Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26553 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26553 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Messina il 12/10/1992
avverso la sentenza del 22/05/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio o senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 341-bis (capo a) e 337 (capo b) cod. pen., riconosciuta la continuazione, applicandogli la pena di mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina deducendo un unico motivo di ricorso.
Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata per avere omesso di applicare l’aumento di pena per il concorso formale di reati, nonostante entrambi fossero stati commessi nei confronti di più pubblici ufficiali.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorse è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 341-bis (capo a) e 337 (capo b) cod. pen. per avere prima minacciato ed insultato con appellativi sessisti in un luogo aperto al pubblico, quale appunto il nosocomio, la dottoressa NOME COGNOME del Pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo e per avere proseguito, con le medesime condotte oltraggiose, nei confronti dei carabinieri COGNOME e COGNOME, intervenuti a tutela della dottoressa, sino a strattonarli con forza e strappando dal volto di un terzo carabiniere, Calderaro, la mascherina di protezione.
La sentenza impugnata, ritenuta la medesimezza del disegno criminoso sul reato più grave di resistenza, ha quantificato la pena base in sei mesi di reclusione, aumentata di due mesi di reclusione per la continuazione con il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, senza però disporre, come dovuto, il relativo aumento di pena ai sensi dell’art. 81, primo comma, cod. pen. attesa la pluralità di persone offese dal reato di entrambi i reati accertati ai capi a) e b).
Con specifico riferimento al bene giuridico tutelato dall’art. 337 cod. pen., costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esso
sia il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, da intendersi in senso ampio, cioè comprensivo sia dei beni strumentali al raggiungimento delle
finalità pubbliche, sia dei soggetti fisici che per essa agiscono dei quali devono essere protetta la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione. Ne consegue
che sussiste una pluralità di reati allorché l’azione si diriga verso più persone, con conseguente applicazione del regime del concorso formale dei reati (Sez. U, n.
40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771).
Poiché l’art. 81, primo comma, cod. pen. prevede l’aumento fino al triplo a cui la sentenza non ha provveduto – nonostante l’imputato abbia usato violenza e
minaccia nei confronti di tre carabinieri e abbia oltraggiato un medico del pronto soccorso e due carabinieri – e sussistono, dunque, margini di discrezionalità nella
quantificazione della pena, deve essere disposto l’annullamento della sentenza per nuovo giudizio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale
di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. coft-Fi.ftv-ie-t- con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica.
Roma, 18 giugno 2025
La Consigliera estensora
NOME Di NOME COGNOME avaglini
Il Presidehte
NOME COGNOME