Concorso Formale di Reati: La Cassazione sulla Resistenza a Più Pubblici Ufficiali
L’ordinanza n. 6157/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul concorso formale di reati, specialmente nel contesto del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile un ricorso, ha ribadito un principio consolidato, le cui implicazioni pratiche sono significative sia per la difesa che per l’accusa.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato era stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il nucleo della sua difesa in Cassazione si basava su un unico motivo, che la Corte ha tuttavia ritenuto ‘manifestamente infondato’. La questione centrale verteva sulla corretta qualificazione giuridica di una condotta di resistenza posta in essere nei confronti di più agenti contemporaneamente.
Il Principio del Concorso Formale di Reati nella Resistenza
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’applicazione dell’articolo 81, primo comma, del codice penale. Secondo la Corte, quando un’unica azione di resistenza a pubblico ufficiale lede gli interessi di più soggetti passivi (in questo caso, più agenti delle forze dell’ordine), non si configura un singolo reato, bensì un concorso formale di reati.
Questo significa che, sebbene l’azione sia unica, essa produce più violazioni della stessa norma penale, una per ogni pubblico ufficiale che subisce la resistenza. La Corte richiama un precedente autorevole delle Sezioni Unite (sentenza n. 40981 del 2018), che ha consolidato tale interpretazione, rendendola un punto fermo nella giurisprudenza. La pluralità delle vittime, quindi, determina una pluralità di reati uniti dal vincolo del concorso formale.
La Valutazione della Memoria Difensiva
Gli Ermellini hanno inoltre esaminato una memoria presentata dalla difesa del ricorrente. Anche questo atto è stato giudicato negativamente, in quanto si limitava a ‘reiterare le medesime censure’ già presentate nel ricorso principale, caratterizzate dagli stessi ‘profili di genericità e conseguente inammissibilità’. Questo passaggio sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non generici, pena la loro irricevibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto era palesemente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata sul concorso formale di reati. La resistenza attuata nei confronti di più pubblici ufficiali integra tanti reati quanti sono i soggetti passivi coinvolti, unificati solo ai fini della pena. La difesa non ha offerto argomenti validi per discostarsi da questo orientamento pacifico. L’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
La decisione riafferma con forza un principio giuridico fondamentale: la tutela dell’integrità e della funzione di ogni singolo pubblico ufficiale. Un’azione di resistenza contro una pattuglia non è un’offesa singola, ma un’aggressione multipla. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi per cassazione basati su motivi solidi e non in contrasto con orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati.
Cosa si intende per concorso formale di reati nel caso di resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo la Corte, si ha un concorso formale di reati quando un’unica azione di resistenza è diretta e lede l’interesse di più pubblici ufficiali. Invece di un singolo reato, se ne configurano tanti quanti sono gli agenti coinvolti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’unico motivo presentato era manifestamente infondato, in quanto contrastava con il principio consolidato secondo cui la resistenza a più soggetti passivi costituisce un concorso formale di reati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6157 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato atteso che nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta abbia attinto più soggetti passivi si configura un concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma primo, cod. pen. (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018 Apolloni, Rv. 273771,) come pacificamente rilevabile nel caso di specie sulla base della stessa imputazione contestata;
ritenuto che la memoria prodotta dal difensore del ricorrente per contestare l’inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presid t