Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38145 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di NOME (CODICE_FISCALE), nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 25 gennaio 2024 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato NOME COGNOME colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in Bergamo in data 30 settembre 2021, e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento.
Con unico motivo di ricorso, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO deduce la violazione dell’art. 81, comma primo, cod. pen., in relazione al mancato aumento della pena per il concorso formale di reati ravvisabile nella condotta di resistenza a pubblico ufficiale posta in essere dal ricorrente.
Posto, infatti, che nel caso di specie, l’imputato ha cercato di opporsi, in modo violento, nel medesimo contesto spazio-temporale, ai danni di due agenti di polizia, che stavano cercando di identificarlo, il Giudice per le indagini preliminari, come statuito dalle Sezioni unite nella sentenza n. 40981 del 2018, avrebbe dovuto aumentare la pena irrogata nella sentenza impugnata in applicazione del regime della concorso formale di reati.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato in forme cartolari.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 settembre 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con unico motivo di ricorso, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO deduce la violazione dell’art. 81, comma primo, cod. pen., in relazione al mancato aumento della pena per il concorso formale di reati nella condotta di cui all’art. 337 cod. pen.
3. Il motivo è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa
violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 27 . 3771 – 01).
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la resistenza a pubblico ufficiale è stata posta in essere dall’imputato, nel medesimo contesto fattuale, ai danni di due agenti di polizia (NOME COGNOME e NOME COGNOME), mentre cercavano di identificare l’imputato.
Il Giudice per le indagini preliminari, tuttavia, non ha applicato il regime del concorso formale dei reati, in quanto ha determinato la pena nel minimo legale di quattro mesi di reclusione (pena base: sei mesi di reclusione, ridotta alla pena di quattro mesi per la diminuente per il rito).
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata sul punto.
Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla determinazione della pena al dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, che si uniformerà ai principi affermati da questo Collegio.
Il giudice di rinvio deve, infatti, essere individuato nel tribunale che h emesso la pronuncia impugnata, e non nella corte di appello ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., stante la non appellabilità della pronuncia impugnata (Sez. 6, n. 29544 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 279890; Sez. 3, n. 32173 del 08/05/2018, P., Rv. 273693, entrambe emesse con riferimento all’annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato per omessa applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, obbligatoria ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, 309).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, Ufficio G.i.p.
Così deciso in Roma, il 01/10/2024.