Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Sarnico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 29/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha condannato, con il rito abbreviato, NOME COGNOME alla pena di mesi quattro di reclusione per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capo a), lesioni aggravate (capo b), danneggiamento (capo c), con sospensione condizionale della pena.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell’art. 81, primo comma, cod. pen. in quanto il Tribunale, nell’applicazione della pena, non ha provveduto all’aumento per il concorso formale di reati nonostante la contestazione riguardasse il delitto di resistenza nei confronti di due pubblici ufficiali.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
Va premessa l’ammissibilità del ricorso in quanto, per effetto del disposto dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen. il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, avverso una sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, può essere fatto valere dal pubblico ministero, in assenza di contestuale gravame dell’imputato, solo con il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione è appellabile nell’unico caso in cui vi sia la modifica del titolo del reato (Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, NOME, Rv. 276047).
3.11 Tribunale di Bergamo, a fronte della contestazione, a NOME COGNOME, di una condotta di resistenza, consistita nell’avere sferrato calci e pugni all’indirizzo di due agenti della Polizia di Stato nel medesimo contesto in cui era sottoposto a controllo per la violazione del codice della strada, ha omesso di provvedere all’aumento di pena ex art. 81, primo comma, cod. pen. come risulta a pag. 3 della sentenza in cui, nel calcolo della pena, il reato di resistenza, ritenuto più grave, è stato quantificato nel minimo edittale di sei mesi di reclusione.
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Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, espresso a Sezioni unite, quello secondo il quale in tema di resistenza ad un pubblico ufficiale, ex art. 337 cod. pen., integra il concorso formale omogeneo di reati la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771).
Ne consegue che la condotta oppositiva diretta nei confronti di ciascun pubblico ufficiale agente determina la violazione non soltanto del normale funzionamento della pubblica amministrazione, ma anche della sicurezza e della libertà delle persone fisiche che singolarmente la esercitano o ne adempiono i servizi come previsto dall’art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 8113 del 14/02/2024, COGNOME, non mass.), così da integrare il concorso formale omogeneo di reati ed imporre un aumento sanzionatorio per ciascuna delle persone offese ex art. 81, primo comma, cod. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in ordine al trattamento sanzionatorio, tenendo conto che la condotta di resistenza è stata commessa ai danni di due pubblici ufficiali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in diversa composizione fisica.
Così deciso il 12 luglio 2024.