Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34301 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 34301  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Bologna
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Castel San Pietro Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 del Tribunale di Ravenna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna ha condannato COGNOME NOME, all’esito di rito abbreviato, alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare, si contesta all’imputata di essersi opposta con violenza a quattro agenti della Questura, intervenuti presso un locale pubblico ove la stessa si trovava in stato di ebbrezza alcolica, colpendo con calci e pugni i predetti che tentavano di contenerla mentre sferrava pugni ad una delle vetrate. Condotta mantenuta anche durante il tragitto per l’accompagnamento in Questura con l’auto di servizio.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della continuazione.
A fronte della contestazione di resistenza in danno di quattro pubblici ufficiali sarebbe stata erroneamente applicata la pena minima edittale: la pena doveva essere aumentata, essendo stato il reato commesso nei confronti di più persone. Tale aumento, inoltre, doveva computarsi in misura non inferiore a un terzo, ai sensi dell’art. 81, comma quarto cod. pen., trattandosi di imputata già dichiarata recidiva reiterata specifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, oltreché ammissibile, è fondato.
2.Rileva, preliminarmente, il Collegio che il Pubblico ministero che intende impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, deve esperire – come correttamente fatto nel caso in esame – il ricorso diretto per cassazione (Sez.3, n. 32626 del 31/5/2019, COGNOME, Rv.276047).
3.Ciò premesso, occorre ricordare che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 – 01).
La Corte di appello, in violazione di legge, non si è conformata a tale principio di diritto e non ha applicato alcun aumento di pena a titolo di concorso formale.
3.1.Ritiene il Collegio superfluo il rinvio, potendo procere direttamente al calcolo della pena ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
In particolare, poiché l’aumento ex art. 81, commi primo e quarto, cod. pen. non può essere – nel caso in esame – stante il riconoscimento della recidiva reiterata specifica, inferiore a mesi tre e giorni dieci di reclusione, la pena può essere determinata partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, quindi aumentata per la recidiva, come già fatto dal Tribunale, a mesi dieci di reclusione, ed ulteriormente aumentata per il concorso formale ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione. La pena dovrà, poi, essere ridotta per il rito alla misura finale di mesi otto e giorni ventisei di reclusione. 
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena in mesi otto e giorni ventisei di reclusione.
Così deciso il 4 luglio 2025
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Il Presidente