Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAVA DE’ TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 9/5/2024 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n 137/20 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 9/2/2024 confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 3/4/2024, che aveva applicato a NOME COGNOME COGNOME misura cautelare degli arresti dorniciliari.
L’indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione.
2.1. Sotto un promo profilo, con riferimento alla gravità del quadro indiziario, osserva che il Tribunale del riesame non ha considerato la
documentazione prodotta, segnatamente una visura camerale della società RAGIONE_SOCIALE, da cui risulta che il legale rappresentante è tale COGNOME NOME non l’odierno ricorrente, come si afferma nel provvedimento impugnato; che ha errato nel ritenere i quattro bonifici effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di circa 280.000 euro, una causa determinante le la messa in liquidazione della prima, tenuto conto che sono st prodotte fatture corrispondenti agli importi bonificati a riprova della esiste un rapporto commerciale regolarmente contabilizzato; che è erroneo evincere i coinvolgimento del COGNOME nella bancarotta della RAGIONE_SOCIALE dal tenore dei messaggi recuperati dal cellulare del coindagato NOME COGNOMECOGNOME amministratore d fatto della società, in quanto aventi significato non univoco; che dagl emerge che i primi contatti tra il COGNOME ed il COGNOME risalgono al sette 2019, quando cioè si erano già registrate le oltre tremila richieste di storno RAGIONE_SOCIALE alla COGNOMEe; che dalle conversazioni della chat emerge solo che il COGNOME aveva individuato nel sistema escogitato dal COGNOME un modo per poter acquistar merce ad un prezzo più vantaggioso grazie ai suoi contatti con altre societ Dubai e che i messaggi relativi alla costituzione di una nuova società dovrebbe continuare ad operare in sostituzione della RAGIONE_SOCIALE sono privi di riscontro; che, infine, tutte le attività relative alla creazione dell spagnola Ocotking sono prive di rilevanza penale, in assenza della dimostrazione che detta società dovesse porre in essere attività illecite.
2.2. Sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, rilev fatti risalgono al 2019 e che, in assenza di ulteriori condotte illecit possibile formulare una prognosi comportamentale negativa, anche in considerazione del fatto che i precedenti penali da cui il COGNOME risulta gr sono precedenti ai fatti per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che completano reciprocamente, si osserva come l’unico motivo posto a base del ricorso sia inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze di fatto est al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivaluta alternativa degli elementi contenuti negli atti.
Ciò posto, giova poi evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è or consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricor vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine al consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimi
relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso inerisco sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addott giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che gove l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/20 Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investen formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diver valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). In altri termini, l’insussistenz gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze caut di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con l conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fo rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili que censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nell prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate d giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipol vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di I Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01; Sez. Feriale, 47748 del 11/8/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di m proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividern giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustific sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabili apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma 1, lett. e) del cod. proc. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una div interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il con sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, del 31/5/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003 COGNOME, Rv. 226074 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Orbene, nel caso di specie, l’ordinanza esaminata risulta av analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad un attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua e esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a c dell’odierno ricorrente in ordine ad entrambi i reati ascrittigli. In propo Tribunale del riesame ha valorizzato, quanto al concorso nella bancarot
fraudolenta, le indagini bancarie, da cui è emerso che la RAGIONE_SOCIALE, con sede alle Isole Canarie, «riconducibile a COGNOME NOMENOME, ha ricevuto ben quatt bonifici dalla RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di circa 280.000 euro, privi di giustificazione contabile, in tal modo contribuendo a svuotare significativame il patrimonio di quest’ultima (del resto, la contestazione AVV_NOTAIO concors elevata a carico del ricorrente è di aver gestito di fatto operazioni economi finanziarie eseguite da altri quali legali rappresentanti di società, p irrilevante che il COGNOME non fosse il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE).
Quanto all’elemento soggettivo, è stato condivisibilmente affermato che, i tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dol concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale in significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta pe interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni 278156 – 02). Orbene, nel caso di specie la consapevolezza in capo all’imputa del depauperamento del patrimonio della società in danno dell’unico creditore, COGNOME, è agevolmente desumibile dal concorso del COGNOME nella truffa perpetrata proprio in danno della COGNOME contestata al capo 2). Il pieno coinvolgimento dell’odierno ricorrente nell’attività truffaldina trova, invero, conferma nella di conversazioni intercorse con il coindagato NOME COGNOME estrapolate da cellulare di quest’ultimo, diffusamente analizzate dai Tribunale, da cui eme che i due concordano una serie di operazioni della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE discutono dell’andamento della pubblicità dei siti per l’acquisto on line e più in ge organizzano congiuntamente il proseguimento delle operazioni truffaldine con altre società all’uopo costituite. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alla motivazione in ordine alla sussistenza con i requisiti della concretezza e attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, atteso che i giudi riesame hanno evidenziato come il ricorrente si fosse attivato, insieme al NOME per perpetrare la condotta truffaldina, che ha avuto come ulteriore conseguen quella di svuotare le casse della RAGIONE_SOCIALE in danno dei creditori, moltiplicando le società utilizzate ed operando anche tra l’Italia e la Spagna per render complessa l’attività di prevenzione anti frode di COGNOME e di controllo giudiziario della illecita gestione delle società che sono risultate essere dei contenitor di reale attività commerciale, strumentali alle truffe. Trattasi di motiva congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, con la conseguenza che non
impugnabile in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.