivamente all'emissione della sentenza impugnata.
Solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, del resto, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. p pen., l'estinzione del reato per prescrizione (ex plurimis: Sez. U, n. 23528 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01).
In ragione dei rilievi sopra svolti, non può essere dichiarata la prevalenza, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di una più favorevole causa di proscioglimento sulla causa estintiva del reato.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2/07/2024.